Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3834 del 15/02/2021

Cassazione civile sez. I, 15/02/2021, (ud. 09/09/2020, dep. 15/02/2021), n.3834

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29401/2017 proposto da:

Sinteco Holding S.r.l. in Liquidazione in Concordato Preventivo,

quale incorporante CIR Costruzioni s.p.a. con socio unico in l.c.p.,

in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Piazzale Clodio n. 12, presso lo studio dell’avvocato Manfredi

Antonia, rappresentata e difesa dall’avvocato Vanni Stefano, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ferrovie Emilia Romagna S.r.l., in persona del direttore generale pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via C. Poma n. 2, presso

lo studio dell’avvocato Troilo Gregorio, rappresentata e difesa

dagli avvocati Celico Eloisa, Lolli Alessandro, Lupoi Michele

Angelo, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

ADER – Agenzia Entrate – Riscossione, già Equitalia Servizi di

Riscossione S.p.a., già Equitalia Centro S.p.a., in persona del

Presidente pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n.

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1128/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 16/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/09/2020 dal cons. Dott. DI MARZIO MAURO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA, che ha concluso per l’infondatezza del

ricorso;

udito, per la controricorrente Ferrovie, l’Avvocato Lupoi Michele

Angelo che si riporta.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – CIR Costruzioni S.p.A., poi Sinteco Holding S.r.l. in liquidazione in concordato preventivo, ha maturato nei confronti di Ferrovie Emilia-Romagna S.r.l. un credito per l’esecuzione di lavori in appalto.

2. – Formulata dalla società creditrice domanda di ammissione al concordato preventivo, iscritta nel Registro delle imprese il 5 marzo 2013, Equitalia Centro S.p.A., poi Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., poi Agenzia Entrate Riscossione, ha pignorato presso Ferrovie Emilia-Romagna S.r.l., con atto notificato il 16 gennaio 2014, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 72 bis la somma di Euro 142.386,10 da essa dovuta a CIR Costruzioni S.p.A., somma che il debitor debitoris ha poi corrisposto ad Equitalia Centro S.p.A. l’11 febbraio 2014.

3. – Successivamente CIR Costruzioni S.p.A. ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Ferrara, nei confronti di Ferrovie Emilia-Romagna S.r.l., decreto ingiuntivo di pagamento della menzionata somma di Euro 142.386,10, oltre accessori e spese.

4. – Ferrovie Emilia-Romagna S.r.l. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, chiamando in pari tempo Equitalia Centro S.p.A., opposizione che l’adito Tribunale di Ferrara, nel contraddittorio con la società opposta e con la chiamata, ha respinto, ritenendo in breve che la conduttrice, nel corrispondere la somma di Euro 142.386,10 a Equitalia Centro S.p.A. avesse pagato male.

5. – Contro la sentenza hanno spiegato appello principale ed incidentale Ferrovie Emilia-Romagna S.r.l. e Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., mentre Sinteco Holding S.r.l. in liquidazione in concordato preventivo ha resistito all’impugnazione.

6. – La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 16 maggio 2017, pronunciando in totale riforma della sentenza impugnata, ha revocato il decreto ingiuntivo, condannando Sinteco Holding S.r.l. in liquidazione in concordato a restituire a Ferrovie Emilia-Romagna S.r.l. quanto corrisposto in esecuzione di esso e regolando le spese di lite in applicazione del principio di soccombenza.

7. – Ha osservato la Corte territoriale:

-) che la nullità prevista dalla L.Fall., art. 168, rectius secondo la sentenza impugnata improcedibilità, è concetto relativo e circoscritto ai creditori della procedura concordataria;

-) il rilievo di detta improcedibilità poteva e doveva essere sollevato all’interno della procedura esecutiva avviata, cosa che Sinteco Holding S.r.l. in liquidazione in concordato non aveva fatto, pur avendo ricevuto la notifica del pignoramento;

-) il pagamento effettuato da Ferrovie Emilia-Romagna S.r.l. in favore di Equitalia Centro S.p.A. aveva avuto pertanto effetto liberatorio, sicchè Sinteco Holding S.r.l. in liquidazione in concordato avrebbe dovuto rivolgersi tutt’al più a Equitalia Centro S.p.A., cosa che non era avvenuta perchè quest’ultima società avrebbe comunque avuto diritto ad essere ammessa in una classe per la quale era contemplato il totale soddisfacimento;

-) doveva dunque farsi applicazione dei principi affermati da Cass. 24476/2008 e Cass. 11660/2016.

8. – Per la cassazione della sentenza Sinteco Holding S.r.l. in liquidazione in concordato preventivo ha proposto ricorso affidato a tre motivi ed illustrato da memoria.

Ferrovie Emilia-Romagna S.r.l. e Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. hanno resistito con distinti controricorsi. La prima ha anche depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso contiene tre motivi.

1.1. – Il primo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione della L.Fall., artt. 44, 161, 168,169 e art. 1189 c.p.c.. Sostiene la società ricorrente che la Corte d’appello avrebbe deciso il caso sulla base di un indirizzo giurisprudenziale datato (Cass. 26036/2005; Cass. 24476/2008; Cass. 11660/2016), formatosi in riferimento alla formulazione della L.Fall., art. 168 antecedente alla riforma del 2012, con la quale riforma la domanda di ammissione al concordato preventivo era stata sottoposta al requisito pubblicitario dell’iscrizione nel Registro delle imprese, tale da comportarne l’opponibilità ai terzi.

Pertanto sia il pignoramento che il pagamento che ne era seguito dovevano ritenersi effettuati in mala fede con conseguente inapplicabilità dell’effetto liberatorio contemplato dall’art. 1189 c.c.

1.2. – Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione della L.Fall., artt. 44,161,168 e 169 a seguito del mancato rilievo di incostituzionalità dell’art. 169 citato laddove non richiama l’art. 44, comma 2.

1.3. – Il terzo mezzo denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, fatto costituito dall’avvenuta pubblicazione presso il Registro delle imprese, in data 25 giugno 2013, nella domanda di concordato preventivo.

2. – Il ricorso è inammissibile.

2.1. – I tre motivi, tutti fondati, nella sostanza, sul rilievo della previsione secondo cui la domanda di ammissione al concordato preventivo è stata dalla legge sottoposta al requisito pubblicitario dell’iscrizione nel Registro delle imprese, il che renderebbe non più attuale l’indirizzo giurisprudenziale, di cui si parlerà più avanti, recepito dalla sentenza impugnata, possono essere trattati simultaneamente.

Essi sono inammissibili.

2.2. – Come si è visto in espositiva, la Corte d’appello ha accolto l’impugnazione, e con essa l’opposizione a decreto ingiuntivo, adottando una duplice ratio decidendi consistente:

-) da un lato nel richiamo a principii affermati da questa Corte di cui tra breve si dirà;

-) dall’altro lato nell’asserzione secondo cui la nullità del pignoramento, discendente, secondo il giudice di merito, dall’applicazione di quei principii, avrebbe dovuto essere fatta valere con opposizione all’esecuzione, invece non proposta, con conseguente stabilizzazione del pagamento effettuato dal debitor debitoris, tanto più che detto pagamento neppure aveva comportato una lesione della par condicio creditorum, atteso il carattere privilegiato del credito di Equitalia Centro S.p.A..

2.1.3. – In tale contesto, la censura non tocca la seconda delle due rationes decidendi poste come si è detto a sostegno della decisione impugnata, ratio decidendi di per sè idonea a sostenere la pronuncia: e cioè, il nucleo argomentativo su cui il motivo si regge – la sottolineatura della novella che ha assoggettato la domanda di concordato preventivo ad uno specifico regime pubblicitario – non attacca la sentenza impugnata laddove essa ha ritenuto che il pagamento effettuato da Ferrovie Emilia-Romagna S.r.l. in favore di Equitalia Centro S.p.A. si fosse stabilizzato per non avere Sinteco Real Estate S.p.A. proposto opposizione all’esecuzione, essendo inoltre il pagamento non lesivo della par condicio.

Ora, il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione medesima (Cass. 25 febbraio 2004, n. 3741; Cass. 23 marzo 2005, n. 6219; Cass. 17 luglio 2007, n. 15952; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421). In particolare è necessario che venga contestata specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia oggetto di impugnazione (Cass. 10 agosto 2017, n. 19989).

Ove poi la sentenza sia come in questo caso sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso la cassazione della sentenza (tra le tante, Cass. 27 luglio 2017, n. 18641; Cass. 18 aprile 2017, n. 9752; Cass. 3 novembre 2011, n. 22753).

3. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore delle controricorrenti, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate, quanto ad ognuna di esse, in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2021

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