Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3588 del 11/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2021, (ud. 26/11/2020, dep. 11/02/2021), n.3588

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1224-2019 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO ORAZI E

CURIAZI 3, presso lo studio dell’avvocato VITTORIO OLIVIERI,

rappresentato e difeso dall’avvocato SERGIO GIANNITTO;

– ricorrente –

contro

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA CASSIODORO 1/a presso lo

studio dell’avvocato MARCO ANNECCHINO, rappresentata e difesa

dall’avvocato SANTO SPAGNOLO;

– controricorrenti –

AGENZIA NAZIONALE PER L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI

SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA, in persona

del legale rappresentante pro tempore, MINISTERO DELL’ECONOMIA E

DELLE FINANZE (OMISSIS), AGENZIA DEL DEMANIO, in persona dei legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende ope legis;

– contro ricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 1408/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 15/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CRICENTI

GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente, Dott. S.G., è stato nominato amministratore di beni confiscati alla mafia dalla competente amministrazione statale. Nel corso di tale incarico egli ha di sua iniziativa provveduto a liquidarsi un compenso di circa 865 mila Euro, senza autorizzazione del competente ufficio ministeriale e da tale condotta è nato un procedimento penale a suo carico, che si è concluso con la condanna per il reato e il rinvio al giudizio civile per la decisione sul danno lamentato dalla Amministrazione, che si era costituita parte civile.

Quest’ultima ha dunque instaurato la causa civile, nella quale il ricorrente si è difeso eccependo la prescrizione, contestando nel merito la domanda, e chiamando in causa la propria assicurazione, la Unipol Assicurazioni spa, che, a sua volta, ha eccepito la non operatività della polizza.

Il Tribunale ha accolto la domanda e condannato il ricorrente al pagamento dell’importo corrispondente a quanto da questi autoliquidatosi quale compenso, oltre interessi e rivalutazione; ed ha altresì ritenuto non operativa la polizza invocata dal S..

Il commercialista ha interposto appello, ed il giudice di secondo grado ha sostanzialmente confermato la decisione del primo, salvo a ridurre l’ammontare del risarcimento riconosciuto dal Tribunale.

Ricorre il S. con tre motivi. Si sono costituiti sia la Unipol Assicurazioni, con controricorso, che il Demanio, l’Agenzia di amministrazione dei beni confiscati, ed il Ministero Finanze, ed hanno proposto ricorso incidentale. V’è Memoria di Unipol Sai.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La sentenza impugnata rigetta l’eccezione di prescrizione ritenendo non specifico il motivo; prende atto del giudicato penale sulla responsabilità e determina il danno nella differenza tra il compenso autoliquidato e quello effettivamente dovuto; infine ritiene escluso dalla polizza il tipo di danno lamentato dal ricorrente.

2.- S.G. ricorre con tre motivi.

2.1.- Con il primo motivo denuncia violazione sia dell’art. 345 c.p.c. che dell’art. 2947 c.c..

La corte di appello aveva ritenuto generico, o meglio, non sufficientemente specifico il motivo di appello con cui il ricorrente eccepiva la prescrizione; genericità dovuta alla mancanza di argomenti contro la ricostruzione dei tempi e degli atti interruttivi fatta dal Tribunale.

Il ricorrente ritiene invece che il motivo fosse specifico e che la prescrizione, quinquennale, per natura extracontrattuale del danno, era già maturata al momento della decisione.

Il motivo è inammissibile, ma anche infondato.

E’ inammissibile in quanto il ricorrente non riporta il motivo di appello di cui si discute, cosi che non si può sapere se effettivamente il suo contenuto era insufficiente a contestare la ratio decidendi impugnata, oppure no.

Del resto, il ricorrente ribadisce con il ricorso l’impostazione che la corte di appello gli attribuisce quanto al motivo dichiarato inammissibile: ossia ritiene che la prescrizione sia quinquennale e che, in modo apodittico, la corte ha ritenuto non vi sia stato alcun atto interruttivo.

La decisione della corte di merito è sul punto corretta: la prescrizione è da reato e non da illecito civile extracontrattuale, e la costituzione di parte civile delle amministrazioni interessate ha interrotto la prescrizione; non v’è dunque, a voler entrare nel merito del motivo, violazione dell’art. 2947 c.c.

2.2- Con il secondo motivo si fa questione della violazione dell’art. 185 c.p e dell’art. 2043 c.c.

Secondo il ricorrente la corte di merito, che pure ha ridotto l’ammontare del danno, lo avrebbe liquidato senza prova alcuna da parte dell’Amministrazione del suo ammontare, incorrendo cosi nella violazione di legge lamentata.

Il motivo è infondato.

La censura circa la mancata prova è una censura di fatto, che non può essere fatta valere in sede di legittimità: la corte di merito ha ritenuto provato il danno subito, con motivazione adeguata; tra l’altro la determinazione del quantum era emergente di per sè, essendo pacifica la somma auto liquidata illegittimamente dal ricorrente ((865894,62 Euro), da cui è stata detratta la somma cui il ricorrente aveva effettivamente diritto per la prestazione svolta (200.490,41), quest’ultima, si, calcolata dalla corte, ma con criterio qui non contestato.

2.3.- Con il terzo motivo si denuncia invece violazione dell’art. 1917 c.c.

La corte ha escluso la copertura assicurativa, in ragione del tipo di rischio addotto dall’assicurato.

Ossia: la polizza copriva danni al patrimonio del professionista inerenti allo svolgimento del suo incarico; ma non copriva i danni conseguenti ad una sua condotta di indebito arricchimento.

Il ricorrente non adduce ragioni specifiche per contestare questa tesi, che di suo è comunque fondata.

Il danno per cui si chiede la copertura assicurativa, non è in realtà tale: è la restituzione di quanto indebitamente percepito, come tale non è uno degli eventi dedotti in polizza.

3.- Le amministrazioni intimate propongono due motivi di ricorso incidentale.

Con il primo motivo deducono omessa pronuncia sugli interessi legali.

Il motivo è fondato. Il Tribunale aveva riconosciuto gli interessi sulla somma attribuita alle amministrazioni, mentre nè nel dispositivo della sentenza impugnata, nè nella sua motivazione se ne fa cenno: la domanda era stata fatta in primo grado, ed accolta dal Tribunale.

Con il secondo motivo si denuncia invece omessa pronuncia sul danno non patrimoniale.

Questa censura però è inammissibile in quanto non è allegata la relativa domanda; non si dimostra cioè che le amministrazioni attrici avevano fatto domanda di risarcimento di tale danno, su cui la corte avrebbe omesso di pronunciare.

l,a circostanza che la domanda si stata fatta nel giudizio penale, con la costituzione di parte civile, non la rende automaticamente trasferita nel giudizio civile, autonomamente instaurato dalle amministrazioni danneggiate, che in questo giudizio dovevano, per l’appunto reiterarla; non v’è prova che l’abbiano fatto.

Tra l’altro il motivo difetta di specificità, posto che non indica quale voce di danno non patrimoniale sia oggetto di ricorso, considerata altresì la circostanza che per alcune voci di danno era stato ritenuto il difetto di giurisdizione.

Il ricorso principale va pertanto rigettato, e quello incidentale accolto quanto al primo motivo.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso principale, accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, dichiara inammissibile il secondo motivo del ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2021

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