Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3449 del 11/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 11/02/2021, (ud. 04/11/2020, dep. 11/02/2021), n.3449

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17757/2015 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato.

– ricorrente, controricorrente incidentale –

contro

S.G., rappresentato e difeso dall’avv. Mauro Porto,

elettivamente domiciliato in Roma, via Vittorio Colonna, n. 27,

presso lo studio dell’avv. Alessandra Granati.

– controricorrente, ricorrente incidentale –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia, sezione staccata di Siracusa, sezione n. 16, n. 1139/16/15,

pronunciata il 03/06/2014, depositata il 19/03/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04 novembre

2020 dal Consigliere Riccardo Guida.

 

Fatto

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle entrate ricorre, con due motivi, contro S.G., che resiste con controricorso – nel quale articola ricorso incidentale, con due motivi, al quale, a sua volta, replica l’Ufficio con controricorso al ricorso incidentale – avverso la sentenza della C.T.R. della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, sopra indicata, che, disattendendo l’appello dell’Amministrazione finanziaria, nel contraddittorio del contribuente, ha confermato la sentenza della C.T.P. di Siracusa (n. 479/02/12), che aveva accolto il ricorso di quest’ultimo, residente in uno dei Comuni della Sicilia orientale colpiti dal terremoto del 13-16 dicembre 1990, contro il silenzio-rifiuto opposto dall’A.F. alla sua istanza di rimborso dell’IRPEF versata dal suo datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, per gli anni 1990, 1991, 1992, secondo la previsione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17;

la C.T.R., per quanto ancora rileva, ha aderito alla pronuncia di primo grado, secondo cui il rimborso del 90% delle imposte integra un’agevolazione fiscale spettante ai residenti nei Comuni siciliani colpiti dal sisma che, al tempo dell’entrata in vigore della norma agevolativa, avessero già pagato le imposte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo del ricorso principale (“1) Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17”), l’Agenzia censura la sentenza impugnata per avere riconosciuto l’agevolazione al contribuente, quale lavoratore dipendente, senza considerare che, nel caso di somme oggetto di ritenuta alla fonte, come chiarito dalla risoluzione n. 23/E dell’Agenzia delle entrate del 23/02/2005, soltanto i datori di lavoro, “sostituti”, e non anche i dipendenti, “sostituiti”, possono accedere ai benefici della legge di condono;

2. con il secondo motivo del ricorso (“Art. 360 c.p.c., n. 3 – Violazione della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665”), l’Agenzia ribadisce che anche quest’ultima norma (art. 1, comma 665, cit.) conferma che il condono ha interessato unicamente il rapporto tra Erario e sostituto d’imposta, che è l’unico soggetto che ha “versato” l’imposta;

3. i due motivi, suscettibili d’esame congiunto per connessione, sono infondati;

la C.T.R. non ha commesso alcun errore di diritto in quanto il rimborso d’imposta previsto dalla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del dicembre 1990, può essere richiesto non soltanto dal sostituto d’imposta che ha effettuato il versamento, ma anche dal percipiente le somme assoggettate a ritenuta nella qualità di lavoratore dipendente, ciò corrispondendo all’unitarietà del rapporto sostanziale presupposto dalla sostituzione d’imposta (Cass. 14406/2016; Cass. 15026/2017; Cass. 17472/2017; Cass. 29039/2017). La legittimazione del sostituito d’imposta ha trovato conferma nel D.L. n. 91 del 2017, art. 16-octies, conv. L. n. 123 del 2017, che ha testualmente incluso nel perimetro di godimento del beneficio ex art. 1, comma 665, cit., “i titolari di redditi di lavoro dipendente (…) in relazione alle ritenute subite”;

4. con il primo motivo del ricorso incidentale (“1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. nonchè della L. n. 69 del 2009”), il contribuente censura la sentenza impugnata per avere compensato, tra le parti, le spese processuali, senza attenersi al principio della soccombenza e in mancanza di gravi ed eccezionali ragioni che giustificassero tale compensazione;

4.1. il motivo è infondato;

la statuizione della C.T.R., in punto di compensazione delle spese di lite, non si discosta dal saldo indirizzo di questa Corte (Cass. 17/10/2017, n. 24502), per il quale, in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle, in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi;

5. con il secondo motivo (“2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1284 c.c. confortata dall’orientamento prevalente giurisprudenziale”), il contribuente censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha pronunciato sulla richiesta, formulata dalla contribuente in entrambi i gradi di merito, di condanna dell’A.F. anche al pagamento degli interessi legali e del maggior danno da svalutazione monetaria;

5.1. il motivo è inammissibile;

la doglianza non rispetta il principio d’autosufficienza in quanto, non essendo stato riprodotto, nel testo del ricorso per cassazione, il contenuto degli atti dei gradi di merito, la Corte non è posta nella condizione di verificare se la critica venga prospettata, in modo non consentito, per la prima volta nel giudizio di legittimità, senza essere stata fatta valere dinanzi ai giudici tributari;

6. in conclusione, entrambi i ricorsi, quello principale e quello incidentale, vanno rigettati;

7. le spese del giudizio di legittimità si compensano, tra le parti, in ragione della loro soccombenza reciproca;

8. rilevato che, quanto al ricorso principale dell’Agenzia, risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica, con riferimento a tale parte, il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, (Cass. 29/01/2016, n. 1778).

PQM

rigetta il ricorso principale dell’Agenzia e il ricorso incidentale del contribuente e compensa, tra le parti, le spese processuali del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2021

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