Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3143 del 09/02/2021
Cassazione civile sez. VI, 09/02/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 09/02/2021), n.3143
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. SCOTTI U.L.C. Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10052-2020 proposto da:
J.A., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della
CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso
dall’Avvocato NANULA VALENTINA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende;
– resistente –
avverso il decreto n. 731/2020 del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato
il 07/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 02/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. SCOTTI
UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.
Fatto
FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte:
rilevato che:
con decreto D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis del 7/2/2020 il Tribunale di Brescia ha rigettato il ricorso proposto da J.A., cittadino della Guinea, per ottenere il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria;
il richiedente asilo, nato nel 1997 in Guinea a Malkiembr, di etnia peul e religione musulmana, aveva riferito di essersi convertito nel 2014 alla religione cristiana, avendo ricevuto aiuto dalla chiesa cattolica per curare i suoi problemi cardiaci, mentre il padre non lo aveva aiutato, accusandolo di non essere un buon musulmano per l’abitudine del fumo; che dopo la conversione era rimasto presso la chiesa per tre mesi e un giorno era stato aggredito e ferito alla schiena con un coltello dal padre; di essere quindi fuggito prima in Senegal e poi in Italia;
avverso il predetto decreto, asseritamente “pubblicato il 7 settembre 2020” (evidente errore materiale) con atto notificato il 6/3/2020 ha proposto ricorso per cassazione Alfaomra Jelo, svolgendo due motivi, al quale ha resistito l’Amministrazione dell’Interno con memoria del 24/4/2020 al solo fine di prender parte ad eventuale discussione orale;
è stata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. la trattazione in camera di consiglio non partecipata;
il ricorrente ha illustrato con memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 2, le proprie difese;
ritenuto che: con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, comma 3 e art. 3, comma 3, per la mancata cooperazione istruttoria da parte del Tribunale;
il motivo in tema di mancata cooperazione istruttoria circa la situazione della Guinea appare inammissibile perchè è volto ad esternare un mero dissenso nel merito dalla valutazione effettuata dal Tribunale, corredata dalla debita citazione delle fonti informative consultate, e perchè comunque è accompagnato da riferimenti a fonti e provvedimenti che non risultano sottoposti al contraddittorio nel giudizio di merito;
con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19 per non aver il Tribunale riconosciuto la protezione umanitaria, tenendo conto del livello di integrazione e radicamento raggiunto in Italia dal ricorrente e della attuale situazione interna del suo Paese di origine;
anche il secondo motivo appare inammissibile perchè il ricorrente propone quale fattore di vulnerabilità solo la situazione generale di precarietà e instabilità della Guinea (peraltro difforme da quella accertata dal Tribunale) che non assume rilievo ai fini del giudizio comparativo richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez.Un. 13/11/2019 n. 29459-29460) in difetto del necessario riferimento ai fattori di vulnerabilità soggettiva e individuale del richiedente asilo (Sez. 3, n. 8571 del 06/05/2020, Rv. 657814 – 01; Sez. 1, n. 13079 del 15/05/2019, Rv. 654164 – 01; Sez. 6 – 1, n. 9304 del 03/04/2019, Rv. 653700 – 01), che sono invece stati valutati, negativamente, dal Tribunale;
quanto all’integrazione socio lavorativa, il motivo, da un lato, non è pertinente alla ratio decidendi, che ha ritenuto irrilevante la produzione di un contratto di assunzione lavorativa decorrente solamente dal 2/1/2020 e, dall’altro, appare del tutto generico circa importo retributivo e orario di lavoro ed è inoltre basato su documenti, relativi a precedenti rapporti lavorativi a tempo indeterminato, inammissibilmente prodotti per la prima volta solo in sede di legittimità;
ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile senza condanna alle spese in difetto di controricorso della parte intimata.
PQM
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021