Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2875 del 05/02/2021
Cassazione civile sez. I, 05/02/2021, (ud. 15/09/2020, dep. 05/02/2021), n.2875
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. ANDRONIO Alessandro Maria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15456/2019 proposto da:
E.S., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la
Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso
dagli avvocati Massimiliano Cornacchione, Rocco Barbato;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, – Commissione Territoriale per il
Riconoscimento della Protezione Internazionale di Salerno;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1722/2018 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,
pubblicata il 07/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/09/2020 dal consigliere Dott. Alessandro M.
Andronio.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 1977/2018 del 2 novembre 2018, la Corte d’appello di Salerno ha confermato l’ordinanza del Tribunale di Salerno del 9 gennaio 2018, con cui era stato rigettato il ricorso proposto dall’interessata avverso il provvedimento di diniego della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.
2. Avverso la sentenza l’interessata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo di doglianza, che il provvedimento di diniego della Commissione le era stato notificato a mani della polizia durante un controllo al quale era stato stata sottoposta su un treno perchè viaggiava sprovvista di biglietto. L’impugnazione non era stata proposta nei termini ed era stata, anzi, richiesta la rimessione nel termine per proporla, sul rilievo che la richiedente non aveva capito che stava ricevendo effettivamente la notificazione di un atto amministrativo. Si lamenta, in particolare, che la Corte d’appello ha confermato la decisione del Tribunale in ordine all’inammissibilità per tardività del ricorso introduttivo, con motivazione erronea, perchè non avrebbe tenuto conto della personalità della destinataria della notificazione nè dell’oggetto della stessa.
3. L’amministrazione intimata si è costituita al solo scopo di partecipare all’eventuale discussione della causa, senza formulare deduzioni.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
Contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, il Tribunale e la Corte d’appello hanno fornito una motivazione pienamente adeguata e coerente sulle ragioni del diniego della rimessione in termini per l’impugnazione. Si è infatti precisato che non può costituire causa di rimessione in termini, aì sensi degli artt. 153 e 294 c.p.c., l’asserita mancata comprensione di quanto accaduto al momento della notificazione. La Corte d’appello evidenzia, inoltre, come il Tribunale sì fosse preoccupato di consentire alla parte di chiarire le ragioni della richiesta rimessione in termini, anche convocandola personalmente. Mentre, nelle note da questa depositate, si era fatto riferimento a presunte nullità della notificazione per omessa traduzione della relata e mancata traduzione della stessa in lingua comprensibile, nell’atto di appello tali argomenti non erano stati riproposti. Risultava, in ogni caso, dagli atti (verbale di audizione del 29 ottobre 2015) che la richiedente avesse pienamente compreso che vi era un termine perentorio di 30 giorni per proporre ricorso contro il provvedimento di diniego della Commissione.
2. Da quanto precede consegue che il ricorso deve essere rigettato. Nulla è dovuto per le spese dalla ricorrente soccombente, non avendo la controparte costituita formulato deduzioni.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 15 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2021