Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2763 del 05/02/2021

Cassazione civile sez. I, 05/02/2021, (ud. 11/12/2020, dep. 05/02/2021), n.2763

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 9800/2020 r.g. proposto da:

M.D., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato

Carmelo Picciotto, presso il cui studio è elettivamente domiciliato

in Messina, Via Placida n. 13.

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Messina, comunicato in data

21.2.2020;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/12/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa

SANLORENZO Rita, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per il ricorrente, l’Avv. Carmelo Picciotti, che ha chiesto

accogliersi il proprio ricorso;

udito, per il Ministero, l’Avv. Massarelli, che ha chiesto

respingersi l’avverso ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Messina, Sezione specializzata in materia di immigrazione, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da M.D. nei confronti del Ministero dell’Interno avverso il provvedimento di rigetto delle domande volte ad ottenere la protezione internazionale e quella umanitaria adottato dalla Commissione Territoriale di Trapani.

Il Tribunale ha ritenuto che il ricorso presentato dal richiedente asilo era inammissibile perchè sprovvisto della prova dell’esito negativo del procedimento amministrativo mediante l’emanazione di un provvedimento di rigetto della richiesta di protezione internazionale e della tempestività nella presentazione del ricorso stesso.

2. Il decreto, comunicato il 21.2.2020, è stato impugnato da M.D. con ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo di censura. L’amministrazione intimata ha svolto difese solo in sede di discussione in pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo ed unico motivo di doglianza il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, per aver dichiarato il tribunale impugnato l’inammissibilità del ricorso contro il provvedimento di diniego della richiesta protezione internazionale in assenza di una previsione di inammissibilità normativamente prevista e senza aver comunque stimolato il contraddittorio tra le parti sulla predetta questione di inammissibilità, con ulteriore violazione dell’art. 101 c.p.c. e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 8 e 10. Osserva il ricorrente che, nonostante la mancata produzione del provvedimento reso dalla commissione territoriale (fatto non contestato), l’esistenza del detto provvedimento di diniego della richiesta tutela era evincibile da una serie di indicazioni documentali contenute nel ricorso introduttivo del giudizio innanzi al Tribunale e che le norme sopra richiamate regolanti il procedimento in esame non prevedono un obbligo di allegazione unitamente al ricorso anche del provvedimento impugnato e che, infine, la commissione era tenuta comunque a produrre il predetto documento, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 8.

2. Il ricorso è fondato.

2.1 Occorre in primo luogo evidenziare che le doglianze articolate dal ricorrente, quanto alla denunciata violazione dell’art. 101 c.p.c. e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 8, non colgono nel segno.

2.1.1 Invero, non può essere dimenticato, quanto al primo profilo di censura, che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, il quale – nell’interpretazione data dalla Corte Europea – ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato quando si tratti di questioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15019 del 21/07/2016).

Ne consegue che il dedotto profilo di nullità del provvedimento impugnato per il mancato sviluppo del contraddittorio sulla questione dell’affermata inammissibilità del ricorso non può ritenersi – almeno in termini generali affermazione condivisibile, allorquando venga in rilievo una possibile declaratoria di inammissibilità in rito della domanda giudiziale nei termini già sopra evidenziati.

2.1.2 Nè può ritenersi integrata la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 8, almeno nei termini auspicati dal ricorrente. Ed invero, la norma da ultimo citata, così dispone: ” La Commissione che ha adottato l’atto impugnato è tenuta a rendere disponibili con le modalità previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16, entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, copia della domanda di protezione internazionale presentata, della videoregistrazione di cui all’art. 14, comma 1, del verbale di trascrizione della videoregistrazione redatto a norma del medesimo art. 14, comma 1, nonchè dell’intera documentazione comunque acquisita nel corso della procedura di esame di cui al Capo III, ivi compresa l’indicazione della documentazione sulla situazione socio-politico-economica dei Paesi di provenienza dei richiedenti di cui all’art. 8, comma 3, utilizzata”.

Come è dato riscontrare dalla chiara lettera della norma, non vi è alcun obbligo in capo alla commissione territoriale di trasmettere, unitamente alla documentazione da ultimo indicata, anche il provvedimento di diniego della richiesta protezione internazionale oggetto di impugnazione innanzi al tribunale con le forme previste del D.Lgs. n. 25 del 2008, stesso art. 35 bis. Ne consegue che il Tribunale di Messina non ha violato – nel dichiarare inammissibile il ricorso proposto dal richiedente asilo – il disposto normativo di cui dell’art. 35 bis, comma 8, più volte citato.

2.3 Ritiene invece la Corte che le censure sono fondate laddove le stesse evidenziano, da un lato, l’illegittimità della pronuncia di inammissibilità del ricorso, pur in assenza di una previsione codificata di irricevibilità del ricorso per la mancata allegazione, unitamente al ricorso introduttivo del giudizio di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, del provvedimento della commissione territoriale oggetto di impugnazione, e denunciano, dall’altro, l’erroneità della decisione impugnata per non aver il tribunale sollecitato la parte al deposito del detto provvedimento non allegato alla domanda introduttiva.

2.3.1 Sotto il primo profilo, va evidenziato come l’art. 35 bis, qui in esame, non preveda alcuna sanzione di inammissibilità per il mancato deposito del provvedimento emesso dalla commissione territoriale ed oggetto di impugnativa nelle forme previste dal comma 2 dell’articolo da ultimo citato.

Nè è possibile ritenere che tale obbligo sia rintracciabile in capo alla commissione territoriale per le ragioni già sopra evidenziate.

2.3.2 Sotto altro profilo di riflessione, non può essere dimenticato che, secondo il chiaro disposto normativo di cui del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 1, le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti emessi dalle commissioni territoriali sono regolate dalle disposizioni di cui agli artt. 737 c.p.c. e segg., “ove non diversamente disposto dal presente articolo”.

Ritiene la Corte che – sulla base del principio normativo dettato dall’art. 738 c.p.c., comma 3 (norma a tenore della quale, nel rito camerale, “il giudice può assumere informazioni”) – il tribunale, nella peculiare procedura disciplinata dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis e in omaggio al principio della deformalizzazione del rito camerale, ha l’onere di richiedere al ricorrente (ovvero alla commissione territoriale) l’allegazione del provvedimento impugnato, semprechè il ricorrente abbia (come avvenuto nel caso in esame) specificatamente indicato, da un lato, gli estremi dello stesso al fine della sua corretta individuazione e, dall’altro, i dati fattuali necessari per lo scrutinio della tempestività nella presentazione del ricorso, e ciò con particolare riferimento alla data di notificazione del provvedimento.

2.4 Del resto, non è in alcun modo condivisibile il ragionamento seguito dal Tribunale siciliano nella parte in cui ha ritenuto di fondare la declaratoria di inammissibilità del ricorso sulla base della dichiarata mancata dimostrazione da parte del ricorrente del presupposto dell’azione giudiziale in esame, e cioè la prova dell’esistenza di un provvedimento di diniego della richiesta protezione internazionale, posto che l’esistenza di tale provvedimento era già dimostrata dalla precisa indicazione dei dati documentali identificati dello stesso per come riportati nel ricorso introduttivo del giudizio innanzi al giudice di prima istanza.

2.4.1 Peraltro, va aggiunto – in termini più generali – che l’esistenza di un provvedimento di diniego della richiesta tutela protettiva è altresì dimostrata proprio dalla comunicazione da parte della commissione territoriale della documentazione prevista dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 8, cui si è fatto sopra cenno per altre ragioni.

2.4.2 Non può neanche essere dimenticato che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, in tema di immigrazione, l’oggetto del giudizio previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, è il diritto soggettivo del ricorrente alla protezione invocata e tale giudizio deve pervenire alla decisione nel merito circa la spettanza o meno del diritto stesso non potendo limitarsi al mero annullamento del diniego amministrativo (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 17318 del 27/06/2019; Sez. 6-1, Ordinanza n. 20492 del 29/09/2020). Detto altrimenti, oggetto del giudizio introdotto non è tanto il provvedimento negativo della Commissione territoriale quanto, piuttosto, l’accertamento del diritto soggettivo del richiedente alla protezione invocata, con la conseguenza che il detto provvedimento, pur essendo un presupposto per l’instaurazione del giudizio volto ad ottenere la protezione internazionale, non rappresenta l’oggetto del giudizio, non potendosi inquadrare quest’ultimo nel paradigma delle impugnazioni.

Occorre pertanto affermare il seguente principio di diritto:

“Nel giudizio disciplinato dal D.Lgs. n. 35 del 2006, art. 35 bis, qualora il ricorrente non abbia allegato al ricorso introduttivo il provvedimento di diniego della richiesta protezione internazionale emesso dalla commissione territoriale, il tribunale deve richiederlo, ai sensi dell’art. 738 c.p.c., comma 3, al ricorrente ovvero alla stessa commissione territoriale, semprechè il ricorrente abbia specificatamente indicato gli estremi del provvedimento al fine della sua corretta individuazione ed i dati fattuali necessari per lo scrutinio della tempestività nella presentazione del ricorso”. Si impone la cassazione del decreto impugnato, con rinvio al Tribunale di Messina, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Messina, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2021

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