Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2778 del 05/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 05/02/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 05/02/2021), n.2778

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18893-2014 proposto da:

AGRICOLA BERTIA CORTENUOVA DI F.M. & C. SAS SOCIETA’

AGRICOLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO N. 9, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCO NAPOLITANO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3337/2014 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA

SEZIONE STACCATA DI BRESCIA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2020 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. La società Agricola Bertia Cortenuova di F.M. & s.a.s. Società agricola acquistava, con atto del (OMISSIS), un terreno agricolo sito nel (OMISSIS)(MN) chiedendo di beneficiare dell’agevolazione per l’arrotondamento della piccola proprietà contadina prevista dalla L. n. 604 del 1954; precisando nell’atto pubblico di trasferimento immobiliare di avere la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP).

L’agenzia delle entrate notificava avviso di liquidazione con cui recuperava la maggior imposta di registro in quanto, alla data di registrazione del contratto di compravendita, il terreno risultava affittato a terzi.

La commissione tributaria provinciale di Mantova accoglieva il ricorso sul rilievo che nel contratto di compravendita era intervenuto anche l’affittuario “cosciente di dover rilasciare il fondo alla fine dell’annata agraria”. Proposto appello da parte dell’amministrazione finanziaria, la commissione tributaria regionale della Lombardia, lo accoglieva sul presupposto che il fondo risultava già affittato a terzi, con la conseguenza che l’acquirente non lo poteva coltivare direttamente, come previsto dalla L. n. 604 del 1954, art. 7.

Avverso la sentenza della CTR della Lombardia n. 3337/14, depositata il 18 giugno 2014, propone ricorso per cassazione il contribuente affidato a due motivi.

L’agenzia delle entrate si è costituita in giudizio con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

2. Con l’unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1, in connessione con la L. n. 604 del 1954, art. 7; per avere i giudici regionali revocato l’agevolazione di cui alla norma citata al di fuori delle ipotesi ivi previste, enucleate dalla ricorrente nella volontaria alienazione del fondo e cessazione delle coltivazioni, considerate dalla stessa come uniche cause di decadenza non estensibili al di fuori di quelle espressamente previste dalla norma citata in rubrica. Deducendo che tra i presupposti per usufruire dell’agevolazione prevista dal citato art. 7 non è inclusa anche quella, ritenuta tale dalla CTR, della disponibilità immediata del fondo al momento dell’acquisto, essendo sufficiente che la conduzione del fondo perduri almeno cinque anni e non venga meno prima di detto termine ed essendo del tutto irrilevante per il legislatore la immediata disponibilità del fondo.

3. Censura altresì la ricorrente l’illegittimità dell’avviso per avere l’Agenzia delle Entrate omesso di invitare il contribuente a fornire chiarimenti prima di dichiarare la decadenza ai sensi del citato art. 7, comma 4.

4. Con il secondo mezzo si prospetta la violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia, nonchè l’illegittimità dell’avviso di liquidazione per violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, ex art. 360 c.p.c., n. 4; per avere il decidente omesso di pronunciare sull’eccezione relativa alla violazione dell’art. 10 dello Statuto del contribuente che esige collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuente e amministrazione, la quale, invece, aveva insistito nel revocare l’agevolazione, benchè il contribuente avesse operato secondo buona fede, sapendo di poter subentrare nella conduzione diretta del fondo dopo pochi mesi.

5. Il primo motivo è infondato, in quanto la sentenza impugnata ha svolto una corretta applicazione della L. n. 604 del 1954, art. 7, assorbita la seconda censura.

In effetti, secondo la L. n. 604 del 1954, art. 7, “Decade dalle agevolazioni tributarie l’acquirente, il permutante o l’enfiteuta il quale, prima che siano trascorsi cinque anni dagli acquisti fatti a norma della presente legge, aliena volontariamente il fondo o i diritti parziali su di esso acquistati, ovvero cessa dal coltivarlo direttamente. Decade, altresì, dalle agevolazioni tributarie relative all’acquisto di case, di cui all’art. 1, u.c., l’acquirente il quale prima che siano trascorsi cinque anni dall’acquisto, aliena volontariamente la casa o la concede in locazione o la adibisce ad uso diverso da quello stabilito da detta disposizione. Nelle ipotesi contemplate dai due commi precedenti, l’acquirente, il permutante o l’enfiteuta è tenuto al pagamento dei tributi ordinari. L’accertamento delle circostanze per le quali si verifica la decadenza stabilita dal presente articolo è fatto su invito dell’Amministrazione finanziaria o anche direttamente dall’Ispettorato provinciale agrario, il quale deve comunicare all’Intendenza di finanza i risultati degli accertamenti a tale fine effettuati. L’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle imposte dovute nella misura ordinaria, per effetto della decadenza prevista dal presente articolo, si prescrive con il decorso di venti anni dalla data di registrazione dell’atto”.

Inoltre, secondo la stessa legge, art. 2, “Le agevolazioni tributarie previste dall’art. 1 sono applicabili quando: 1) l’acquirente, il permutante o l’enfiteuta sia persona che dedica abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra; 2) il fondo venduto, permutato o concesso in enfiteusi sia idoneo alla formazione o all’arrotondamento della piccola proprietà contadina e, in ogni caso, in aggiunta a eventuali altri fondi posseduti a titolo di proprietà od enfiteusi dall’acquirente o comunque dagli appartenenti al suo nucleo familiare, non ecceda di oltre un decimo la superficie corrispondente alla capacità lavorativa dei membri contadini del nucleo familiare stesso; 3) l’acquirente, il permutante o l’enfiteuta nel biennio precedente all’atto di acquisto o della concessione in enfiteusi non abbia venduto altri fondi rustici oppure abbia venduto appezzamenti di terreno la cui superficie complessiva non sia superiore ad un ettaro, con una tolleranza del 10 per cento salvo casi particolari da esaminarsi dall’ispettore provinciale dell’agricoltura in modo da favorire soprattutto la formazione di organiche aziende agricole familiari.

Ebbene, in una fattispecie simile a quella del presente giudizio questa Corte (Cass. n. 21609/2016; n. 3821/2018), rilevando che l’art. 7 prevede la decadenza del beneficio per coloro che non coltivino direttamente il fondo, ha rigettato il ricorso del contribuente ed ha confermato la decadenza dall’agevolazione risultando il fondo concesso in affitto a terzi alla data dell’atto, con ciò dimostrando di voler dare alla norma un’interpretazione restrittiva, perchè ha escluso il diritto all’agevolazione per coloro che non coltivavano il fondo al momento della stipula dell’atto. Tale interpretazione restrittiva è coerente con la natura di norme speciali, e quindi di stretta interpretazione, delle disposizioni che stabiliscono agevolazioni fiscali, in quanto trattasi di norme che derogano, in ragione della particolare meritevolezza delle ragioni dell’acquisto, al principio di uguaglianza e di capacità contributiva.

5.1 La tesi secondo la quale l’agevolazione possa in alcuni casi riconoscersi anche al contribuente ancorchè non coltivi il fondo al momento dell’acquisto si fonda sul decisum di Cass. 1927/2001, che tuttavia riguarda fattispecie diversa, in cui il ritardo nell’avvio della diretta coltivazione, peraltro di una sola parte del fondo, non venne considerata prova della non serietà dell’intenzione dell’acquirente di attendere alla stessa, al punto da giustificare la revoca dei concessi benefici; ciò, soprattutto, in quanto il contribuente, conformatosi al precetto normativo, si era venuto a trovare nell’impossibilità di coltivare una parte del fondo acquistato per fatto a lui non imputabile, non essendo avvenuta la consegna malgrado il tempestivo avvio dell’opportuna procedura legale.

Le norme agevolative sono di stretta interpretazione (cfr. da ultimo Corte Cost. n. 264 del 2017, secondo cui ogni disposizione fiscale di favore, in quanto recante benefici, agevolazioni o esenzioni, è di stretta interpretazione, anche in ragione della sua natura eccezionale, la quale implica che essa non può trovare applicazione fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge), ragion per cui occorre che il contribuente ponga in essere una attività univocamente diretta a coltivare il fondo. Nel caso di specie, invece, la ricorrente ha acquistato il fondo già affittato con la consapevolezza che l’affittuario non lo avrebbe rilasciato prima della data di scadenza dell’annata agraria (novembre 2009).

5.2 Ora, secondo il costante orientamento della Corte, dal solo tenore letterale della norma in disamina e senza la necessità di un particolare sforzo ermeneutico, si evince, all’evidenza, come la coltivazione del fondo debba sussistere, a pena di decadenza dalle agevolazioni fiscali riconosciute, a partire dal momento di stipula dell’atto di acquisto (o, come nel caso in esame, di permuta) e debba permanere per tutto il periodo dei cinque anni successivi, senza mai venire meno. La norma esige che l’acquirente inizi la conduzione diretta del fondo sin dall’acquisto e non la dismetta per cinque anni; una diversa interpretazione legittimerebbe la permanenza dell’agevolazione tributaria a favore di chi acquisti il terreno affittato a terzi e senza mai coltivarlo lo rivenda dopo il quinquennio, ciò che sarebbe palesemente contrario alla ratio legis, diretta a sostenere chi coltiva i fondi agricoli e non chi ne fa commercio (cfr. Cass. 28058/2019).

6. La seconda parte dell’unico motivo di ricorso è inammissibile perchè la questione non risulta essere stata sottoposta al giudice di appello. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, difatti, i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio d’appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (v. Cass. Sez. 3, 09/01/2002 n. 194; più di recente, v. Cass. Sez. 6 – 1, 09/07/2013 n. 17041; n. 25319/2017; n. 907/2018).

Ne consegue il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente, soccombente, alle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, in favore della controricorrente.

PQM

La Corte:

rigetta il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo;

condanna la società ricorrente a rifondere all’agenzia delle entrate le spese processuali del presente giudizio che liquida in Euro 5.600,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della quinta sezione civile della Corte di Cassazione tenutasi da remoto, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA