Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2734 del 04/02/2021

Cassazione civile sez. I, 04/02/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 04/02/2021), n.2734

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

J.I., rappr. e dif. dall’avv. Letizia Astorri, elett. dom.

presso lo studio dell’avv. Francesco Ventura

avvocatoventura(at)pec.it, in Roma, via Orvieto n. 1, come da

procura spillata in calce all’atto;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappr. e dif.

ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui Uffici è

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– costituito –

per la cassazione del decreto Trib. Ancona 15.2.2019, n. 2214/2019,

in R.G. 2875/2018;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.

Massimo Ferro alla camera di consiglio del 13.1.2021.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. J.I. impugna il decreto Ancona 15.2.2019, n. 2214/2019, in R.G. 2875/2018 di rigetto del ricorso avverso il provvedimento di diniego della tutela invocata dinanzi alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale e da tale organo disattesa;

2. il tribunale ha ritenuto, all’esito dell’udienza: a) attinenti le dichiarazioni del ricorrente, anche se credute, ad “una vicenda di vita privata e di giustizia comune”, con timori di esposizione a pericolo non riscontrati, nè riferibili ad una relazione con la zona di provenienza, altresì tenuto conto del difetto di attualità della vicenda narrata (“episodi conclusi e non ripetibili”), segnalando il riscontro di una figlia della richiedente ora convivente in patria (a Jibor, Gambia) con la sorella; b) insussistente una situazione di conflitto armato o instabilità implicanti rischio di persecuzione o danno grave nel Paese di provenienza; c) insussistente ogni profilo della persecuzione e del danno grave, per mancata allegazione di appartenenza a gruppi o minoranze sensibili alla rilevanza della disciplina, apparendo privi di idoneità lesiva gli episodi riportati che avrebbero dovuto trovare adeguata protezione in Gambia; d) insussistente una spiccata situazione di vulnerabilità, mancando “problematiche soggettive” quali “tipizzate” nel D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. a – d;

3. il ricorrente propone due motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il primo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 7, artt. 3 e 60 Convenzione Instanbul 11.5.2011, 112, 132, 156 c.p.c. e 111 Cost., avendo omesso il tribunale di esaminare il caso specifico esposto dalla ricorrente, imperniato su un vissuto di violenze, maltrattamenti, imposizioni, con atti persecutori altresì diretti contro un’identità di genere e già subiti sin dalla minore età;

2. con il secondo mezzo si deduce l’erroneità del decreto per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, art. 10 lett. A – b Direttiva UE 2013/32/UE e 20-21 Carta fondamentale Europea, non essendo stata la domanda esaminata e decisa “in modo individuale”, cioè sulla base del narrato riferito e la storia della richiedente;

3. con il terzo motivo si invoca la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, non avendo il decreto considerato la vulnerabilità effettiva della richiedente al rientro e i fatti esposti;

4. il primo e secondo motivo sono fondati, con assorbimento del terzo; il decreto impugnato difetta della dovuta esposizione, concisa ma chiara ed ordinata, dei fatti allegati a fondamento del diritto preteso; il tribunale ha accennato in modo del tutto confuso e poco coordinato alla vicenda narrata dalla ricorrente, evitando di confrontarsi con il narrato (per come riportato in ricorso), qualificandola per un verso ipoteticamente anche credibile, ma privatistica (pag.2), premettendo ripetitivamente formule valutative di irrilevanza giuridica tanto nette quanto prive della fattispecie (la cui ricostruzione è il primario compito del giudice di merito) (pag. 2, 7, 8, 9), abbondando in locuzioni di omessa allegazione di tutti i requisiti astrattamente richiesti dalla legge per la previsione positiva delle forme di protezione, ma omettendo di fissare, secondo un nucleo descrittivo minimo, i fatti comunque narrati e le ragioni del giudizio d’irrilevanza o insufficienza;

5. nè i labili riferimenti (pag. 2) ad una circostanza storica (l’affidamento della figlia ad una zia, ancora in Gambia) assolvono, proprio per la manifesta loro parzialità rispetto al più complesso narrato (per come riportato e trascritto in ricorso), al cennato requisito di completezza e alla necessaria intellegibilità della motivazione; si tratta di scelta collegiale decisoria che si risolve in una formula astratta e stereotipata, valevole per un numero indefinito di casi, che non consente di verificare la correttezza del ragionamento logico-giuridico posto a base della decisione (cfr. Cass. n. 877 del 2020, resa in situazione analoga); il tribunale, in sostanza ed inoltre, pur espressamente accertando o comunque non escludendo, in sede di esame della domanda di protezione umanitaria, la credibilità del racconto della ricorrente, e dunque in punto della fondamentale vicenda di allontanamento, ha apoditticamente ritenuto insussistente il pericolo di danno grave concretamente allegato, omettendo di valutarne – secondo un esame rigorosamente individuale della domanda e non generalizzato – l’effettiva ricorrenza alla luce del consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte secondo cui deve ritenersi necessario l’approfondimento istruttorio officioso allorquando il richiedente descriva una situazione di rischio per la vita o l’incolumità fisica che derivi da sistemi di regole non scritte sub statuali, imposte con la violenza e la sopraffazione verso un genere, come nel caso, un gruppo sociale o religioso o semplicemente verso un soggetto o un gruppo familiare nemico, in presenza di tolleranza, tacita approvazione o incapacità a contenere o fronteggiare il fenomeno da parte delle autorità statuali, e ciò proprio al fine di verificare il grado di diffusione ed impunità dei comportamenti violenti descritti e la risposta delle autorità statuali (Cass. n. 7333/2015);

6. il decreto impugnato, risultando privo della sintesi del racconto del richiedente e, cioè, della prescritta concisa rappresentazione del fatto – per come istruito – da cui nasce il diritto preteso, si evidenzia conclusivamente e già di per sè viziato; l’omissione concerne invero un elemento che non può mancare in una sentenza così come in generale in un provvedimento decisorio, essendo essenziale per la comprensione del ragionamento logico-giuridico che ha condotto alla statuizione finale sulla domanda; a ciò va aggiunto che la maggior parte della motivazione si rivela poco appagante, in quanto si intrattiene su una serie di elementi – come la descrizione della normativa che disciplina le varie forme di protezione internazionale o umanitaria – che non sono sempre essenziali, sicchè il loro inserimento eccedente lo scopo, anche per questo aspetto, non risulta conforme al canone della sintesi cui il legislatore chiede al giudice di uniformarsi, attraverso il tratto conciso (art. 132 c.p.c.) e succinto (art. 118 disp. att. c.p.c.) e, quindi, il rispetto dei principi del giusto processo (Cass. n. 13886 del 2012); tanto più che, ai sensi del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, comma 9 octies, per come aggiunto dal D.L. 27 giugno 2015, n. 83, art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter), anche “i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica”;

il ricorso va dunque accolto quanto ai primi due motivi, dichiarato assorbito il terzo, con cassazione e rinvio al tribunale, anche per le spese del procedimento.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo e secondo motivo, dichiara assorbito il terzo, cassa e rinvia al Tribunale di Ancona, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2021

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