Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2119 del 29/01/2021
Cassazione civile sez. II, 29/01/2021, (ud. 22/10/2020, dep. 29/01/2021), n.2119
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27372-2018 proposto da:
F.A., L.S.A., elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA GUIDO D’AREZZO, 32, presso lo studio dell’avvocato ISIDORO
CAVALIERE, rappresentato e difeso dall’avvocato CARMELO MIRIELLO,
giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato –
avverso il decreto di rigetto n. cronol. 126/2018 della CORTE
D’APPELLO di MESSINA, depositato il 15/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/10/2020 dal Consigliere ORICCHIO ANTONIO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
I sigg. F.A. e L.S.A. hanno impugnato, con ricorso articolato in tre motivi, il Decreto n. 126 del 2018 della Corte di Appello di Messina.
Il ricorso non è resistito dal Ministero intimato.
Giova, anche al fine di una migliore comprensione della fattispecie in giudizio, riepilogare, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.
Il decreto impugnato, in rigetto dell’opposizione della L. n. 89 del 2001, ex art. 5 ter, proposto avverso il decreto del magistrato designato, dichiarava inammissibile la domanda di equa riparazione formulata dall’odierno ricorrente in relazione alla non ragionevole durata del giudizio instaurato innanzi al Barcellona P.G. nel 2008 e definito con ordinanza della Corte d’ Appello di Messina che ne dichiarava l’estinzione nel 2016, condannando l’opponente in favore del Ministero opposto al pagamento della somma di Euro 600 oltre accessori di legge.
Nella concreta fattispecie per cui è causa l’opposizione veniva sostanzialmente disattesa dalla Corte territoriale per aver ritenuto “non valido il deposito per via telematica” Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
1. – Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. per violazione e falsa applicazione del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis comma 7.
Parte ricorrente lamenta che la Corte di Appello ha ritenuto inammissibile l’opposizione in quanto la stessa (come innanzi già accennato) non sarebbe stata – secondo quella stessa Corte – tempestiva.
E ciò nonostante che la medesima Corte avesse avuto modo di riscontare come, nella fattispecie in giudizio, si era verificata l’ipotesi del cosiddetto “errore fatale” in tema di perfezionamento della notifica.
Parte ricorrente lamenta, inoltre, il fatto che -nonostante tale ipotesi di errore non addebitabile alla parte, ma al sistema telematico- la Cote del merito non abbia provveduto neppure a pronunciarsi sulla dovuta rimessione in termini. Il motivo è fondato e va accolto.
In effetti l’inammissibilità dell’opposizione veniva ritenuta dalla Corte messinese nonostante che il D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, comma 7, prevede che “il deposito con modalità telematiche si ha al momento in cui viene generata la ricevuta….” e che nella concreta fattispecie la non tempestività dell’atto di opposizione era dovuta all’accennato “errore fatale” del sistema informatico ovvero a causa di un allegato al ricorso che aveva generato il detto errore.
Quest’ultimo, pertanto, non era imputabile con conseguenza processuale alla parte (per di più in assenza di ogni previsione al riguardo).
Per di più, nell’occasione, non si provvedeva neppure alla dovuta remissione in termini.
Il motivo deve dunque essere accolto con ogni conseguenza di legge.
2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 sexies. Omessa valutazione delle argomentazioni e delle prove.
3.- Con il terzo motivo si lamentala violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione della normativa e dello spirito della L. n. 89 del 2001, nonchè per insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ovvero l’indennizzo.
4. – Il secondo ed il terzo motivo devono ritenersi assorbiti conseguentemente all’accoglimento del primo motivo.
5. – L’accoglimento del primo motivo del ricorso comporta la cassazione dell’impugnato decreto ed il rinvio per nuovo giudizio al Giudice indicato in dispositivo.
6. – Nulla va statuto in ordine alle spese stante il mancato svolgimento di difese ad opera della parte intimata.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti i rimanenti, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivi accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Messina in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2021