Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1934 del 28/01/2021

Cassazione civile sez. lav., 28/01/2021, (ud. 09/09/2020, dep. 28/01/2021), n.1934

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10604/2015 proposto da:

A.A., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato ANGELO EUGENIO CAPANO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI,

CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1242/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 16/10/2014 r.g.n. 1290/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/09/2020 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

La Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Paola ed ha rigettato la domanda di M.F. volta ad ottenere la pensione ex L. n. 118 del 1971, in quanto non provato il requisito reddituale, atteso che il reddito dello stesso doveva essere cumulato con quello del coniuge.

La Corte territoriale ha rilevato, inoltre, che il D.L. n. 76 del 2013, conv. in L. n. 99 del 2013, era applicabile solo dopo la sua entrata in vigore, non essendo norma interpretativa, e che, pertanto, solo successivamente alla sua entrata in vigore il cumulo non sarebbe stato più applicabile. Ha osservato, tuttavia, che nè davanti al Tribunale, nè in appello il ricorrente aveva documentato il reddito del coniuge, nè aveva provato il mancato superamento dei limiti posti per fruire della pensione di invalidità.

2. Avverso la sentenza ricorre in Cassazione l’erede di M.F. con tre motivi. L’Inps ha depositato controricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione della L. n. 118 del 1971, art. 12, L. n. 153 del 1968, art. 26, L. n. 33 del 1980, per aver ritenuto cumulabile il reddito del coniuge. Espone che fin dal primo grado aveva allegato il CUD del 2010 ed un’autocertificazione del 2011.

Il motivo è infondato.

Costituisce giurisprudenza consolidata che il requisito reddituale, al pari di quello sanitario, costituisce elemento costitutivo del diritto alle prestazioni assistenziali disciplinate dalla L. n. 118 del 1971, artt. 12 e 13 e che è onere della parte che agisce per ottenerne il riconoscimento allegare e dimostrare. Detto requisito condiziona il riconoscimento del beneficio e deve coesistere con l’erogazione del trattamento con la conseguenza che il relativo accertamento giudiziale va operato con riferimento all’anno da cui decorre la prestazione nella fattispecie dal 24/10/2010 (Cass. ord. 11 aprile 2014, n. 8633; Cass., 28 luglio 2010, n. 17624).

Quanto alla cumulabilità del reddito del coniuge questa Corte ha affermato, con numerose pronunce (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 697/2014; 22150/2014; 4677/2011; 5003/2011; 10658/2012), rese con riferimento alla disciplina anteriore alla novella di cui al D.L. n. 76 del 2013, art. 10, commi 5 e 6, convertito in L. n. 99 del 2013, il principio, ormai consolidatosi, secondo cui, ai fini dell’accertamento della sussistenza del requisito reddituale per l’assegnazione della pensione di inabilità agli invalidi civili assoluti, di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 12, assume rilievo non solamente il reddito personale dell’invalido, ma anche quello (eventuale) del coniuge del medesimo, onde il beneficio va negato quando l’importo di tali redditi, complessivamente considerati, superi il limite determinato con i criteri indicati dalla norma suindicata.

La Corte territoriale ha, pertanto, correttamente applicato tale principio ed ha poi rilevato che il M. non aveva prodotto,nè in primo grado, nè con il ricorso in appello, la documentazione da cui era possibile ricavare il reddito percepito dal coniuge.

4. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione del D.L. n. 76 del 2013, conv. in L. n. 99 del 2013. Censura la sentenza per aver escluso la natura interpretativa della citata normativa e per aver ritenuto non applicabile il cumulo dei redditi solo successivamente alla data della sua entrata in vigore.

Neppure sotto tale profilo può essere riconosciuto il diritto di M.F. alla pensione.

Deve, infatti,essere confermata la giurisprudenza di questa Corte che ha ritenuto la natura innovativa della citata normativa con la quale il legislatore ha inteso dettare una nuova disciplina in tema di requisito reddituale, escludendo dalla verifica del superamento della soglia di legge i redditi degli altri componenti del nucleo familiare.

Il regime delineato dal richiamato intervento legislativo non risulta,tuttavia, in concreto applicabile alla fattispecie in esame considerato che, come emerge dalla sentenza impugnata, “nè davanti al Tribunale, nè in appello il ricorrente aveva documentato il reddito del coniuge, nè aveva provato il mancato superamento dei limiti posti per fruire della pensione di invalidità”.

5. Con il terzo motivo si denuncia che la Corte aveva omesso di valutare che il M. era invalido al 100% fin dal 24/11/2010, epoca in cui la commissione aveva ridotto la percentuale all’80%, e che non doveva essere soggetto a verifica della permanenza dei requisiti in quanto affetto da perdita di arti superiori. Anche tale motivo è infondato atteso che l’esenzione dalla visita riguarda solo l’indennità di accompagnamento e, comunque,la mancata prova del possesso del requisito reddituale impedisce al ricorrente di poter ottenere la pensione di inabilità richiesta.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza. Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese del presente giudizio liquidate in Euro 1.300,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge nonchè Euro 200,00 per esborsi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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