Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1805 del 28/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 28/01/2021, (ud. 26/11/2020, dep. 28/01/2021), n.1805

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30449-2018 proposto da:

R.L., RO.LA., elettivamente domiciliati in ROMA,

CORSO VITTORIO EMANUELE II N. 18, presso lo STUDIO GREZ &

ASSOCIATI SRL, rappresentati e difesi dall’avvocato ALESSANDRO

MANTERO;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI PENNABILLI, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 6, presso lo

studio dell’avvocato ELIO VITALE, rappresentato e difeso dagli

avvocati GIOVANNI RANCI, ALESSANDRA RANCI;

– controricorrente –

REGIONE MARCHE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE, 71, presso lo studio

dell’avvocato ANDREA DEL VECCHIO, rappresentata e difesa

dall’avvocato GABRIELLA DE BERARDINIS;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 366/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 21/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

MARULLI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Ro.La. e R.L. impugnano l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Ancona, in esito al giudizio di rinvio disposto da questa Corte con sentenza 1896/2014, ha proceduto a liquidare ai medesimi il danno c.d. differenziale dovuto a mente della L. 22 giugno 1865, n. 2259, art. 40, in conseguenza dell’irreversibile trasformazione di un fondo di loro proprietà oggetto di occupazione per l’esecuzione di opere di consolidamento all’abitato del Comune di Pennabilli.

Al proposto ricorso resistono il predetto Comune e la Regione Marche con controricorso.

Memorie di tutte le parti ex art. 380-bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Con il primo motivo di ricorso gli odierni impugnanti lamentano la violazione dell’art. 384 c.p.c., nonchè della L. n. 2259 del 1865, art. 40, e D.P.R. 6 agosto 2001, n. 327, art. 33, poichè il decidente del grado nel liquidare il risarcimento dovuto avrebbe tenuto conto delle sole particelle (OMISSIS) e (OMISSIS), ma non della superficie edificata sul mappale (OMISSIS) che imponeva la stima del deprezzamento di tutto il compendio e non avrebbe considerato che, nel procedere alla determinazione del danno differenziale, il CTU non aveva stimato il deprezzamento della parte residua comprensiva anche del compendio immobiliare.

Con il secondo motivo di ricorso gli odierni impugnati si dolgono dell’omesso esame di un fatto decisivo avendo omesso di valutare la perdita complessiva subita dalla loro proprietà in conseguenza dei predetti lavori.

3. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Come invero si evince dalla motivazione della richiamata sentenza 1896/2014 (“la Corte d’appello ha escluso la natura edificabile delle aree e la incidenza dell’opera pubblica sulla pretesa riduzione della cubatura connessa alla inesistente edificabilità sul residuo suolo”) la cassazione della pregressa sentenza d’appello era intervenuta rispetto alle aree non fabbricabili ovvero rispetto ai mappali (OMISSIS) e (OMISSIS), dovendo identificarsi pacificamente in questi mappali quelli insuscettibili di trasformazione edilizia, come peraltro pure riconosciuto senza contestazioni dalla sentenza qui impugnata (“la non edificabilità del suolo era stata affermata anche con la sentenza resa in grado di appello dalla Corte territoriale e di ciò ha dato atto la Suprema Corte con la motivazione sopra riportata sicchè il carattere non edificabile del fondo deve ritenersi incontrovertibile”).

Non è dunque fondata la censura dispiegata nel motivo, dappoichè il giudice del rinvio ha emesso il proprio giudizio in relazione alle sole aree non edificabili originariamente identificabili nelle citata particelle (OMISSIS) e (OMISSIS), in tal modo risultando i termini del giudizio cristallizzati dalla sentenza 1896/2014, a cui dunque il medesimo in piana applicazione della norma asseritamente violata si è attenuto, sicchè a nulla rileva che in prosieguo di giudizio al mappale (OMISSIS) sia stato accorpato il mappale (OMISSIS) identificabile nel fabbricato.

4. Quanto alla seconda censura contenuta nel primo motivo e a quella oggetto del secondo motivo di ricorso, trattasi di critiche indirizzate alla CTU che avrebbero dovuto trovare estrinsecazione nel giudizio di merito e che si sottraggono perciò alla valutazione di questa Corte non ravvisandosi in esse l’omesso esame di un fatto decisivo che ha formato oggetto di discussione tra le parti.

5. Il ricorso va dunque respinto.

6. Spese alla soccombenza e doppio contributo ove dovuto.

P.Q.M.

Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di ciascuna delle parti controricorrenti in Euro 4100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 26 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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