Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1958 del 28/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 28/01/2021, (ud. 05/11/2020, dep. 28/01/2021), n.1958

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29913-2018 proposto da:

L.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA IPPOLITO

NIEVO 61, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA ONORATO,

rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANO CAPPELLU;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO INFRASTRUTTURE SCARL, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO

FONTANE N. 20, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO AURICCHIO che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DECIO NICOLA

MATTEI;

– controricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) SCARL IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 53279/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 07/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO

MAURO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – L.A. ricorre per un mezzo illustrato da memoria, nei confronti del Fallimento (OMISSIS) S.c.a.r.l. in liquidazione e del Consorzio Infrastrutture S.c.a.r.l. contro il decreto del 7 settembre 2018 con cui il Tribunale di Roma ha respinto la sua opposizione allo stato passivo, dal quale era stata esclusa, nonchè l’impugnazione avverso il provvedimento con cui il giudice delegato aveva ammesso al passivo il Consorzio per l’importo di 17.256,20.

2. – Il Consorzio Infrastrutture S.c.a.r.l. resiste con controricorso seguito da memoria, mentre il Fallimento non spiega difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. – L’unico mezzo è così sintetizzato in ricorso: “Art. 360 c.p.c., n. 5: Omesso esame circa fitti (principali e secondari) decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, per non avere la Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma considerato la sussistenza di plurimi fatti, siccome emergenti dagli atti e dalla istruzione probatoria, ed oggetto di specifica allegazione e discussione tra le parti, che, se considerati, avrebbero portato, secondo un ragionamento presuntivo del pari omesso, ma doveroso, alla conoscenza di un fatto ignoto e, comunque, ad una diversa ricostruzione della quaestio facti in termini decisivi ovvero favorevoli alla tesi di parte opponente odierna ricorrente nel senso di affermare: a) la sussistenza di un incarico professionale regolarmente conferito dalla (OMISSIS) scarl in bonis alla Dott.ssa L. in ordine alle prestazioni di consulenza geologica la cui esecuzione ed acquisizione alla procedura di appalto Anas è stata puntualmente provata in atti (sub A pp. 8-11); b) in ogni caso, la sussistenza del potere rappresentativo in capo ai soggetti individuati dalla Dott.ssa L. come coloro che le conferirono l’incarico (sub B, pp. 12-13) e, comunque, quantomeno la ricorrenza dell’istituto della rappresentanza apparente e dell’affidamento incolpevole circa l’efficacia del contratto d’opera professionale (cfr. sub C, pp. 13-15); c) in via subordinata, l’avvenuta ratifica, tacita ovvero anche per facta concludentia da parte della (OMISSIS) scarl, del contratto d’opera professionale concluso dal falsus procurator (cfr. sub D, pp. 15-23)”.

RITENUTO CHE:

4. – Il ricorso è inammissibile.

Il Tribunale di Roma, dopo aver ricapitolato la prospettazione della ricorrente, alle pagine 2-3 del decreto impugnato, e dopo avere premesso che il decreto ingiuntivo ottenuto dalla L. nei confronti della società in bonis non era opponibile al Fallimento, ha osservato:

-) che la stessa L. avrebbe dovuto dimostrare, essendo assoggettata al relativo onere probatorio, di aver ricevuto l’incarico professionale di consulenza geologica dalla cui esecuzione sarebbe sorto il suo credito quantificato in Euro 55.855,53, non essendo dirimente la circostanza dell’esecuzione dell’incarico, dal momento che il cliente del professionista non è necessariamente colui nel cui interesse viene eseguita la prestazione d’opera intellettuale;

-) che, viceversa, non risultava provato il conferimento di uno specifico incarico da parte della società poi fallita, tanto più che la stessa L. aveva sostenuto di aver ricevuto l’incarico, come pure confermato dal testimoniale, dai geometri D.P.M. e M.R., privi di potere rappresentativo di (OMISSIS) S.c.a.r.l.;

-) che neppure poteva ritenersi che quest’ultima società avesse ratificato l’incarico conferito dai geometri, giacchè esso ineriva al completamento di una strada a scorrimento veloce appaltato non a (OMISSIS) S.c.a.r.l., ma al Consorzio Infrastrutture S.c.a.r.l.;

-) che, ove pure fosse stato dimostrato che l’attività della professionista avesse arrecato un qualche vantaggio economico a (OMISSIS) S.c.a.r.l., ciò non avrebbe comportato l’accoglimento della domanda, poichè il soggetto obbligato al pagamento del compenso del professionista non è quello che se ne avvantaggia, ma quello che ha conferito l’incarico.

Ora, a fronte di ciò, la ricorrente sollecita un ribaltamento dell’accertamento di fatto operato dal giudice di merito, sia laddove quest’ultimo ha ritenuto non provato il conferimento dell’incarico, sia laddove ha ritenuto che i menzionati geometri non avessero il potere rappresentativo della società, sia laddove ha ritenuto che non potesse configurarsi una ratifica da parte della società. Tutto ciò sulla base di una serie di circostanze, che, secondo la ricorrente, ove unitariamente considerate, avrebbero comprovato il suo assunto.

Ma è cosa nota che il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, nei limiti in cui detto sindacato è tuttora consentito dal vigente art. 360 c.p.c., n. 5, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 agosto 2017, n. 19547; Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011, n. 27197; Cass. 6 aprile 2011, n. 7921; Cass. 21 settembre 2006, n. 20455; Cass. 4 aprile 2006, n. 7846; Cass. 9 settembre 2004, n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004, n. 2357). Nè il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009, n. 42; Cass. 17 luglio 2001, n. 9662). Oltretutto, il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronunzia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la ratio decidendi venga a trovarsi priva di base (ex plurimis: Cass. 24 ottobre 2013, n. 24092; Cass. 12 luglio 2007, n. 15604; Cass. 21 aprile 2006, n. 9368): il che nel caso di specie è da escludersi, ove si consideri che la stessa ricorrente, pagina 8 del ricorso, discorre di “ricostruzioni alternative dei fatti che il tribunale avrebbe dovuto considerare”.

La memoria della ricorrente non svolge argomenti ulteriori meritevoli di essere contrastati.

5. Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del Consorzio controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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