Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1838 del 28/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 28/01/2021, (ud. 11/11/2020, dep. 28/01/2021), n.1838

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 662-2019 proposto da:

O.F., rappresentato e difeso da sè stesso e dall’Avvocato

ONGARO ALESSANDRO presso il cui studio a Roma, via Paolo Emilio 7,

elettivamente domicilia per procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.D., rappresentata e difesa da sè stessa e

dall’Avocato GELSUMINO CHIARA, presso il cui studio a Roma, viale

delle Medaglie d’Oro 143, elettivamente domicilia, per procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e

P.T.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6668/2018 della CORTE D’APPELLO DI ROMA,

depositata il 22/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/11/2020 dal Consigliere DONGIACOMO GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il tribunale di Roma, con decreto del 2008, ha ingiunto a P.T. di pagare la somma di Euro 3.174,64 in favore dell’avv. O.F. a titolo di compensi per l’opera professionale dallo stesso espletata in un procedimento penale.

La P. ha proposto opposizione chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo ed il rigetto della domanda, ed, in via riconvenzionale, la condanna dell’opposto al risarcimento dei danni non patrimoniali conseguenti all’inadempimento dallo stesso compiuto.

L’avv. O., a sua volta, ha chiesto il rigetto dell’opposizione, con la conferma del decreto ingiuntivo, chiamando in causa l’avv. B.D., codifensore della P. nel processo penale, affinchè fosse dichiarata la sua esclusiva responsabilità per i danni patiti da quest’ultima in caso di accoglimento dell’opposizione e della domanda risarcitoria.

L’avv. B., costituitasi in giudizio, dopo aver eccepito la mancanza della sua legittimazione passiva, ha dedotto la correttezza dell’operato dell’avv. O., chiedendo il rigetto delle domande proposte dalla P..

Il tribunale, con sentenza del 17/3/2014, ha rigettato l’opposizione ed ha condannato l’opponente alle refusione delle spese processuali anticipate dall’opposto e quest’ultimo alla refusione delle spese processuali anticipate dalla terza chiamata.

La P. ha proposto appello con il quale ha chiesto, in riforma dell’impugnata sentenza, la revoca del decreto ingiuntivo ed, in accoglimento della domanda riconvenzionale, la condanna dell’avv. O. al risarcimento dei danni non patrimoniali ed al rimborso delle spese di lite del doppio grado di giudizio.

L’avv. O., a sua volta, ha resistito all’appello, chiedendone il rigetto, ed, a sua volta, ha proposto appello incidentale relativamente alla decisione assunta sulle spese di lite, sostenendo che il tribunale non avrebbe dovuto condannarlo al rimborso delle stesse in favore dell’avv. B..

L’avv. B. si è costituita in giudizio ed ha eccepito l’infondatezza tanto dell’appello principiale, quanto dell’appello incidentale.

La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, per quanto ancora rileva, dopo aver rigettato l’appello principale, ha esaminato l’appello incidentale proposto dall’avv. O..

La corte, sul punto, ha evidenziato che le spese processuali sostenute dal terzo che è stato chiamato in causa dal convenuto risultato totalmente vittorioso nella causa intentatagli dall’attore, sono legittimamente poste, in base al criterio della soccombenza, a carico del chiamante, la cui domanda di garanzia o di manleva sia stata giudicata infondata, e ciò senza che sia a tal fine ulteriormente necessario stabilire, in via incidentale, se tale domanda sia manifestamente infondata o palesemente arbitraria.

Nel caso di specie, quindi, ha proseguito la corte, in applicazione del richiamato principio, la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha condannato l’avv. O. al pagamento delle spese di lite in favore dell’avv. B., che lo stesso aveva chiamato in causa nel giudizio di primo grado, dev’essere confermata: la chiamata in causa dell’avv. B. da parte dell’avv. O. risulta, infatti, ha osservato la corte, “priva di alcuna giustificazione sostanziale e processuale”: l’avv. O., in effetti, “lungi dall’ascrivere all’avv. B. una condotta professionale potenzialmente causativa dei danni lamentati dall’opponente, ha riconosciuto… che non era configurabile alcuna responsabilità neanche dell’avv. B. (quale codifensore), per gli sviluppi del procedimento penale…”. Correttamente, quindi, ha concluso la corte, il tribunale ha posto a suo carico il rimborso delle spese di lite sostenute dall’avv. B., “stante l’infondatezza della domanda proposta dall’opposto nei confronti del terzo chiamato”.

La corte, quindi, ha respinto, oltre all’appello principale, anche l’appello incidentale, condannando l’avv. O. al rimborso delle spese del giudizio di secondo grado in favore dell’avv. B..

L’avv. O., con ricorso notificato il 20.21/12/2018, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza, dichiaratamente notificata il 20/11.3/12/2018 alla P..

L’avv. B. ha resistito con controricorso notificato in data 28.29/1/2019 nel quale ha, tra l’altro, eccepito il difetto d’integrità del contraddittorio rispetto a P.T..

Il ricorrente ha depositato il 29/3/2019 una memoria ed, all’esito della proposta del relatore, una ulteriore memoria.

La Corte, con ordinanza in data 9/10/2019, ha assegnato al ricorrente un termine per provvedere alla notifica di atto di integrazione del contraddittorio a P.T..

L’avv. O., con atto spedito per la notifica il 27/11/2019, ha provveduto ad integrare il contraddittorio con P.T..

La controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con l’unico motivo che ha articolato, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, rigettando l’appello incidentale che lo stesso aveva proposto, ha confermato la sentenza di primo grado che l’aveva condannato al rimborso delle spese processuali nei confronti dell’avv. B..

1.2. La corte d’appello, infatti, ha osservato il ricorrente, così facendo, non ha considerato che, in realtà, una volta intervenuto il totale rigetto, a monte, delle pretese risarcitorie avanzate nei suoi confronti dall’attrice, non vi era alcuna necessità di provvedere in ordine al rapporto processuale conseguente alla chiamata in causa, da lui effettuata, dell’avv. B., la quale, del resto, non aveva impugnato la sentenza di primo grado lì dove il tribunale, rigettando l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dalla stessa sollevata, aveva affermato il ruolo preminente di quest’ultima con la cliente.

1.3. D’altra parte, ha concluso il ricorrente, l’avv. O., con la chiamata in causa dell’avv. B., non aveva proposto nei confronti di quest’ultima alcuna domanda che sia risultata infondata per cui, rispetto ad essa, non era risultato soccombente.

2.1. Il motivo è infondato. Il ricorrente, in sostanza, si duole del fatto che la corte d’appello abbia confermato la condanna pronunciata dal tribunale al pagamento delle spese processuali nei confronti del terzo chiamato nonostante che lo stesso tribunale aveva ritenuto, con statuizione non impugnata dall’avv. B., la fondatezza della domanda di manleva da lui proposta nei confronti della stessa. Il ricorrente, però, così facendo, non tiene conto del fatto che, in realtà, il tribunale, per quanto emerge dal ricorso e dalla sentenza impugnata, non aveva affatto statuito la fondatezza della domanda che l’opposto aveva proposto con la chiamata in causa dell’avv. B., essendosi, piuttosto, limitato a rigettare l’eccezione di difetto di legittimazione passiva che la stessa aveva sollevato, per cui, sul punto, nessuna preclusione da giudicato interno si è potuta formare: tale, cioè, da impedire, poi, alla corte d’appello di ritenere che tale domanda fosse “priva di alcuna giustificazione sostanziale e processuale” e quindi, in definitiva, infondata, regolando, su tale presupposto, le spese processuali tra il chiamante e il terzo chiamato in causa.

2.2. La corte d’appello, d’altra parte, lì dove ha ritenuto (con statuizione rimasta del tutto incensurata) che l’avv. O., “lungi dall’ascrivere all’avv. B. una condotta professionale potenzialmente causativa dei danni lamentati dall’opponente, ha riconosciuto … che non era configurabile alcuna responsabilità neanche dell’avv. B. (quale codifensore), per gli sviluppi del procedimento penale…” e che, dunque, correttamente il tribunale avesse posto a suo carico il rimborso delle spese di lite sostenute dall’avv. B., “stante l’infondatezza della domanda proposta dall’opposto nei confronti del terzo chiamato”, ha finito, in sostanza, per accertare, al di là del principio di diritto invocato, la manifesta infondatezza della domanda che l’avv. O. aveva proposto nei confronti della chiamata in causa: in tal modo adeguandosi, di fatto, al principio secondo il quale, una volta che la domanda principale è rigettata, le spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto restano a carico di quest’ultimo qualora l’iniziativa del chiamante si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria (Cass. n. 31889 del 2019; Cass. n. 23948 del 2019; Cass. n. 7431 del 2012).

3. Il ricorso dev’essere, quindi, rigettato.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore della controricorrente, in dispositivo. Nessuna statuizione sulle spese dev’essere, invece, adottata per ciò che riguarda il rapporto processuale con P.T., in difetto di attività difensiva da parte di quest’ultima.

5. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA