Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1697 del 26/01/2021

Cassazione civile sez. II, 26/01/2021, (ud. 07/10/2020, dep. 26/01/2021), n.1697

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Cristiana – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24669-2019 proposto da:

S.M., rappresentato e difeso dall’Avvocato MARIA CARACCIOLO,

ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Maria

Giovanna Rigatelli, in FRASCATI (RM), P.zza BAMBOCCI 9;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore,

rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in ROMA, VIA dei PORTOGHESI 12 è

domiciliato;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 3612/2019 del TRIBUNALE di BARI depositato

l’11/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

7/10/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.M. proponeva opposizione avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale, chiedendo il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria ovvero, in subordine, di quella umanitaria.

Sentito dalla Commissione, il ricorrente aveva riferito di essere cittadino del (OMISSIS), di fede (OMISSIS), di etnia (OMISSIS), orfano di padre, celibe e senza figli; di essere fuggito dal proprio Paese per timore di essere arrestato (poichè il padre faceva parte dei ribelli) e di essere giunto in Italia, dopo essere passato in Niger e in Libia.

Con decreto n. 3612/2019, depositato in data 11.7.2019, il Tribunale di Bari rigettava il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 7 atteso che non erano state neppure dedotte situazioni di persecuzione intesa quale vessazione o repressione violenta implacabile. Anche la domanda di protezione sussidiaria non poteva trovare accoglimento, in quanto non erano state enunciate circostanze suscettibili di rientrare nel concetto di “danno grave”, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b). Inoltre, il racconto si appalesava del tutto inattendibile a causa della vaghezza e genericità delle dichiarazioni, nonchè delle incongruenze e contraddizioni: non poteva così riconoscersi al ricorrente il beneficio dell’onere della prova agevolato D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5. Quanto all’ipotesi di cui all’art. 14, lett. c), dalle fonti internazionali aggiornate risultava che il Paese di provenienza del ricorrente non fosse coinvolto da una condizione di conflitto armato con violenza generalizzata. Infine, la domanda di protezione umanitaria doveva essere rigettata in quanto nella fattispecie non risultava un’effettiva lesione di diritti fondamentali, nè era comprovata una specifica situazione denotante vulnerabilità del ricorrente.

Avverso detto decreto propone ricorso per cassazione S.M. sulla base di quattro motivi. Resiste il Ministero dell’Interno con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c)”, là dove, secondo il Tribunale non sussisterebbe una situazione di violenza indiscriminata nel sud del Paese, ma il riferimento sarebbe a fonti del 2009 e del 2017.

1.2. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la “Violazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b)”, in quanto, nel decreto impugnato emerge l’assenza dei parametri di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) riferiti al pericolo di essere esposti a un danno grave ovvero a torture o trattamenti inumani e degradanti.

1.3. – Con il terzo motivo, il ricorrente censura la “Violazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e S.M.I.”, poichè la sua famiglia viveva in un clima di estrema povertà, in una generale situazione di instabilità del Paese, che in caso di rimpatrio determinerebbe, una grave compromissione dei diritti fondamentali del ricorrente.

1.4. – Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e S.M.I. e violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 – Mancata valutazione della situazione personale del ricorrente”, in quanto il giudizio di comparazione con la condizione personale di partenza non sarebbe stato applicato dal Tribunale in maniera corretta.

2. – In considerazione della loro stretta connessione logico-giuridica, i due motivi vanno esaminati e decisi congiuntamente.

2.1. – Essi sono inammissibili.

2.2. – Va, innanzitutto, rilevato che il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa (come già detto), l’allegazione di un’erronea valutazione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (peraltro, entro i limiti del paradigma previsto dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis alla fattispecie). Pertanto, il motivo con cui si denunzia il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 3 deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche mediante specifiche e intelligibili argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie; diversamente impedendosi alla Corte di cassazione di verificare il fondamento della lamentata violazione.

Risulta, quindi, inammissibile, la deduzione di errori di diritto individuati (come nella specie) per mezzo della preliminare indicazione della norma pretesamente violata, ma non dimostrati attraverso una circostanziata critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 11501 del 2006; Cass. n. 828 del 2007; Cass. n. 5353 del 2007; Cass. n. 10295 del 2007; Cass. 2831 del 2009; Cass. n. 24298 del 2016).

2.3. – Ciò detto, va altresì posto in evidenza che i motivi, nei termini in cui sono stati formulati, risultano caratterizzati dal medesimo vizio di assoluta assenza di specificità, in quanto non si confrontano in alcun modo con l’apparato argomentativo della sentenza, limitandosi ad affermazioni di carattere generale, quanto all’interpretazione delle norme pertinenti, e della giurisprudenza anche di merito, accompagnate da mere asserzioni riferite alla specifica situazione del (OMISSIS) (cfr. Cass. n. 18564 del 2020).

Viceversa, il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato possa rientrare con chiarezza nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c.; essendo, pertanto, inammissibile la critica generale (e inevitabilemente generica) della sentenza impugnata, formulata con una articolazione di doglianze non riferibili al provvedimento impugnato, e quindi non chiaramente individuabili (Cass. n. 11603 del 2018).

2.4. – Ne consegue che le dedotte censure, come così rapsodicamente articolate, appalesano piuttosto lo scopo del ricorrente di contestare globalmente le motivazioni poste a sostegno della decisione impugnata, risolvendosi, in buona sostanza, nella richiesta di una inammissibile generale (ri)valutazione alternativa delle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, in senso antagonista rispetto a quella compiuta dal giudice di appello (Cass. n. 1885 del 2018); così, inammissibilmente, rimettendo al giudice di legittimità il compito di isolare le singole doglianze teoricamente proponibili, onde ricondurle a uno dei mezzi di impugnazione enunciati dal citato art. 360 c.p.c., per poi ricercare quali disposizioni possano essere utilizzabili allo scopo; in sostanza, dunque, cercando di attribuire al giudice di legittimità il compito di dar forma e contenuto giuridici alle generiche censure del ricorrente, per poi decidere su di esse (Cass. n. 22355 del 2019; Cass. n. 2051 del 2019).

3. – Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Va emessa la dichiarazione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare a controparte le spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.100,00, a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021

 

 

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