Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1432 del 25/01/2021

Cassazione civile sez. II, 25/01/2021, (ud. 23/07/2020, dep. 25/01/2021), n.1432

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21988/2019 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in Avellino, via Salvatore

Pescatori, 60, nello studio dell’avv. Luigi Natale, che lo

rappresenta e lo difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del ministro p.t. – con sede in

(OMISSIS) e domiciliato per previsione generale di legge presso

l’Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, via dei

Portoghesi n. 12;

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di Napoli n. 5445/2019 pubblicato il

2/7/2019;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/07/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– il presente giudizio trae origine dal ricorso tempestivamente proposto dal sig. S.A., cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento di diniego reso dalla Commissione territoriale competente per il riconoscimento della protezione internazionale di (OMISSIS);

– il ricorrente ha impugnato il predetto rigetto chiedendo al Tribunale di Napoli di riconoscere la protezione internazionale ovvero, in subordine, la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per seri motivi umanitari;

– a sostegno delle domande aveva dichiarato di aver lasciato il proprio paese per adempiere, quale figlio e fratello maggiore, al dovere di mantenere economicamente la sua famiglia, afflitta dalla povertà a causa della malattia del padre anziano e malato di cuore; esponeva che per poter arrivare in Italia aveva chiesto un prestito in banca dando in garanzia la casa di famiglia e che in caso di rimpatrio temeva di non trovare lavoro e non avere possibilità di guadagno;

– il tribunale con il decreto qui impugnato rigettava sia la domanda di protezione internazionale che quella umanitaria;

– la cassazione del decreto è chiesta dal richiedente asilo con ricorso affidato a due motivi;

– l’intimato ministero si è costituito tardivamente per il caso di eventuale discussione orale ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a), art. 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nonchè, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, motivazione apparente e perplessa;

– assume il ricorrente che il tribunale avrebbe errato nel ritenere insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria e non avrebbe deciso correttamente le questioni giuridiche poichè non avrebbe acquisito le necessarie informazioni sulla situazione sociopolitica del Bangladesh e sull’area di provenienza del ricorrente;

– il motivo è infondato;

– questa corte ha chiarito che (cfr. Cass. 27336/2018. Id. 3016/2019 la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio;

– da quanto appena detto ne discende che il dovere di cooperazione gravante sull’autorità giudiziaria va parametrato ai fatti costitutivi allegati dal richiedente asilo;

– nel caso di specie, il giudice del merito ha applicato il principio di diritto soprarichiamato e, dopo aver opportunamente consultato e citato le fonti informative riguardanti le condizioni socio-politiche del Bangladesh, ha escluso sul piano oggettivo l’esistenza di peculiari condizioni di instabilità riguardanti la zona di origine del richiedente, così come la sua appartenenza a categorie di soggetti interessati da violazioni dei diritti umani (cfr. pag. 7 del decreto);

– con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3;

– secondo il ricorrente, il tribunale napoletano non avrebbe indicato in maniera esaustiva le ragioni del rigetto della protezione umanitaria e avrebbe errato nel ritenere insussistenti i presupposti per il riconoscimento di detta forma di protezione;

– il motivo è fondato;

– il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, secondo la previsione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nella formulazione ratione temporis applicabile, è stato previsto per i casi in cui lo straniero presente sul territorio nazionale, pur non soddisfacendo le condizioni di soggiorno, non possano essere emessi il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno in ragione della sussistenza di seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano; in questi casi il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione;

-la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il rilascio di questo tipo di permesso di soggiorno consegue all’accertamento della sussistenza di una specifica condizione di vulnerabilità, oggettiva o soggettiva, in capo al cittadino straniero, condizione strettamente connessa al rischio di una sua esposizione al rischio di violazione dei diritti umani fondamentali, quali sono state esemplificativamente ritenuti i motivi di salute (cfr. Cass. 18541/2019; id. 11170/2020) ovvero la condizione di genitore singolo con figli piccoli ex lege inespellibili (v. Cass. 18540/2019);

– la Corte ha, altresì, precisato che il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, che è misura atipica e residuale, deve essere frutto di valutazione autonoma caso per caso, non potendo conseguire automaticamente dal rigetto delle altre domande di protezione internazionale, essendo necessario considerare la specificità della condizione personale di particolare vulnerabilità del richiedente, da valutarsi anche in relazione alla sua situazione psico-fisica attuale ed al contesto culturale e sociale di riferimento (cfr. Cass. 13088/2019; id. 21123/2019; id. 11935/2020);

– la giurisprudenza di legittimità ha pure chiarito che ai fini dell’accertamento della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento dei seri motivi umanitari, allorchè viene allegata la circostanza dell’avvenuta integrazione sociale e lavorativa, l’autorità amministrativa e quella giudiziaria debbono procedere all’accertamento delle condizioni di vita nel paese di origine del richiedente, in vista della valutazione comparativa fra l’allegato grado di integrazione raggiunto dallo stesso nel paese di accoglienza e l’eventuale rischio di compromissione del nucleo ineliminabile dei diritti umani, in caso di rimpatrio forzato (cfr. Cass. 4455/2018; Cass. SU 29549/2019), con la conseguenza che, ove tale rischio di compromissione sia rilevabile, debbano essere riconosciuti i seri motivi umanitari;

– ciò posto, nel caso di specie il tribunale napoletano ha erroneamente omesso di esaminare gli elementi comprovanti l’integrazione sociale e lavorativa allegata dal richiedente, senza procedere, altresì, alla valutazione comparativa diretta a verificare la possibilità di lesione al nucleo dei diritti fondamentali in caso di rimpatrio forzato;

– pertanto, il secondo motivo va accolto con cassazione del decreto impugnato in relazione alla individuata censura e con rinvio al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, perchè riesamini la domanda di riconoscimento delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla scorta dei principi di diritto sopra richiamati;

-il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, respinto il primo; cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 23 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2021

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