Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1310 del 22/01/2021

Cassazione civile sez. trib., 22/01/2021, (ud. 19/11/2020, dep. 22/01/2021), n.1310

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24684-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.N.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 217/2012 della COMM. TRIB. REG. SICILIA

SEZ.DIST. di MESSINA, depositata il 19/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/11/2020 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Commissione tributaria regionale (CTR) della Sicilia – sezione staccata di Messina, con sentenza n. 217/27/12, depositata il 19 settembre 2012, non notificata – pronunciando in sede di rinvio a seguito della sentenza della Corte di cassazione n. 15138 del 2006, depositata il 30 giugno 2006, che aveva accolto per vizio di motivazione la precedente pronuncia della stessa CTR, che in riforma della pronuncia di primo grado della CTP di Messina che, sul ricorso del sig. C.N. avverso cartella di pagamento emessa in sede di controllo automatizzato del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, per IRPEF su redditi soggetti a tassazione separata, soprattassa per omesso o carente versamento dell’IRPEF in acconto ed interessi per ritardata iscrizione, aveva dichiarato cessata la materia del contendere per condono tombale ai sensi della L. 30 dicembre 1991, n. 413, aveva invece accolto l’appello proposto dall’Ufficio – ritenne di accogliere l’originario ricorso del contribuente.

Avverso l’anzidetta sentenza n. 217/27/12 resa dalla CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Il contribuente è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la ricorrente Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e della L. n. 413 del 1991, artt. 38 e 57, laddove ha ritenuto che, in virtù della ritenuta applicabilità alla fattispecie in esame della L. n. 413 del 1991, art. 62 bis, non fossero applicabili le sanzioni amministrative a chi, come il C., alla data del 29 aprile 1992, aveva provveduto al pagamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate anteriormente al 30 novembre 1991, senza considerare che l’oggetto della cartella concerneva omesso versamento d’imposta IRPEF per redditi soggetti a tassazione separata, oltre sanzioni per l’omesso versamento e per carente versamento in acconto dell’IRPEF dovuta per l’anno 1989 ed infine gli interessi per ritardata iscrizione.

A giudizio della ricorrente, l’unica ragione addotta dal contribuente a fondamento della richiesta di annullamento della cartella riguardava l’avvenuto condono tombale che, ai sensi della L. n. 413 del 1991, art. 38, poteva precludere un nuovo accertamento, ma non anche la liquidazione del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, come più volte ribadito dalla giurisprudenza in materia di questa Corte.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente Amministrazione finanziaria denuncia violazione della L. n. 413 del 1991, art. 62 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, laddove la pronuncia impugnata ha ritenuto che la norma potesse trovare applicazione in assenza di dichiarazione integrativa.

3. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 369 c.p.c..

3.1. Risulta, infatti, depositata copia della sentenza impugnata che non può dirsi rispondente al requisito di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2.

3.2. Il documento depositato consta, infatti, come si evidenzia dal controllo del fascicolo d’ufficio, delle sole prime due pagine, munite di timbri di congiunzione, della sentenza oggetto d’impugnazione da parte dell’Agenzia delle Entrate con il ricorso per cassazione, la prima recante il frontespizio secondo il modello ministeriale con l’indicazione delle parti, della cartella di pagamento oggetto dell’originaria impugnazione da parte del contribuente e della sentenza di primo grado oggetto dell’appello dell’Amministrazione finanziaria, e la seconda recante parte dell’esposizione dello svolgimento del processo.

3.2.1. Manca, oltre alla restante parte espositiva del fatto processuale, per intero tanto la parte motiva della decisione quanto il dispositivo della sentenza.

3.2.2. Deve ritenersi mancante, altresì, l’attestazione da parte della segreteria della CTR della natura di copia autentica all’originale della sentenza depositato dal giudice tributario di secondo grado.

Ciò che risulta depositato è, infatti, attestazione recante la dicitura “Originale e copia rilasciati ai sensi dell’art. 369 c.p.c.”, con indicazione degli estremi e data della ricevuta, che, in quanto apposta in calce all’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio ai sensi dell’art. 369 c.p.c., u.c., si rivela del tutto inidonea allo scopo al quale è destinata.

3.3. La copia parziale della sentenza depositata in atti, senza che ad essa possa attribuirsi natura di copia autentica della decisione resa tra le parti per quanto innanzi indicato, essendo d’altronde essa priva del tutto del decisum avverso il quale l’Agenzia delle Entrate ha proposto il ricorso per cassazione, impedisce alla Corte di legittimità adita lo scrutinio dei motivi di ricorso proposti, dovendo pertanto il ricorso medesimo essere dichiarato improcedibile.

4. Nulla va statuito in ordine alle spese del giudizio di legittimità, essendo rimasto il contribuente intimato.

5. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

PQM

Dichiara il ricorso improcedibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2021

 

 

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