Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1007 del 20/01/2021

Cassazione civile sez. III, 20/01/2021, (ud. 25/11/2020, dep. 20/01/2021), n.1007

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14302-2018 R.G. proposto da:

B.A., rappresentato e difeso dall’avv. ANTONINO BATTIATO

con domicilio in Roma presso la cancelleria della Corte di

Cassazione;

– ricorrente –

contro

F.M., rappresentata e difesa dall’Avv. FABIO LO PRESTI, con

domicilio in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2317/2017 della Corte d’Appello di Catania,

depositata l’8 gennaio 2018.

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 25 novembre

2020 dal Consigliere GORGONI Marilena.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

B.A. ricorre avverso la sentenza n. 2377/2017 della Corte d’Appello di Catania, depositata l’8 gennaio 2018, articolando tre motivi.

Resiste con controricorso F.M..

Il ricorrente anzichè riportare una sintesi del fatto e dello svolgimento giudiziale ha allegato al ricorso la sentenza oggetto dell’odierno ricorso.

Dalla sua lettura si evince che F.M. aveva impugnato, dinanzi alla Corte d’Appello di Catania, la sentenza di prime cure che, accogliendo la domanda di B.A., l’aveva condannata, dopo aver risolto per inadempimento il contratto di locazione commerciale intercorrente con B.A., a corrispondergli l’indennità di avviamento, oltre alle spese di lite.

La Corte d’Appello, accogliendone il gravame, riformava la sentenza di primo grado, riteneva risolto il contratto per inadempimento del conduttore, condannando, quindi, quest’ultimo, a pagare il canone di locazione dal dicembre 2011 e fino al rilascio, oltre alle spese di lite.

Secondo la Corte territoriale, dalla scrittura privata sottoscritta lo stesso giorno in cui era stato stipulato il contratto di locazione. si evinceva che il conduttore era consapevole che l’immobile locato mancava del certificato di agibilità, tant’è che la locatrice si impegnava a non chiedere il canone di locazione ove l’attività commerciale di B.A. fosse stata interrotta – e per tutto il tempo dell’interruzione – per la mancanza del certificato di agibilità e B.A. rinunziava all’indennità di avviamento e ad ogni pretesa risarcitoria derivante dal mancato svolgimento dell’attività commerciale per mancanza del medesimo certificato.

Accoglieva (anche il motivo di appello con cui la locatrice aveva censurato la decisione di prime cure per avere accolto la domanda di condanna al pagamento dell’indennità di avviamento, nonostante essa fosse stata domandata per la prima volta con la memoria integrativa, a seguito del mutamento di rito, senza la richiesta di fissazione di nuova udienza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1453 e 1578 c.c., per avere la sentenza impugnata fondato il rigetto della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento sulla scrittura privata sottoscritta lo stesso giorno del contratto di locazione, omettendo di valutare una prova testimoniale, da cui sarebbe emerso che la sottoscrizione del documento gli era stata imposta in data successiva alla stipulazione del contratto, quando aveva già sopportato ingenti spese per l’apertura del proprio esercizio commerciale, e per non aver tenuto conto del fatto che la locatrice aveva percepito per quattro anni il canone di locazione, senza avere adempiuto alla sua controprestazione, consistente nel dare e mantenere la cosa locata in stato da servire all’uso convenuto.

2. Con il secondo motivo il ricorrente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 418 c.p.c., negando di aver proposto una domanda riconvenzionale e precisando di avere, senza alterare l’originario petitum, formulato una richiesta subordinata, avente ad oggetto il parziale soddisfacimento della pretesa azionata.

3. Con il terzo motivo il ricorrente chiede la revisione della statuizione di condanna delle spese di lite.

4. Il ricorso è inammissibile.

5. Anche sottacendo che la scelta della tecnica redazionale si rileva non pienamente rispettosa della prescrizione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, il ricorrente, con il primo motivo, pretende in maniera del tutto assertiva, solo facendo riferimento ad una generica e non altrimenti specificata prova testimoniale (peraltro, non utilizzabile a tal fine, in considerazione della limitata utilizzabilità di detta prova), di attribuire alla scrittura privata non solo una data diversa da quella da essa risultante, ma anche una finalità differente; anche la censura volta a far emergere l’errore della sentenza gravata) per non aver correttamente applicato l’art. 1578 c.c., è basata solo sull’asserita erronea interpretazione di una decisione di questa Corte, la n. 13651/2014, la quale in verità non gli giova affatto, non essendo emerso nè che il rilascio del certificato di agibilità fosse stato rifiutato in modo definitivo) nè che la locatrice avesse assunto l’obbligo specifico di ottenerlo. Il provvedimento richiamato, infatti, chiariva che l’inadempimento del locatore, invocato dall’odierno ricorrente, ricorre solo “quando l’inagibilità o l’inabitabilità del bene attenga a carenze intrinseche o dipenda da caratteristiche proprie del bene locato, sì da impedire il rilascio degli atti amministrativi relativi alle dette abitabilità o agibilità e da non consentire l’esercizio lecito dell’attività del conduttore conformemente all’uso pattuito, fatta salva l’ipotesi in cui quest’ultimo abbia assunto l’obbligo specifico di ottenere tali atti”. L’ubi consistam delle censure mosse alla sentenza impugnata si risolve, dunque, nella sollecitazione ad una diversa ricostruzione dei fatti di causa che non può essere accolta, dati i limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità.

6. Il secondo motivo, oltre a non essere supportato dalla riproduzione del contenuto dell’atto difensivo, il cui contenuto non sarebbe stato correttamente inteso dal giudice a quo – il che induce a ritenere che la censura sia affetta da incompiutezza, in quanto priva questo Collegio di un dato di conoscenza necessario al fine di verificare la sua fondatezza – omette di muovere censure alla ratio decidendi con cui la Corte d’Appello ha ritenuto che, quand’anche il ricorrente avesse formulato un’eccezione e non una domanda riconvenzionale, la sua scelta di non versare più il canone integrava gli estremi del grave inadempimento; di conseguenza, nel giudizio di sfratto per morosità, essendo la causa di risoluzione del contratto riconducibile all’inadempimento del conduttore, quest’ultimo non aveva titolo per pretendere l’indennità di avviamento alla scadenza del contratto.

Ne deriva la sua inammissibilità, anche sotto tale profilo, in considerazione dell’univoco insegnamento di questa Corte regolatrice, secondo cui, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi: “non già per carenza di interesse, come pure si è da questa Corte sovente affermato (v. Cass., 11/2/2011, n. 3386; Cass., 12/10/2007, n. 21431; Cass., 18/9/2006, n. 20118; Cass., 24/5/2006, n. 12372; Cass., Sez. Un., 8/8/2005, n. 16602), quanto bensì per essersi formato il giudicato in ordine alla ratio decidendi non censurata (v. Cass., 13/10/2017, n. 24076; Cass., 27/12/2016, n. 27015; Cass., 22/9/2011, n. 19254, Cass., 11/1/2007, n. 1658; Cass., 13/7/2005, n. 14740)” (in termini: Cass. 06/07/2020, n. 13880).

7. Il terzo motivo, già irriconducibile per come formulato ad una censura cassatoria, risulta, comunque, assorbito.

8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

9. Si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico del ricorrente l’obbligo di pagamento del doppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione civile della Corte di Cassazione, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2021

 

 

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