Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1014 del 20/01/2021
Cassazione civile sez. II, 20/01/2021, (ud. 23/06/2020, dep. 20/01/2021), n.1014
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20107-2019 proposto da:
C.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI
RIENZO, 271, presso lo studio dell’avvocato GIACOMO GIGLIOTTI, che
lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente-
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso il decreto di rigetto n. 1096/2019 del TRIBUNALE di
CAMPOBASSO, depositato il 21/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di (Ndr: testo
mancante).
Fatto
FATTI DI CAUSA
C.N., cittadino della Guinea, ha impugnato per cassazione, sulla base di un unico motivo, la decisione del Tribunale di Cambopasso del 21.5.2019, che, per quel che rileva nel giudizio di legittimità, aveva rigettato la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Il Ministero degli Interni ha resistito con controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non avere il giudice di merito riconosciuto il diritto del richiedente al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari senza alcuna motivazione relativa alla grave situazione di instabilità del Paese di provenienza, dove vi sarebbe una sistematica violazione dei diritti umani e senza verificare nè il percorso di integrazione del ricorrente nè la sua situazione di vulnerabilità. Il motivo è fondato.
Indipendentemente dall’esatta indicazione della norma violata, dal contenuto del ricorso si evince la censura del vizio di omessa pronuncia poichè il giudice di merito non si sarebbe pronunciato sulla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, infatti, la censura è enucleabile dal contenuto del ricorso per cassazione, che non richiede l’uso di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica delle ipotesi dell’art. 360 c.p.c., purchè il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione (ex multis Cassazione civile sez. II, 07/05/2018, n. 10862).
Dall’esame degli atti processuali, consentito in ragione del vizio dedotto, risulta che con il ricorso innanzi al Tribunale era stato censurato il provvedimento di diniego da parte della Commissione territoriale della domanda di protezione umanitaria.
Poichè il Tribunale non si è pronunciato sulla domanda, il decreto impugnato va cassato e rinviato innanzi al Tribunale di Campobasso, in persona di altro magistrato, che regolerà le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi al Tribunale di Campobasso, in persona di altro magistrato, che regolerà le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, il 23 giugno 2020.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2021