Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4518 del 26/02/2014
Civile Sent. Sez. 1 Num. 4518 Anno 2014
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: ACIERNO MARIA
SENTENZA
sul ricorso 6725-2007 proposto da:
SICI COMPUTERS S.R.L. (P.I. 01439270461), in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 27, presso
Data pubblicazione: 26/02/2014
l’avvocato MAGNI FRANCESCO, rappresentata e difesa
dall’avvocato DI GRAZIA CARLO ANDREA, giusta procura
2013
a margine del ricorso;
– ricorrente –
1902
contro
BANCA DEL MONTE DI LUCCA S.P.A.;
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- intimata –
sul ricorso 9451-2007 proposto da:
BANCA
DEL
MONTE
DI
LUCCA
S.P.A.
(C.F./P.I.
01459540462), in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
rappresentata e difesa dall’avvocato TUCCI ERMINDO,
giusta procura a margine del controricorso e ricorso
incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro
SICI COMPUTERS S.R.L. (P.I. 01439270461), in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 27, presso
l’avvocato MAGNI FRANCESCO, rappresentata e difesa
dall’avvocato DI GRAZIA CARLO ANDREA, giusta procura
a margine del ricorso principale;
– controri corrente al ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 89/2007 del TRIBUNALE di
CICERONE 44, presso l’avvocato LUCA PARDINI,
LUCCA, depositata il 20/01/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/12/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
ACIERNO;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato MAGNI FRANCESCO
A., con delega avv. DI GRAZIA, che si riporta;
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udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso
principale, ricorso incidentale inammissibile.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Lucca,
della pronuncia del giudice di pace,
in riforma
accoglieva la domanda
di ripetizione degli interessi anatocistici e delle somme
richiesta dalla s.r.l. Sici Computers alla Banca del Monte
di Lucca in ordine al contro corrente ordinario acceso “per
anticipazioni salvo buon fine” in tale istituto fino al
giorno 11 aprile 1995.
A sostegno della decisione il Tribunale affermava :
– La
sentenza
delle
S.U.
n.
21095
del
2004
aveva
definitivamente stabilito l’illegittimità delle clausole
negoziali contenenti la capitalizzazione trimestrale degli
interessi passivi anche nei contratti in corso prima del
mutamento d’indirizzo giurisprudenziale in ordine
all’esclusione della natura normativa dell’uso in L
questione;
Alla declaratoria d’invalidità della clausola consegue
l’esclusione di ogni capitalizzazione;
– In ordine alla decorrenza del termine di prescrizione, esso
deve essere ancorato non alla chiusura del conto ma con
riferimento a ciascun addebito trimestrale in quanto
l’indebito predetto si perfeziona con l’annotazione degli
interessi anatocistici e da tale annotazione decorre il
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versate a titolo di commissione di massimo scoperto
rispettivo termine prescrizionale. Con riferimento alla
fattispecie, di conseguenza il debito è prescritto per
tutti gli interessi anatocistici addebitati prima dei dieci
anni dalla data del 12/7/05 (notifica della citazione
introduttiva del primo grado di giudizio), dovendo essere
addebitati invece quelli relativi al periodo 12/7/95 31/8/96, data di chiusura del conto;
– Devono essere ripetute le somme relative alla commissione
di massimo scoperto in quanto non risulta una previsione
contrattuale al riguardo né è configurabile alcuna clausola
d’uso.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione
la s.r.l. SICI Computers affidato ad un unico motivo. Ha
resistito con controricorso l’istituto bancario, con
impugnazione incidentale. La parte ricorrente ha depositato
proprio controricorso avverso il ricorso incidentale e
memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
Nell’unico motivo di ricorso viene dedotta la violazione
degli artt. 1283, 1842, 2033 e 2935 cod. civ. per non avere
il Tribunale di Lucca ritenuto che la prescrizione
decorresse dalla chiusura del conto. In tal modo, secondo
il ricorrente, sono stati disattesi quegli orientamenti
della giurisprudenza di legittimità, secondo i quali il
contratto di conto corrente è un contratto di durata,
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unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico
articolato in una pluralità di atti esecutivi, cosicché le
. singole operazioni di addebito ed accredito costituiscono
esclusivamente esecuzioni frazionate della medesima
obbligazione dovendo, conseguentemente, essere considerate
nel loro complesso. Soltanto con il saldo finale si
stabiliscono definitivamente i crediti ed i debiti tra le
parti. Anche sotto il profilo tecnico pratico soltanto con
la chiusura del conto è possibile stabilire con chiarezza e
certezza i rapporti di dare ed avere. Il motivo si chiude
con rituale quesito di diritto.
Con l’unico motivo di ricorso incidentale la parte contro
ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli
artt. 2033, 2935 e 2946 cod. civ. in ordine all’omessa
statuizione sull’intervenuta prescrizione anche degli
importi da ripetere a titolo d’illegittima applicazione
della commissione di massimo scoperto. Al riguardo viene
evidenziato che l’eccezione di prescrizione era stata
formulata in ordine a tutte le somme richieste come
precisato nelle conclusioni del giudizio di primo grado.
Anche per la commissione di massimo scoperto il termine di
prescrizione deve essere ancorato alla data di ciascun
addebito e non alla chiusura del conto. La medesima censura
viene formulata sotto il profilo del vizio di motivazione.
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L’unico motivo del ricorso principale deve essere
scrutinato alla luce della recente sentenza delle S.U. di
questa Corte n.24428 del 2010, così massimata :
“L’azione
di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una
banca, il quale lamenti la nullità
della
clausola di
capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici
maturati con riguardo ad un contratto di apertura di
credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta
all’ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre,
nell’ipotesi in cui i versamenti
abbiano
avuto solo
funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di
annotazione in conto di ogni singola posta di interessi
illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione
del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non
dovuti sono stati registrati. Infatti,
nell’anzidetta
ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal
quale
far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine
prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il
pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è
esclusivamente quello che si sia tradotto nell’esecuzione
di una prestazione da parte del ” solvens” con conseguente
spostamento patrimoniale in favore dell'”accipiens”.
Deve osservarsi, al riguardo, che i versamenti eseguiti su
conto corrente, in corso di rapporto hanno normalmente
funzione ripristinatoria della provvista e non determinano
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uno spostamento patrimoniale dal solvens all’accipiens.
Tale funzione corrisponde allo schema causale tipico del
contratto. Una diversa finalizzazione dei singoli
versamenti (o di alcuni di essi) deve essere in concreto
provata da parte di chi intende far decorrere la
prescrizione dalle singole annotazioni delle poste relative
agli interessi passivi anatocistici.
Nella specie non è stato mai né dedotta né allegata tale
diversa destinazione dei versamenti in deroga all’ordinaria
utilizzazione dello strumento contrattuale.
Anche il ricorso incidentale merita accoglimento nei limiti
che seguono. Effettivamente nella pronuncia impugnata
risulta del tutto omessa l’applicazione del regime della
e
prescrizione, alle poste diverse dagli interessi
anatocistici ed, in particolare, alla commissione di
massimo scoperto, nonostante l’eccezione fosse stata
prospettata in ordine all’azione di ripetizione, della
quale non poteva non far parte, incontestatamente, anche il
dedotto illegittimo pagamento della predetta commissione.
Al riguardo, è irrilevante che lo svolgimento argomentativo
dell’eccezione sia stato incentrato solo sugli interessi
anatocistici, come indica il ricorrente principale, dal
momento che l’eccezione investiva l’intera azione
d’indebito. Il regime applicabile è, tuttavia, quello,
indicato nell’accoglimento del primo motivo, dal momento
.
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che la natura e la funzione della commissione non si
discosta da quella degli interessi anatocistici, essendo
entrambi destinati a remunerare la banca dei finanziamenti
erogati.
In conclusione, il ricorso principale ed incidentale devono
essere accolti, la sentenza cassata con rinvio al giudice
del merito perché applichi all’indebito accertato, in
ordine alla decorrenza della prescrizione, il principio
elaborato dalle S.U. di questa Corte con la sentenza
n.24418 del 2010.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso principale e per quanto di
ragione quello incidentale. Cassa la sentenza impugnata e
rinvia al Tribunale di Lucca in diversa persona.
Così deciso nella camera di consiglio del 3 dicembre 2013
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