Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29945 del 30/12/2020

Cassazione civile sez. I, 30/12/2020, (ud. 06/11/2020, dep. 30/12/2020), n.29945

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5884/2019 proposto da:

D.Z., elettivamente domiciliato in Roma Piazza Mazzini 8

presso lo studio dell’avvocato Fachile Salvatore, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato Verrastro Francesco;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 462/2018 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 05/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/11/2020 da Dott. DI MARZIO MAURO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.Z., cittadino del (OMISSIS), ricorre per tre mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro la sentenza del 5 luglio 2018, con cui la Corte d’appello di Potenza ha respinto il suo appello avverso ordinanza del locale Tribunale di rigetto, in conformità alla decisione della competente Commissione territoriale, della sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

L’amministrazione intimata non spiega difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo mezzo denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione alla contraddittorietà della decisione di non riconoscere la protezione sussidiaria con la valutazione espressa dalla sentenza impugnata circa la situazione esistente in (OMISSIS) sulla base delle fonti citate dalla stessa decisione.

Il secondo mezzo denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e art. 14, in particolare lett. c, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Censurando la sentenza impugnata sia per aver escluso, nella zona di provenienza del richiedente, la sussistenza di una situazione riconducibile alla previsione normativa dettata dalla citata lett. c), sia per aver ritenuto che non vi fosse alcun collegamento tra la situazione politica e sociale del (OMISSIS) e le ragioni che avevano indotto lo stesso richiedente a lasciare il suo Paese.

Il terzo mezzo denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 motivazione apparente o inesistente in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e del D.P.R. n. 394 del 1999, artt. 11 e 29 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 bis, censurando la sentenza impugnata per il diniego della protezione umanitaria.

Il ricorso è inammissibile.

E’ inammissibile il primo mezzo, del tutto estraneo alla previsione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 dal momento che il motivo non ha ad oggetto la denuncia dell’omessa considerazione di un fatto decisivo e controverso, ma la asserita contraddittorietà tra la ricostruzione della situazione del Paese di provenienza e il diniego della protezione sussidiaria.

D’altronde, anche a voler ricondurre la censura alla previsione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4 avuto riguardo alla giurisprudenza di questa Corte concernente l’osservanza dell’obbligo motivazionale, è palesemente da escludere che la sentenza manifesti un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, giacchè alla complessiva descrizione della situazione del (OMISSIS) segue l’osservazione che il richiedente “senza in alcun modo attaccare e contrastare con validi argomenti la ratio decidendi del primo giudice e senza operare nessun collegamento fra la situazione personale dello stesso appellante, come emergente dagli atti, e la situazione di criticità ed instabilità politico-istituzionale interessante il (OMISSIS) e in modo particolare la regione di provenienza del richiedente, il (OMISSIS), che si trova a sud dove non risultano esserci attacchi terroristici”.

E’ inammissibile il secondo mezzo.

Esso è spiegato sotto il profilo della violazione di legge, ma in realtà non mette in alcun modo in discussione il significato e la portata applicativa delle disposizioni richiamate in rubrica, limitandosi invece a censurare la valutazione svolta dal giudice di merito in ordine alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, con particolare riguardo al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Si tratta dunque di un motivo che tende a ribaltare la valutazione di merito, e che è come tale evidentemente inammissibile.

Anche il terzo motivo è inammissibile.

La sentenza impugnata ha in breve affermato che l’appellante non aveva dedotto specifici motivi circa la pretesa vulnerabilità, omettendo di indicare concreti elementi riconducibile alla sua situazione e alla sua vicenda personale, fatto salvo il timore di essere arrestato per lo smarrimento del bestiame – nel quadro della vicenda che avrebbe motivato l’allontanamento dal Paese di provenienza – che aveva in custodia, senza che al riguardo fosse emerso alcunchè circa l’impossibilità dell’esercizio del diritto di difesa.

Ora, il richiedente sostiene nel motivo che la Corte d’appello non avrebbe motivato sulla ragione dell’insussistenza di un suo pericolo di persecuzione, nel che egli non coglie la ratio decidendi, a fronte della motivazione addotta dal giudice di merito circa la genericità della censura spiegata in appello.

Dopodichè, resta soltanto da dire che dallo svolgimento del motivo non risulta affatto, neppure approssimativamente, quali sarebbero le specifiche individuali ragioni di vulnerabilità tali da giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria, tra l’altro in riferimento al parametro dell’inserimento sociale e lavorativa dello straniero in Italia, inserimento del quale, nel caso in esame, nulla si sa.

Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2020

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