Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29788 del 29/12/2020
Cassazione civile sez. VI, 29/12/2020, (ud. 06/10/2020, dep. 29/12/2020), n.29788
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14797-2019 proposto da:
M.M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato MASSIMO GILARDONI;
– ricorrente –
Contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
contro
PROCURA GENERALE, presso la CORTE di CASSAZIONE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 530/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,
depositata il 25/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO
MARULLI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Brescia, attinta dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19 e dell’art. 702-quater c.p.c., ha confermato il diniego pronunciato in primo grado delle misure intese a conseguire il riconoscimento della protezione internazionale umanitaria e se ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2, 3, 4,5,6,7 e 14, del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8 e degli artt. 2 e 3 CEDU avendo il decidente denegato l’accesso alla misura della protezione sussidiaria senza esaminare il profilo afferente alla condizione carceraria nel paese di provenienza e sulla base della ritenuta non credibilità del ricorrente; 2) della violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, e art. 19 e del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 349, art. 28, comma 1, lett. d), avendo il decidente denegato l’accesso alla misura della protezione umanitaria senza procedere all’esame della sussistenza nella specie dei requisiti a tal fine richiesti.
Al proposto ricorso resiste l’amministrazione intimata con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è affetto da pregiudiziale inammissibilità risultando tardivamente proposto.
Ancorchè sia vero che, in difetto di preventiva notificazione, il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello ai sensi dell’art. 702-quater c.p.c. soggiaccia ai termini preclusivi dell’art. 327 c.p.c., comma 1, il termine di sei mesi a tal fine applicabile, essendo stato il provvedimento qui impugnato pubblicato il 25.3.2019 e computandosi esso secondo il calendario comune, è venuto a scadenza il 25.10.2019, onde la proposizione del ricorso avvenuta con ricorso notificato il 28.10.2019 deve reputarsi tardivo, posto che l’indicato giorno di scadenza era venerdì e non si rendeva perciò applicabile la proroga di cui all’art. 155 c.p.c., commi 3 e 4.
3. Spese alla soccombenza. Doppio contributo ove dovuto.
PQM
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 2100,00= oltre spese prenotate a debito.
Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 6 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2020