Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9113 del 04/12/2013
Penale Sent. Sez. 5 Num. 9113 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PEZZULLO ROSA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ALAFLEUR FRANCO GIOVANNI N. IL 15/04/1960
avverso la sentenza n. 4648/2012 GIP TRIBUNALE di SAVONA, del
11/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
Data Udienza: 04/12/2013
RITENUTO IN FATTO
1.
Con sentenza in data 11.7.2013, il Gip del Tribunale di Savona
applicava ad Alafleur Franco Giovanni, ai sensi dell’art. 444 c.p.c., la
pena di anni uno di reclusione ed Euro 340,00 di multa, in relazione a
più reati di furto aggravato di carte di credito e denaro, nonchè di
utilizzo indebito di carta di credito, unificati tali reati dal vincolo della
continuazione, con concessione delle attenuanti di cui all’art. 62 n. 6
c.p. e generiche.
L’Alafleur, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per
Cassazione per violazione dell’art. 606 lett. e) c.p.p., essendo la
motivazione della sentenza impugnata carente nella parte riguardante
la mancata applicazione del disposto dell’art. 129 c.p.p., in quanto,
l’aver richiesto l’applicazione della pena, non esimeva il giudice dalla
motivazione relativa alla mancata ricorrenza di una causa di non
punibilità.
3.
In data 29 agosto 2013, il difensore dell’Alafleur, con l’adesione di
quest’ultimo, ha depositato atto di rinuncia a tale ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
Il ricorso proposto da Alafleur Franco Giovanni va dichiarato
inammissibile a seguito dell’atto di rinuncia depositato in data 29
agosto 2013, sottoscritto dal difensore e dall’imputato. Ed invero, la
rinuncia, essendo un atto negoziale processuale abdicativo e recettizio,
produce l’effetto dell’estinzione del gravame una volta pervenuto
all’autorità competente (Sez. 2, sent. n. 25020 del 17 maggio 2012,
Vasile, Rv. 253078).
2. Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente (cfr. Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 7-13 giugno
2000) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una
somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 500,00.
p.q.m.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché della somma di euro
500,00 a favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 4.12.2013
2.