Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29479 del 23/12/2020
Cassazione civile sez. I, 23/12/2020, (ud. 28/10/2020, dep. 23/12/2020), n.29479
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Giuseppe – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14364/2019 proposto da:
O.O.C., rappresentato e difeso dall’avv. Nicoletta
Pelinga, (Pec: (OMISSIS)), giusta procura speciale in calce al
ricorso per cassazione;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’avvocatura
generale dello Stato che lo rappresenta ex lege;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositatO il 14/3/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/10/2020 dal cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.
Fatto
RILEVATO
che:
O.O.C., (OMISSIS), ricorre per cassazione, con tre motivi, contro il decreto del tribunale di Ancona che gli ha negato la protezione internazionale;
il Ministero dell’Interno non svolge difese.
Diritto
CONSIDERATO
che:
I. – col primo motivo il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007 in ordine al mancato riconoscimento dello status di rifugiato;
col secondo deduce la violazione o falsa applicazione della normativa in ordine al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria;
col terzo infine deduce la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e dell’art. 5 t.u. imm. a proposito del mancato riconoscimento della protezione umanitaria;
II. – il primo motivo è inammissibile;
dal ricorso si evince che il ricorrente aveva posto a fondamento della domanda di protezione, nelle sue alternative forme, il timore di gravi pregiudizi derivante all’impegno politico nel partito (OMISSIS), a fronte dell’opposta fazione (OMISSIS);
il tribunale ha però negato ogni credibilità al racconto del medesimo in ordine a tale specifica condizione, costituente il presupposto dell’allegato timore di persecuzione per opinioni politiche; la decisione, motivata in fatto, non è stata specificamente censurata in ordine al giudizio di non credibilità;
III. – il secondo motivo è inammissibile;
il tribunale ha motivatamente escluso che nella zona di provenienza del richiedente sussistesse la necessaria situazione di violenza indiscriminata da conflitto armato; e a questo proposito il ricorso non va oltre generiche affermazioni di segno contrario implicanti un sindacato di fatto;
IV. – il terzo motivo è inammissibile;
la protezione umanitaria è stata negata in base a un motivato giudizio di inesistenza della situazione di vulnerabilità soggettiva; il terzo motivo si sostanzia in proposizioni generiche e astratte, non calibrate sulla specificità della ragione di rigetto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 28 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2020