Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29483 del 23/12/2020

Cassazione civile sez. I, 23/12/2020, (ud. 12/11/2020, dep. 23/12/2020), n.29483

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10364/2019 proposto da:

P.S., domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso la

Cancelleria civile della Corte di Cassazione e rappresentata e

difesa dall’avvocato Ennio Cerio, in forza di procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2509/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 15/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/11/2020 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 P.S., cittadina della (OMISSIS), ha adito il Tribunale di Ancona impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

La ricorrente aveva riferito di essere nata a (OMISSIS), vicino a (OMISSIS) nel (OMISSIS), in (OMISSIS), di essere di religione (OMISSIS) e di etnia (OMISSIS), orfana di madre; che la matrigna, con cui lavorava voleva che sposasse un uomo molto più anziano, facente parte della setta segreta degli (OMISSIS), con cui il padre, prima di morire, aveva contratto un debito; che a causa del suo rifiuto, l’uomo aveva minacciato di sequestrare il terreno di proprietà della famiglia in forza del credito; che la polizia aveva escluso di poter intervenire, trattandosi di questione familiare; di essere fuggita di casa, approdando prima in Libia e poi in Italia.

Il Tribunale di Ancona ha respinto il ricorso con ordinanza del 30/10/2017, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria.

2. L’appello proposto da P.S. è stato rigettato dalla Corte di appello di Ancona, a spese compensate, con sentenza del 15/11/2018.

3. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso P. Samuel, con atto notificato il 22/3/2019, svolgendo unico motivo. L’intimata Amministrazione dell’Interno non si è costituita.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8.

1.1. Secondo la ricorrente, la Corte di appello aveva violato la norma indicata e il dovere di cooperazione officiosa perchè aveva escluso in maniera apodittica la sussistenza di un pericolo di esposizione alla violenza indiscriminata in (OMISSIS) e aveva sostenuto che la polizia locale era attiva nel perseguire i crimini collegati a violenze e intimidazioni di persone collegate a confraternite, senza citare le fonti a cui aveva attinto tali informazioni, mentre le fonti internazionali dicevano il contrario.

1.2. La Corte marchigiana non ha indicato le fonti informative da cui ha attinto le notizie sulla base delle quali ha escluso nella zona della (OMISSIS) ((OMISSIS)) da cui proviene la ricorrente di un rischio di esposizione a violenza indiscriminata, rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (indicate genericamente come “notizie on line”).

Allo stesso modo, a pagina 3, la Corte di appello si è indotta ad affermare che la polizia (OMISSIS) è attiva a perseguire crimini collegati a violenze e intimidazioni da parte degli adepti delle confraternite.

1.3. Nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicchè il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche come pure omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, in tale ipotesi incorrendo la pronuncia nel vizio di motivazione apparente (Sez. 1, n. 13897 del 22/05/2019, Rv. 654174 – 01; Sez. 2, n. 9230 del 20/05/2020, Rv. 657701 – 01; Sez. 3, n. 22528 del 16/10/2020, Rv. 659032 – 01).

In particolare, in tema di protezione sussidiaria dello straniero, ai fini dell’accertamento della fondatezza di una domanda proposta sulla base del pericolo di danno di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente. Al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti aggiornate in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Sez. 6-1, n. 11312/2019, Rv. 653608-01; Sez. 1, n. 13897 del 22/05/2019, Rv. 654174 – 01; Sez. 1, n. 13449 del 17/05/2019, Rv. 653887 – 01; Sez. 2, n. 9230 del 20/05/2020, Rv. 657701 – 01; Sez. 6 – 1, n. 11312 del 26/04/2019, Rv. 653608 – 01; Sez. 1, n. 11096 del 19/04/2019, Rv. 656870 – 01).

Il riferimento operato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, alle fonti informative privilegiate deve essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (Sez. 1, n. 13255 del 30/06/2020, Rv. 658130 – 01).

Alla luce del dovere di approfondimento istruttorio, non può ritenersi corretta e adeguata la decisione del giudice del merito che, nel respingere la richiesta di protezione, si limiti a fornire indicazioni generiche e approssimative sulla situazione del Paese interessato dalla domanda del richiedente; l’assolvimento del dovere comporta, invece, l’assunzione di informazioni specifiche, attendibili e aggiornate, non risalenti rispetto al tempo della decisione e la necessità di riportare, nel contesto della motivazione svolta, le fonti di informazione utilizzate a fondamento e giustificazione del convincimento espresso dal giudice.

Non possono ritenersi fatti di comune e corrente conoscenza quelli verificatisi in progresso di tempo nei Paesi estranei a quelli della Unione Europea; la mancata indicazione delle fonti specificamente utilizzate dal giudice per fondare la decisione assunta implica, in buona sostanza, che quest’ultima esprima una valutazione meramente soggettiva e comporta conseguentemente un difetto di motivazione o una motivazione meramente apparente.

1.4. La sentenza impugnata è evidentemente incorsa nel vizio denunciato perchè la Corte di appello, nel riferire il risultato delle sue indagini, non ha dato conto delle fonti consultate e non le ha citate adeguatamente, e ha impedito così la verifica della loro attendibilità, autorevolezza, pertinenza e attualità.

2. Il ricorso deve quindi essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

LA CORTE

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2020

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