Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29331 del 22/12/2020

Cassazione civile sez. I, 22/12/2020, (ud. 11/11/2020, dep. 22/12/2020), n.29331

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27627/2016 proposto da:

Comune di Messina, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, Via Ovidio n. 20, presso lo studio

dell’avvocato Marchetti Alberto, rappresentato e difeso dagli

avvocati Caudo Renato, Tigano Aldo, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

EAS – Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione, in persona del

commissario liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in

Roma, Via Vittore Carpaccio n. 18, presso lo studio dell’avvocato

Venturiello Michele, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato Mazzamuto Salvatore, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 995/2016 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 23/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/11/2020 dal cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

il comune di Messina ha proposto ricorso per cassazione, in otto motivi, contro la sentenza della corte d’appello di Palermo depositata il 23-5-2016, non notificata, che ne aveva respinto l’impugnazione nei confronti del lodo arbitrale pronunciato il 162-2009 nella controversia insorta con l’EAS (Ente Acquedotti Siciliani) in liquidazione, a proposito del credito da questo vantato per il servizio di “vettoriamento” reso attraverso vari acquedotti tra il 1979 e il 1998;

l’ente intimato ha resistito con controricorso;

le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. – col primo motivo il comune di Messina denunzia la violazione del R.D. n. 1775 del 1933, art. 140 poichè a suo dire sussisteva la competenza funzionale del tribunale regionale delle acque pubbliche, con conseguente nullità della clausola compromissoria;

il motivo è infondato, avendo le Sezioni unite di questa Corte già chiarito – con orientamento rilevante ai fini della statuizione rimessa alla sezione semplice dall’art. 374 c.p.c., comma 1, – che la distinzione dell’ambito di competenza attiene all’oggetto della controversia, e che in tal senso rientrano nell’ambito delle competenze del giudice specializzato le sole cause che involgono questioni relative alla demanialità delle acque pubbliche, o al contenuto e ai limiti delle concessioni di utenze, o al diritto nei confronti dell’Amministrazione alla derivazione o alla utilizzazione delle acque, o quelle che, comunque, incidano pure indirettamente sugli interessi pubblici connessi al regime delle acque (v. ex aliis Cass. Sez. U n. 2935618);

nel caso specifico la controversia era (ed è) di natura solo patrimoniale, essendo relativa al credito vantato dall’EAS per l’esecuzione del servizio per conto del comune di Messina; credito basato – secondo la postulazione validata dal giudice del merito – su un atto transattivo contenente la clausola compromissoria; il collegio arbitrale, tenuto conto del servizio reso, aveva difatti condannato il comune di Messina al pagamento della complessiva somma di 12.474.432,03 EURO a titolo di ingiustificato arricchimento;

II. – col secondo motivo il ricorrente denunzia la violazione dell’art. 50 c.p.c. e art. 2948 c.c. a proposito della mancata riassunzione del giudizio in sede arbitrale, per le conseguenze che ne sarebbero derivate quanto al regime di prescrizione del credito;

il motivo è manifestamente infondato;

per quanto si evince dall’impugnata sentenza, la controversia era stata inizialmente promossa dinanzi al tribunale di Palermo, il quale tuttavia (dopo la transazione di cui si è detto) aveva disposto la cancellazione della causa dal ruolo;

non risulta affatto che sia stata dichiarata l’estinzione del giudizio;

risulta invece che, dopo la cancellazione, la causa era stata promossa dinanzi agli arbitri nel rispetto della clausola compromissoria contenuta nell’atto transattivo;

correttamente la corte d’appello di Palermo ha ritenuto improprio discorrere di riassunzione, essendo stata la domanda molto più banalmente riproposta dinanzi al costituito collegio arbitrale; tutto ciò osta a considerare rilevanti le tesi sostenute hinc et inde a proposito del nesso intercorrente tra il giudizio ordinario e il giudizio arbitrale secondo il disposto dell’art. 50 c.p.c.; nel contempo è inammissibile, giustappunto poichè infondata nel presupposto di fatto, l’affermazione del ricorrente in ordine alla non dichiarata prescrizione del credito secondo il disposto dell’art. 2945 c.c., comma 3, visto che – come detto non risulta da nessuna parte che nel giudizio previamente instaurato in sede ordinaria sia stata dichiarata l’estinzione; e al tal riguardo il ricorso non soddisfa neppure il fine di autosufficienza;

III. – col terzo mezzo il comune denunzia la violazione del termine per la proposizione dell’azione arbitrale e la conseguente inammissibilità della domanda, in quanto il giudizio arbitrale era stato instaurato oltre il termine di 120 giorni prescritto dalla clausola compromissoria;

il motivo è inammissibile;

la corte d’appello ha ritenuto che la transazione conteneva un termine non perentorio, oltre tutto correlato alla nomina e all’insediamento degli arbitri, non alla proposizione della domanda arbitrale;

l’affermazione costituisce l’esito dell’interpretazione del contratto, per la quale rileva l’accertamento della volontà delle parti in relazione al suo contenuto; il che presuppone un’indagine di fatto affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali d’interpretazione contrattuale di cui all’art. 1362 c.c. e ss. (v. Cass. n. 27136-17; Cass. n. 873-19);

nel caso concreto la censura non risulta formulata in siffatta guisa, nè il ricorrente ha specificato quali regole legali d’interpretazione siano state violate, nè in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato;

IV. – i restanti motivi possono essere esaminati unitariamente;

col quarto motivo il comune imputa alla corte d’appello di avere erroneamente ritenuto inammissibile la censura diretta a ottenere l’accertamento dell’esorbitanza dalla clausola arbitrale della pretesa vantata ai sensi dell’art. 2041 c.c. quale motivo riconducibile alla violazione di regole di diritto (art. 829 c.p.c., comma 3) asseritamente precluso, anzichè, come dovevasi, all’art. 829 c.p.c., n. 4;

col quinto e sesto mezzo, ancora relativamente alle questioni poste con riferimento all’istituto dell’arricchimento, questa volta in relazione all’eccepito difetto di legittimazione passiva del comune per essere i rapporti transitati ad altro soggetto, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 827 e 829 c.p.c., essendo a suo dire errata l’interpretazione delle norme in materia di impugnazione per errore di diritto dei lodi arbitrali emessi in base a clausole compromissorie stipulate (come quella in esame) nella vigenza del regime anteriore alla riforma del 2006;

sempre nella medesima prospettiva il comune lamenta, col settimo motivo, che la corte d’appello abbia erroneamente ricostruito l’allora formulata doglianza relativa alla violazione della L.R. n. 6 del 1997, art. 74 posta al fondo della transazione contenente la clausola compromissoria, quale motivo riconducibile, nuovamente, all’art. 829 c.p.c., comma 3, anzichè all’art. 829 c.p.c., comma 1, n. 4;

infine con l’ottavo mezzo il ricorrente ripete la censure di violazione e falsa applicazione degli artt. 827 e 829 c.p.c., per errata interpretazione delle norme sull’impugnabilità per errore di diritto dei lodi arbitrali emessi in base a clausole compromissorie stipulate anteriormente alla riforma del 2006, in questo caso relativamente alla denunziata violazione, da parte degli arbitri, dell’art. 1227 c.c.;

V. – tutti questi motivi sono fondati nello specifico senso che segue;

la corte d’appello ha liquidato le suaccennate questioni affermando che la violazione delle regole di diritto non era stata espressamente prevista, nel negozio contenente la clausola compromissoria, tra le cause di nullità del lodo;

a tal riguardo ha sostenuto che ciò era invece richiesto dall’art. 829 c.p.c., comma 3, nel testo susseguente al D.Lgs. n. 40 del 2006, applicabile alla fattispecie; invero le argomentazioni degli arbitri, censurate dal comune, non potevano essere qualificate come afferenti a norme di ordine pubblico;

VI. – è assorbente l’erroneità della prima affermazione;

questa Corte ha chiarito, a sezioni unite, che in tema di arbitrato l’art. 829 c.p.c., comma 3, come riformulato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 24 si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui al D.Lgs. n. 40 cit., art. 27 a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l’entrata in vigore della novella, ma, per stabilire se sia ammissibile l’impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge – cui l’art. 829 c.p.c., comma 3 rinvia – va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato; cosicchè, in caso di convenzione cd. di diritto comune stipulata anteriormente all’entrata in vigore della nuova disciplina, nel silenzio delle parti deve intendersi ammissibile l’impugnazione del lodo, così disponendo l’art. 829 c.p.c., comma 2, nel testo previgente, salvo che le parti stesse abbiano autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o abbiano dichiarato il lodo non impugnabile (v. Cass. Sez. U n. 9284-16, cui adde Cass. n. 17339-17, Cass. n. 14352-18); la sentenza è in contrasto con tali principi e va dunque cassata con rinvio alla medesima corte d’appello, la quale, in diversa composizione, esaminerà le censure a suo tempo svolte; la corte d’appello provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

PQM

La Corte accoglie i motivi dal quarto all’ottavo; rigetta i primi tre; cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte d’appello di Messina.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA