Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29210 del 21/12/2020
Cassazione civile sez. VI, 21/12/2020, (ud. 24/11/2020, dep. 21/12/2020), n.29210
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20437-2019 proposto da:
M.P., V.R., quali eredi del Sig. M.B.,
elettivamente domiciliate in ROMA, VIA AGRI, 1, presso lo studio
dell’avvocato MASSIMO NAPPI, rappresentate e difese dall’avvocato
MARCO PICCHI;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, (OMISSIS), in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 2390/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della TOSCANA, depositata il 24/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA
CAPRIOLI.
Fatto
Ritenuto che:
La CTR della Toscana con sentenza nr 2390/2018 rigettava l’appello proposto da V.R. avverso la pronuncia della CTP di Grosseto con cui era stato respinto il ricorso della contribuente relativo all’impugnativa di una cartella emessa in conseguenza della mancata ottemperanza a due inviti di pagamento.
Rilevava che il provvedimento contestato conteneva una pretesa erariale ormai divenuta definitiva per la mancata impugnazione degli inviti a pagamento. La ricorrente censura la sentenza impugnata per avere, in violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ritenuto non più contestabile la cartella di pagamento per la mancata impugnazione degli inviti di pagamento notificati in precedenza alla contribuente. Nessuno si è costituito per la parte intimata.
Il motivo è fondato.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, l’elencazione degli “atti impugnabili”, contenuta nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, pur dovendosi considerare tassativa, va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.), e di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), che in conseguenza dell’allargamento della giurisdizione tributaria operato con la L. 28 dicembre 2001, n. 448. Ciò comporta la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall’ente impositore che, con l’esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturaliter preordinato, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall’art. 19 citato.
E’ stato infatti affermato il principio secondo cui la tassatività dell’elencazione contenuta nel D.Lgs. cit., art. 19, deve intendersi riferita non ai singoli provvedimenti nominativamente individuati, ma alle categorie a cui sono astrattamente riconducibili, in cui vanno, pertanto, ricompresi anche gli atti atipici o con nomen iuris diversi da quelli indicati, che producano, però, gli stessi effetti giuridici (Cass., Sez. V, 23 marzo 2016, n. 5723; Cass., Sez. VI, 1 luglio 2015, n. 13548; Cass., Sez. V, 6 novembre 2013, n. 24916), tanto che sono stati ritenuti impugnabili anche alcuni atti prodromici di atti impositivi(Cass. 2020 nr 2144; Cass., Sez. VI, 6 ottobre 2017, n. 23469; Cass., Sez. V, 27 settembre 2017, n. 22497; Cass., Sez. V, 25 febbraio 2009, n. 4513);
Conclusivamente, va accolto il ricorso, e la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla competente CTR, in diversa composizione, per esaminare il merito della vertenza ed anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2020