Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29173 del 21/12/2020

Cassazione civile sez. un., 21/12/2020, (ud. 17/11/2020, dep. 21/12/2020), n.29173

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente di Sez. –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24137/2019 proposto da:

C.L., C.G., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA DELL’ELETTRONICA 20, presso lo studio dell’avvocato

GIUSEPPE PIERO SIVIGLIA, rappresentati e difesi dall’avvocato WANDA

MASTROJANNI;

– ricorrenti –

contro

AUTORITA’ DI BACINO DEL LARIO E DEI LAGHI MINORI, in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato VIRGINIA MANZI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 108/2019 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

PUBBLICHE, depositata il 02/04/2019.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2020 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine rigetto, del ricorso;

uditi gli avvocati Wanda Mastrojanni e Gianluca Calderara per delega

orale.

 

Fatto

FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

p. 1. C.L. e G. propongono sei motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 108 del 2 aprile 2019, con la quale il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha rigettato l’appello da loro proposto avverso la sentenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Milano; sentenza, quest’ultima, affermativa della legittimità tariffaria del canone applicato dall’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori sulla concessione demaniale della darsena privata coperta attigua alla casa di abitazione in loro proprietà, prospiciente il (OMISSIS).

Il TSAP, in particolare, ha rilevato che:

– ancorchè i ricorrenti non avessero specificato il loro interesse concreto all’applicazione nella specie di una normativa in luogo di altra (posto che entrambe le fonti normative rilevanti recavano, in allegato, identiche tabelle tipologiche dei beni da sottoporre a tariffa concessoria, ivi determinata), doveva nella specie applicarsi la L.R. Lombardia n. 6 del 2012 e non il Regolamento Regionale 9/2015, prendendo quest’ultimo effetto in data (1.1.2016) successiva al rilascio della concessione demaniale in questione (27 gennaio 2015);

– correttamente l’Autorità di Bacino aveva applicato a tale concessione il canone tariffario previsto per la categoria “strutture portuali”, sottocategoria “strutture di contenimento darsene”, e non la invocata categoria residuale “strutture residenziali”, voce “pertinenze urbanizzate”, stante la evidente funzione portuale (di ricovero, ormeggio ed attracco delle imbarcazioni) svolta dalla darsena;

– la stessa tipologia tariffaria doveva essere applicata alle due strutture frangiflutti poste a protezione della darsena, dal momento che l’analoga funzione portuale da esse svolta ne impediva l’inserimento nella dedotta voce “muri di contenimento”, difese arginali e simili, all’interno della categoria “altre strutture”;

– per quanto concerneva la superficie di copertura della darsena, i ricorrenti non avevano censurato l’accertamento fattuale dei primi giudici, secondo cui si trattava di una superficie calpestabile a terrazza; e ad essa era in effetti applicabile la maggiorazione di canone richiesta dall’Autorità di Bacino, trattandosi di superficie insistente su spazio demaniale e sottratta all’uso pubblico;

– per quanto concerneva lo spazio acqueo posto tra le due strutture frangiflutti, si trattava anche in tal caso di superficie demaniale sottratta all’uso pubblico, perchè non navigabile e riservata alla fruizione della darsena privata, così come del resto indicato dagli stessi ricorrenti nella loro originaria istanza di rinnovo della concessione;

correttamente i primi giudici avevano posto le spese di lite a carico dei ricorrenti soccombenti, non sussistendo ragioni per disporne la compensazione; inoltre, tali spese erano state liquidate in un importo conforme al valore della causa (non individuabile nella differenza di canone relativa ad una sola annualità rispetto ai sette di durata della concessione) ed ai parametri evincibili dalla nota-spese allegata dai ricorrenti medesimi.

Resiste con controricorso l’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Il Procuratore Generale ha concluso per la inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso.

p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione e falsa applicazione di legge posto che, diversamente da quanto ritenuto dal TSAP, la fattispecie andava regolata, quanto al canone, non dalla L.R. Lombardia n. 6 del 2012 (legge generale sui trasporti regionali, abrogativa del previgente testo unico di cui alla L.R. n. 11 del 2009), bensì proprio dal Regolamento n. 9/2015 sulla disciplina specifica dei canoni di concessione sul demanio lacuale ed idroviario, dai cui art. 62, n. 2 e art. 37, n. 1, si evinceva il definitivo superamento della disciplina previgente e l’applicazione delle nuove tariffe anche ai rapporti in corso al 1.1.2016. Tale circostanza doveva essere considerata dal TSAP indipendentemente dall’interesse della parte (jura novit curia).

p. 2.2 Il motivo è infondato.

Diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, non può dirsi che il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche abbia subordinato all’interesse ed alla disponibilità della parte l’individuazione della disciplina applicabile al caso di specie.

Al contrario, il Tribunale (v. sent. pag. 6) ha individuato con certezza e precisione, in accordo col primo giudice – e proprio in applicazione del principio jura novit curia, che è dunque stato osservato e non violato – la legge ritenuta qui applicabile (LR 6/2012, in parte qua riproduttiva della L.R. n. 11 del 2009), salvo osservare che entrambe le normative prese a riferimento (L.R. e Regolamento 9/2015) recavano comunque, in allegato, identici elenchi delle tipologie di beni demaniali lacuali oggetto di tariffazione concessoria; da qui il mai chiarito interesse della parte ad invocare l’applicazione di una disciplina piuttosto che dell’altra, atteso che l’oggetto precipuo della lite cadeva proprio sull’inclusione della darsena in una o in altra di queste (replicate) tipologie tariffarie.

Va del resto considerato che questa affermazione del Tribunale – per nulla assunta, giova ripeterlo, a ratio decisoria e men che meno a logica di sottomissione della normativa pubblicistica alla disponibilità di parte – non solo non ha trovato smentita in ricorso, ma è stata una volta di più dai ricorrenti ribadita; là dove essi osservano ancora oggi che la questione della legge applicabile non ha in realtà “rilievo dirimente poichè le due tabelle (quelle del 2009 e quelle del 2015) sono identiche nelle categorie e nelle voci, salvo un aumento di tutti i canoni attuato con la novella del 2015” (ric. pag. 9).

Ciò premesso, l’individuazione della normativa applicabile così resa dal Tribunale appare corretta, con le seguenti precisazioni:

– la concessione in questione era stata rilasciata sotto il vigore della suddetta L.R. n. 6 del 2012, la quale richiamava e rendeva applicabile, fino all’entrata in vigore del Regolamento, l’allegato A del testo unico di cui alla L.R. n. 11 del 2009, di uguale contenuto (art. 64, comma 5. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 52, comma 3, restano in vigore della L.R. n. 11 del 2009, art. 80 e art. 88, comma 10 e all. A);

– il Regolamento (entrato in vigore il 1 gennaio 2016) incideva unicamente sulla parte economica, cioè quanto ad incremento tariffario in relazione alle annualità successive alla propria entrata in vigore, stabilendo esso (come anche osservato dal Tribunale), da un lato, la protrazione delle concessioni già pendenti (art. 63 Disposizioni transitorie. 1. Le concessioni assentite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano efficaci nella loro attuale configurazione fino alla loro naturale scadenza) ed il mantenimento, fino al 31 dicembre 2015, delle vecchie tariffe (tabelle allegate alla citata L.R. n. 11 del 2009), con l’applicazione solo dal 1 gennaio successivo dei nuovi canoni (art. 37. Determinazione del canone per i beni del demanio lacuale. Dal 1 gennaio 2016 il canone dovuto per la concessione dei beni del demanio lacuale è determinato sulla base delle misure unitarie indicate nelle tabelle A, B e C di cui all’allegato II del presente regolamento. Fino alla data del 31 dicembre 2015 il canone è determinato sulla base delle misure unitarie indicate nelle tabelle A, B e C di cui all’allegato A della L.R. n. 11 del 2009) e, dall’altro, l’abrogazione di quest’ultimo Allegato dal 1 gennaio 2016 (art. 62 comma 2. Ai sensi della L.R. 4 aprile 2012, n. 6, art. 64, comma 4, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati gli artt. 80 e 88 comma 10, e le tabelle A, B, e C di cui all’allegato A della L.R. n. 11 del 2009).

p. 3.1 Con il secondo motivo di ricorso si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione e falsa applicazione di legge e regolamento (art. 12 preleggi, artt. 3, 4, 6, art. 37, n. 5), art. 43, lett. d), art. 46 Reg. 9/2015; artt. 3 Dir. 2005/65/CE e 16 Reg UE 2017/352), con conseguente “violazione della ratio legis sottesa alle tabelle regionali”. Ciò perchè la darsena andava qualificata come struttura residenziale pertinenziale di ormeggio (ex art. 43 e art. 46 cit. Regolamento Regionale 9/2015) e non come struttura portuale, alla quale la restante citata normativa ricollegava funzione di uso e servizio pubblico (luogo dei traffici portuali a scopo commerciale o turistico) qui in nessun modo riscontrabile.

p. 3.2 Il motivo non può trovare accoglimento, risultando finanche inammissibile là dove mostra di non aver colto appieno la ragione decisoria del Tribunale.

Assumono i ricorrenti che nè il Tribunale Regionale nè il Tribunale Superiore avrebbero adeguatamente focalizzato la peculiarità di una situazione nella quale la darsena in questione è del tutto esterna a qualsivoglia struttura portuale, rivestendo piuttosto la natura di pertinenza della loro abitazione privata prospiciente il lago; da qui il più appropriato inserimento di essa in una diversa ed assai meno onerosa tipologia tariffaria (strutture residenziali-pertinenze urbanizzate).

A sostegno di questa tesi, inopinatamente più volte disattesa dai giudici di merito, i ricorrenti ripercorrono diffusamente la disciplina definitoria delle caratteristiche e delle funzionalità dei porti in senso proprio, tutte gravitanti (anche in ambito UE) sulla finalizzazione al suddetto uso e servizio pubblico (anche da parte dei porti privati).

Ciò posto, si ritiene che l’impostazione adottata dai ricorrenti non sia in grado di inficiare il ragionamento del Tribunale, invece del tutto in linea con la lettera e la ratio della normativa di riferimento, ed avulso dalla identificazione o sovrapposizione – semantica, concettuale e soprattutto giuridica – di “porto” e “darsena”.

Nella decisione impugnata, correttamente intesa e ricostruita, non si pone affatto in dubbio che una cosa sia il porto ed altra la darsena, nè che solo al primo sia di regola riferibile la suddetta funzione, normativamente recepita, di uso e servizio pubblico.

E tuttavia ciò non toglie che l’elenco tipologico di riferimento contenesse proprio una specifica voce – sebbene all’interno della più ampia categoria delle “strutture portuali” – partitamente riferita alle “strutture di contenimento per darsene”.

Ferma dunque restando la diversità economica (quantum) di canone concessorio tra i porti e le darsene, il manufatto in oggetto trovava corrispondente e puntuale previsione in una sottocategoria tariffaria dedicata.

Altrimenti detto, il canone concessorio in questione è stato applicato alla darsena C. non all’esito di un processo interpretativo estensivo basato sulla ontologica, funzionale e giuridica sua identificazione o sovrapposizione con il porto, ma perchè ricompresa nella diversa, autonoma e distintamente “tassata” categoria di “struttura di contenimento per darsene” (“Tabella C, Canoni di concessione per la sola struttura – Demanio lacuale – Strutture portuali (…) – Strutture di contenimento per darsene”).

Altro è a dire che sarebbe illegittima proprio la ricomprensione tariffaria della darsena nella più grande “famiglia” delle strutture portuali, il che devolverebbe non già una violazione o falsa applicazione di legge da parte del Tribunale, quanto un profilo di intrinseca irrazionalità e diseguaglianza nella disciplina tariffaria di cui alle citate fonti normative (dunque non travisamento ma vizio della voluntas legis).

E tuttavia, la doglianza in esame non può trovare accoglimento neppure sotto questo angolo visuale, dal momento che – come osservato nella sentenza impugnata – la ricomprensione delle “strutture di darsena” tra quelle “portuali” non appare di per sè illogica ed irrazionale, stante la funzione di ricovero, attracco ed ormeggio di imbarcazioni, pacificamente riconoscibile, salva una diversificazione quantitativa incidente sul piano economico, ad entrambe le tipologie.

A riscontro di questa conclusione – che di per sè esclude la legittimità di una interpretazione antiletterale della norma – si pone inoltre la circostanza che, a fronte di una così puntuale previsione tipologica articolata sulla distinzione interna ad un unico e non incoerente insieme, nessun’altra categoria o voce dell’elenco potrebbe essere concretamente riferita alla struttura in esame.

In particolare, non quella dei soli ormeggi non strutturati o attracchi di boa di cui alla diversa tabella A (Tabella A – Canoni per concessioni di ormeggio – demanio lacuale Canone annuale ormeggio e deposito di unità di navigazione per ogni mq.), e neanche quella (sostenuta dai ricorrenti) delle “strutture residenziali” con voce “pertinenze urbanizzate”.

Basti in proposito considerare che il carattere pertinenziale della darsena in questione (rispetto all’edificio abitativo) e la sua topografica lontananza dal porto (quand’anche assodati) non sono di per sè in grado di esimerla dalla specialità funzionale della previsione tipologica nella quale perfettamente si inscrive (Strutture di contenimento per darsene) secondo una tipica relazione logica e giuridica di genere-specie; specialità di certo assorbente nel raffronto con la genericità della dedotta vocazione “residenziale”, per contro attribuibile a strutture e manufatti evidentemente avulsi da scopi accessori e di supporto alla navigazione lacuale.

Ciò che nella specie rileva, in definitiva, non è la denominazione della “categoria” bensì la corrispondenza della situazione di fatto della darsena C. alla sottordinata definizione regolamentare di cui alla relativa “sottocategoria” o “voce” (struttura di contenimento per darsena).

Ancora diverso, in ultimo, sarebbe sostenere che, ferma restando la previsione tariffaria di strutture di contenimento per darsene, la darsena C. appunto non rientrerebbe, per le sue reali caratteristiche, nella specificità di tale tipologia.

E’ però evidente come la doglianza non potrebbe trovare accoglimento nemmeno in questa prospettazione.

E’ infatti dirimente osservare come una simile censura si incentrerebbe sulla deduzione di un vizio di sussunzione di natura non normativa, ma fattuale, perchè in ipotesi derivante da una inesatta individuazione dei connotati e della destinazione d’uso ravvisabili nella struttura in questione e dunque, in definitiva, dalla inesatta ricostruzione della fattispecie in concreto.

Sennonchè, esula da questo giudizio di sola legittimità ogni riconsiderazione o nuova valutazione di elementi prettamente fattuali (quali appunto le caratteristiche dei manufatti lacuali dedotti e, più in generale, lo stato dei luoghi) già vagliati dai giudici di merito (riconsiderazione che non sarebbe del resto neppure correttamente veicolata con la doglianza in esame, di stretta violazione di legge e regolamento, ex art. 360, comma 1, n. 3 cit.), dovendosi fare applicazione del principio per cui (Cass. SSUU n. 28220/18): “avverso le decisioni pronunciate, in unico grado o in grado d’appello, dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi dell’art. 111 Cost., per violazione di legge, e soltanto per vizi della motivazione che si traducano nella sua inesistenza, contraddittorietà o mera apparenza, mentre non è consentito al giudice di legittimità la verifica della sufficienza o della razionalità della motivazione in ordine alle “quaestiones facti”, la quale comporterebbe un raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito”.

E però – giova ancora osservare – la questione non poteva in realtà qui validamente devolversi nemmeno quale vizio motivazionale teoricamente rilevante ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ostandovi il principio di intangibilità della pronuncia c.d. “doppia conforme” sulle questioni di fatto poste a base della decisione ex art. 348 c.p.c., comma 4; norma ritenuta applicabile anche al ricorso per cassazione avverso le sentenze emesse in grado di appello dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (Cass. SSUU n. 22430/18).

p. 4.1 Con il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – analoga violazione e falsa applicazione di legge e regolamento, per quanto concerne:

– (terzo motivo) le strutture frangiflutti, le quali non potevano essere inserite nella categoria tariffaria delle strutture portuali, rientrando invece (art. 37, comma 5 Reg. cit.) nella voce “Muri di contenimento, difese arginali e simili”, della categoria “altre strutture”;

– (quarto motivo) la terrazza di copertura, la quale in assenza di specifica previsione non poteva essere gravata (come “struttura residenziale”, voce “plateatico, cortile, loggiato e simili”) da un canone diverso ed ulteriore rispetto a quello già applicato sulla sottostante darsena;

– (quinto motivo) lo spazio lacuale antistante la darsena e ricompreso tra i due frangiflutti, il quale era privo di utilità per i ricorrenti che, proprio per tale ragione, avevano chiesto al Tribunale di essere tenuti esenti da ogni pagamento (domanda sulla quale il TSAP non si era pronunciato, con conseguente violazione dell’art. 112 c.p.c..).

p. 4.2 I motivi sono infondati.

Per quanto concerne le strutture frangiflutti (aventi anch’esse funzione latu sensu portuale perchè funzionali a permettere la ricezione, l’ormeggio ed il ricovero delle imbarcazioni in darsena), ha osservato il Tribunale che esse sono parte essenziale e costitutiva della struttura di darsena che proteggono dalle onde e dai detriti, così da garantirne lo sgombero e preservarne le condizioni minime di utilizzabilità. Ciò ne legittima l’inclusione nel canone concessorio alla stregua della darsena alla quale sono asservite, nell’ambito di una destinazione certamente speciale e mirata rispetto a quella genericamente svolta dai “Muri di contenimento, difese arginali e simili”. Anche in proposito si verte pertanto di delibazione di ordine prettamente fattuale valendo, per il resto, quanto già osservato nella disamina del secondo motivo di

ricorso, cui si rinvia. Va del resto considerato che la voce che alternativamente più

si avvicina a tali strutture è quella, all’interno della stessa categoria “strutture portuali”, di cui alle dighe, moli, pontili ed altre strutture di ormeggio/attracco inamovibili o di difficile rimozione, e però assoggettata, dal 1 gennaio 2016, ad una ben maggiore tariffa rispetto a quella applicata ai ricorrenti.

Per quanto concerne la copertura della darsena, i ricorrenti non censurano l’affermazione del Tribunale secondo cui, come già appurato dai primi giudici, si tratta di una superficie calpestabile a terrazza. Su questo, qui intangibile, presupposto, la sentenza impugnata deve dunque ritenersi sul punto corretta in diritto, laddove ha poi consequenzialmente ritenuto legittimo il canone previsto per la diversa categoria “strutture residenziali”, alla sottocategoria o voce “plateatico, cortile, loggiato e simili” (Tabella C). Tale natura risultava del resto conforme all’istanza iniziale proposta dai ricorrenti per il rilascio della concessione, con riguardo ad una superficie: – incidente anch’essa su area demaniale lacuale; – la cui funzione di copertura della darsena non ne esclude la distinta autonomia funzionale di terrazza sottratta all’uso pubblico. Non si tratta, dunque, di un “mostro a due teste” come vorrebbero i ricorrenti, quanto di una duplice finalizzazione e possibilità di autonomo ed esclusivo sfruttamento privato di un medesimo bene pubblico polifunzionale.

Quanto infine allo spazio lacuale ricompreso tra le due strutture frangiflutti di cui si è già detto, non è fondata la denuncia di violazione del principio di correlazione tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c. (nella forma della infrapetizione), dal momento che la sentenza impugnata prende espressamente posizione su questo cespite, affermando che “la porzione d’acqua antistante la darsena e ricompresa tra i frangiflutti è stata correttamente inclusa ai fini del calcolo dell’importo del canone concessorio (…)” (sent. pag. 8). Con ciò si è evidentemente disattesa l’argomentazione dei ricorrenti secondo cui nessun canone doveva su tale bene essere imposto, in quanto estraneo alla darsena e da essi non utilizzato, là dove il Tribunale ha invece osservato, sulla base dell’apparato fotografico in atti, che si trattava di specchio d’acqua anch’esso sottratto al pubblico godimento perchè impedito alla navigazione diversa dalla manovra da e per la darsena privata.

p. 5.1 Con il sesto motivo di ricorso si lamenta violazione del D.M. n. 55 del 2014, artt. 4 e 5, per avere il TSAP confermato la liquidazione delle spese di lite operata dal primo giudice (Euro 9.400,00 oltre accessori), e liquidato esso stesso le spese del grado (Euro 7.000,00), per un importo complessivo superiore al valore della causa determinato con riguardo alla sola differenza tra canone richiesto dall’Autorità di Bacino nel Disciplinare di concessione ed il minor canone ritenuto dovuto dai ricorrenti.

p. 5.2 Il motivo è infondato perchè il Tribunale riferisce il fatto che la liquidazione delle spese, secondo il criterio di soccombenza, considerava:

– il valore della causa determinato con riguardo al canone dovuto, non già per una sola annualità, ma per tutte e sette le annualità del rapporto concessorio unitariamente considerato;

– il criterio di liquidazione offerto dalla stessa parte soccombente nella propria nota spese in atti.

Va poi rilevato che, in ordine al quantum, il motivo di ricorso non deduce alcun profilo specifico di violazione delle tariffe forensi (per individuazione di scaglione o di massimi ad esso interni) limitandosi a lamentarne genericamente l’eccessività rispetto al valore della causa; e tuttavia, la determinazione da parte del giudice di merito – entro i limiti di tariffa – del quantum delle spese di lite non è sindacabile in Cassazione, posto che (da ultimo, tra le altre, Cass. n. Sez. 1, 4782/20): “In tema di spese processuali, salvo il rispetto dei parametri minimi e massimi, la determinazione in concreto del compenso per le prestazioni professionali di avvocato è rimessa

esclusivamente al prudente apprezzamento del giudice di merito”.

Ne segue il rigetto del ricorso, con condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente procedimento, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3000,00, oltre rimborso forfettario, accessori di legge e l’ulteriore importo di Euro 200,00 per esborsi;

– v.to il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;

– dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2020

 

 

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