Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29124 del 18/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/12/2020, (ud. 05/11/2020, dep. 18/12/2020), n.29124

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE X

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 35533 del ruolo generale dell’anno

2018, proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio dei Ministri pro tempore (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e

difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: (OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di

NASONI Silvia (C.F.: (OMISSIS)) PASSERI Armando (C.F.: (OMISSIS))

rappresentati e difesi dall’avvocati Veronica Navarra (C.F.:

(OMISSIS));

– controricorrenti –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma n.

4359/2018, pubblicata in data 26 giugno 2018;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 5 novembre 2020 dal consigliere Tatangelo Augusto.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nasoni Silvia e Passeri Armando, medici iscritti a corsi di specializzazione per le professioni sanitarie in anni accademici successivi al 1992 ed anteriori al 2006/2007, hanno agito in giudizio nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, e delle Università degli Studi di Roma Tor Vergata e di Roma La Sapienza, per ottenere il riconoscimento della differenza economica tra la borsa di studio percepita, ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991 n. 257, ed il compenso previsto dal D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368, con il quale erano state recepite nell’ordinamento italiano le direttive comunitarie n. 75/362, n. 82/76 e n. 93/16 (con le successive integrazioni), ma la concreta operatività dei cui effetti economici era stata differita fino all’anno accademico 2006/2007 ovvero, in via subordinata, quanto meno la regolarizzazione del loro trattamento economico, con gli incrementi previsti dallo stesso decreto n. 257/1991.

La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Roma.

La Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, la ha invece accolta esclusivamente in relazione alla rideterminazione triennale della borsa di studio di cui al D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ricorre la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base di un unico motivo.

Resistono con controricorso la Nasoni ed il Passeri.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente fondato.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

I controricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis, comma 2, c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia “violazione del gli D.Lgs. n.. 257 del 1991, art. 6, D.L. n. 384 del 1992, L. n. 537 del 1993, art. 7 e art. 3 comma 36, L. n. 549 del 1995, art. 1 comma 33, L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 66, L. n. 449 del 1997, art. 32, comma 12, L. n. 448 del 1999, art. 22 comma 1, L. n. 289 del 2002, art. 36, comma 2, L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 212 (art. 360 c.p.c., n. 3)”

Il ricorso è manifestamente fondato.

In relazione alla questione con esso posta, infatti, la sentenza impugnata non risulta conforme ai seguenti principi di diritto, oggetto di un indirizzo consolidato, cui si intende dare piena continuità (si vedano, in particolare: Cass., Sez. L, Sentenza n. 18710 del 23/09/2016, Rv. 641191 – 01; Sez. L, Ordinanza n. 18670 del 27/07/2017, Rv. 645008 – 01; Sez. L, Sentenza n. 4449 del 23/02/2018, Rv. 647457 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13572 del 20/05/2019, Rv. 654216 – 01; in quest’ultima decisione è espressamente chiarito che – diversamente da quanto argomentato dai controricorrenti, anche nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2, – il blocco dell’adeguamento triennale previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1, ha sostanzialmente avuto luogo in modo ininterrotto – in base a successive disposizioni legislative – fino al 2004, ed è escluso in proposito ogni dubbio di legittimità costituzionale e di compatibilità con il diritto dell’Unione Europea, affermandosi l’inutilità di una remissione degli atti alla Corte di giustizia; cfr. altresì: Sez. L, Sentenza n. 11565 del 26/05/2011, Rv. 617321 – 01):

in tema di trattamento economico dei medici specializzandi e con riferimento alla domanda risarcitoria per non adeguata remunerazione, l’importo della borsa di studio prevista dal D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6 non è soggetto ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita per l’anno 1992, in applicazione di guanto disposto dalla L. 2 dicembre 1995, n. 549, art. 1, comma 33, trattandosi di misura, (v. sentenza Corte Cost. n. 432 del 1997) non irragionevole nè discriminatoria, perchè riferita ad un arco temporale limitato e coerente rispetto al “corpus” normativo, in cui è stata inserita, volto ad impedire, anche nel settore della sanità, gli incrementi retributivi consequenziali ad automatismi stipendiali; la predetta sospensione, inoltre, non contrasta con la Direttiva 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982 (recepita con il predetto D.Lgs. n. 257 del 1991, in attuazione della L. 29 dicembre 1990, n. 428) in quanto in detta disciplina comunitaria non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, nè sono posti i criteri per la determinazione della stessa;

l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 2005 non è soggetto all’adeguamento triennale previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1, in quanto le numerose disposizioni legislative succedutesi nel tempo (D.L. n. 384 del 1992, convertito nella L. n. 438 del 1992; L. n. 537 del 1993; L. n. 549 del 1995; L. n. 662 del 1996, L. n. 449 del 1997; L. n. 488 del 1999 e L. n. 289 del 2002) danno contezza dell’intento del legislatore di congelare al livello del 1992 l’importo delle singole borse di studio e correlativamente di disporre analoghi blocchi sugli aggregati economici destinati al loro finanziamento.

Alla fondatezza del ricorso consegue la relativa cassazione della decisione impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con l’integrale rigetto delle domande dei medici attori.

2. Il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è cassata in relazione e, decidendo nel merito, le domande dei medici attori sono integralmente rigettate.

Le spese dell’intero giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, per le oggettive incertezze interpretative e le oscillazioni giurisprudenziali relative alle questioni determinanti, in relazione alle quali solo nel corso del giudizio si sono stabilizzati gli indirizzi di questa Corte.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa in relazione la decisione impugnata e, decidendo nel merito, rigetta integralmente le domande dei medici attori;

– dichiara integralmente compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2020

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