Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28896 del 17/12/2020
Cassazione civile sez. VI, 17/12/2020, (ud. 12/11/2020, dep. 17/12/2020), n.28896
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14320-2019 proposto da:
C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE TITO LIVIO
179, presso lo studio dell’avvocato GIACOMO FRANCESCO SACCOMANNO,
che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;
– intimato –
avverso l’ordinanza n. 27761/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA, depositata il 31/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO
TERRUSI.
Fatto
RILEVATO
che:
il tribunale di Messina condannò C.S. per gravi condotte lesive (mancata presentazione di bilanci e di altre scritture contabili, omesso versamento di contributi previdenziali, omesso versamento nei conti bancari degli incassi di vari punti vendita) poste in essere in danno della società (OMISSIS), fallita nell'(OMISSIS), della quale egli era stato amministratore; con sentenza in data 24-3-2017 la corte d’appello di Messina rigettava il gravame del medesimo C.;
questa Corte, con ordinanza n. 27761 del 2018, ha rigettato il ricorso per cassazione proposto contro la sentenza d’appello e di tale decisione il C. chiede adesso la revocazione ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., in base ad asseriti errori di fatto;
il Fallimento (OMISSIS) s.r.l. è rimasto intimato;
il ricorrente ha depositato una memoria.
Diritto
CONSIDERATO
che:
I. – il ricorso contiene esclusivamente la domanda di revocazione dell’ordinanza sopra citata, ma secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte ciò non lo rende inammissibile, purchè siano esposti i fatti rilevanti ai fini della decisione (Cass. n. 23528-15);
il collegio intende dare continuità a codesto più elastico orientamento, a fronte di quello (Cass. n. 24203-06, Cass. n. 12816-02) richiamato nella proposta di cui all’art. 380-bis c.p.c.;
II. – ciò nonostante il ricorso va dichiarato inammissibile poichè non incentrato su vizi revocatori;
il ricorrente accusa la Corte:
(a) di aver affermato che era possibile una gestione collegiale dell’amministrazione, come prevista in statuto, senza migliori indicazioni;
(b) di non aver valutato ed esaminato i documenti relativi alle dimissioni inviate nel (OMISSIS) e alla conseguente convocazione di assemblea;
(c) di non aver considerato che le tavole statutarie in tema di amministrazione e di amministrazione collegiale disgiunta non erano state mai concretamente attuale, avendo l’altro amministratore assunto determinazioni unilaterali e illecite;
(d) di non aver considerato che a commettere le azioni illecite era stato appunto l’altro amministratore;
III. – tutte siffatte critiche sostanziano questioni valutative;
di contro la configurabilità dell’errore di fatto, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, presuppone (cfr. per tutte Cass. n. 26643-18, Cass. n. 25270-18 e molte altre) che la decisione appaia fondata, in tutto o in parte, sull’affermazione di esistenza o inesistenza di un fatto decisivo che, per converso, la realtà effettiva (quale documentata in atti) induce, rispettivamente, a escludere o ad affermare, così che quel fatto possa dirsi esser percepito e portato a emersione nello stesso giudizio di cassazione, oltre che posto a fondamento dell’argomentazione logico-giuridica adottata dal giudice di legittimità, senza coinvolgimento di alcuna attività valutativa di situazioni sostanziali o processuali;
poichè non su tale specifica situazione il ricorso si fonda, ne risulta evidente l’estraneità ai profili di legge.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2020