Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28897 del 17/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/12/2020, (ud. 12/11/2020, dep. 17/12/2020), n.28897

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18752-2019 proposto da:

K.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PRINCIPE

UMBERTO 27, presso lo studio dell’avvocato GENNARO MARIA AMORUSO,

rappresentato e difeso dall’avvocato SAVERIO DESTITO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2204/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 17/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

TERRUSI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

K.F., proveniente dal Bangladesh, ricorre per cassazione contro la sentenza della corte d’appello di Catanzaro che ne ha respinto il gravame in tema di protezione internazionale;

il Ministero dell’Interno ha replicato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. – il ricorso è affidato a cinque mezzi;

col primo è dedotta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, perchè non sarebbe stato osservato il dovere di assumere informazioni officiose in ordine ai presupposti delle misure invocate (rifugio, protezione sussidiaria, protezione umanitaria);

col secondo è dedotta la violazione dell’art. 132 c.p.c., per motivazione apparente, avendo la corte d’appello riportato informazioni generiche e diverse rispetto alla reale situazione del paese di origine del richiedente (Bangladesh) e di provenienza (Libia);

col terzo è denunziato l’omesso esame di fatti decisivi e la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, in relazione alla valutazione circa la situazione specifica delle zone di provenienza;

col quarto l’omessa valutazione di fatti decisivi ancora relativi alla protezione sussidiaria e umanitaria, visto che la Libia non era stata rappresentata quale mero paese di transito, sebbene quale paese di provenienza, considerato

che in esso il richiedente aveva trovato uno stabile approdo esistenziale;

col quinto infine la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, e art. 5 t.u. imm., poichè oltre allo stato di povertà erano stati rappresentati altri motivi di vulnerabilità soggettiva non valutati dalla corte territoriale;

II. – i primi due motivi sono inammissibili nella parte riferita al rifugio, poichè la corte d’appello ha affermato che la decisione di primo grado non era stata impugnata per tale parte, con conseguente formazione del giudicato interno;

tale affermazione non è censurata in questa sede;

nel resto sono invece manifestamente infondati, avendo la sentenza posto in essere, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, le attività conoscitive consone alla deduzione, e avendo motivato la decisione in modo intelligibile; donde non può affermarsi che sia stato violato l’onere di cooperazione istruttoria, nè che la motivazione sia apparente;

III. – i restanti motivi sono connessi ma inammissibili;

la corte d’appello, in relazione alla protezione sussidiaria, ha illustrato le condizioni generali del Bangladesh, paese di origine dell’istante, specificando anche da quali fonti informative siano state assunte le notizie afferenti, e ha escluso infine, con valutazione in fatto motivata, l’esistenza di condizioni di violenza indiscriminata da conflitto armato nella zona di riferimento; ha invero segnalato che il richiedente aveva proposto la domanda di protezione semplicemente allegando uno stato di povertà, avendo lasciato il suo paese “perchè non riusciva a mantenere la famiglia (..) con il suo lavoro di contadino”; in definitiva la corte d’appello ha ritenuto che fosse stato allegato a fondamento della domanda lo stato di migrante economico, notoriamente insuscettibile di costituire fondamento della protezione internazionale, e ha comunque esaminato anche la situazione generale del paese di provenienza onde escludere condizioni di violenza generalizzata;

IV. – la critica svolta nei citati motivi di ricorso è in parte generica e in parte comunque finalizzata a sovvertire l’esito della valutazione;

la circostanza che il paese di provenienza fosse da individuare nella Libia, anzichè nel Bangladesh, sul rilievo che in Libia il ricorrente avesse raggiunto uno stabile assetto di vita (cosicchè la Libia non sarebbe nel suo caso annoverabile come semplice paese di transito, ma appunto come paese di provenienza rispetto a quello – il Bangladesh – di mera origine), è del tutto assertoria ed è finanche contraddetta dalle risultanze riferite nel ricorso; in particolare la scarna prospettazione che si rinviene alle pag. 2 e 4 del ricorso medesimo, nel riferimento a ciò che era stato allegato fin dalla fase amministrativa e poi ripetuto dinanzi alla corte d’appello, non consente affatto di sostenere che l’allegazione fosse consona a una effettiva stabilizzazione di vita in Libia: si evince difatti che il predetto aveva dichiarato di essersi recato in Libia dopo aver venduto alcuni terreni, visto che non poteva giustappunto mantenere la famiglia, ma di essersi ivi trattenuto solo cinque mesi, prima di fuggire perchè maltrattato e non retribuito;

in simile contesto è razionalmente infondato affermare che la Libia potesse esser considerata come il paese di provenienza del richiedente, anzichè come il paese di semplice transito;

dopodichè la situazione specifica del Bangladesh, come paese di provenienza, è stata considerata dalla corte d’appello unitamente al fatto – d’altronde conforme all’allegazione dell’istante – che la migrazione fosse dal Bangladesh avvenuta per ragioni economiche; cosicchè nessun errore di diritto, nè una carenza motivazionale, può dirsi minare il giudizio infine dalla corte d’appello reso al riguardo, del quale giudizio il ricorrente tenta semplicemente di sovvertire l’esito;

V. – egualmente inammissibile è il complesso di censure se visto nella prospettiva della protezione umanitaria;

in questo caso la corte territoriale ha osservato che non era stata paventata una effettiva condizione di vulnerabilità personale, salvo generici riferimenti a ipotetici rischi di incolumità o di aggressione; cosicchè alla fine del discorso la protezione umanitaria è stata negata anche per un difetto di allegazione;

simile ratio del diniego non appare censurata in modo idoneo e pertinente, poichè i riferimenti posti a base della doglianza (disoccupazione, incapacità di provvedere a bisogni alimentari propri e della famiglia, stato di indigenza assoluto, pericolo sanitario per mancanza di risorse) risultano vaghi ed enunciati senza specificazione di ciò che in effetti era stato esplicitato a confutazione della decisione di primo grado; e sono altresì in ogni caso generici ai fini di supportare, in cassazione, un vizio di omesso esame di fatti decisivi (Cass. Sez. U n. 8053-14); le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 2.100,00 EUR oltre le spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA