Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28748 del 16/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/12/2020, (ud. 08/10/2020, dep. 16/12/2020), n.28748

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19716-2015 proposto da:

KAISERBAU SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, Piazza Cavour

presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentata e

difesa dall’avvocato FABRIZIO MARCHIONNI;

– ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 101/2014 della COMM. TRIBUTARIA Il GRADO di

TRENTO, depositata il 29/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/10/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. con contratto in data 11 giugno 2008, la società Kaiserbau acquistava, in Comune di Flavon (TN), due terreni ed un fabbricato al prezzo complessivo di 450.000,00 Euro di cui, per il fabbricato, “tavolarmente contraddistinto dalla p.ed 102/1”, 249.740 Euro;

2. con lo stesso contratto, art. 12, “la parte acquirente richiede(va) per il presente acquisto l’imposta di registro all’uno per cento, l’imposta ipotecaria al tre per cento e l’imposta catastale in misura dell’uno per cento limitatamente all’importo di Euro 249.740 Euro (relativo cioè alla p.ed 102/1 in quanto il trasferimento ha per oggetto immobili compresi in piani urbanistici equiparati a quelli particolareggiati, diretti alla attuazione dei programmi di edilizia residenziale…)”;

3. la società versava le imposte applicando dette percentuali sul prezzo complessivo dei tre immobili (Euro 450.000,00), per quanto concerne le imposte di registro e ipotecaria, e sul solo importo di Euro249.740 per quanto concerne l’imposta catastale;

4. l’Agenzia delle Entrate, con avviso di liquidazione n. (OMISSIS), “provvedeva al recupero dell’imposta suppletiva di registro in quanto, in sede di registrazione del suddetto atto, la parte acquirente ha richiesto l’agevolazione fiscale soltanto per l’acquisto limitatamente all’importo di Euro 249.740 relativo alla p.ed.102/1 (vedere punto 12 dell’atto c.v.) e non anche per i restanti beni immobili del valore complessivo di Euro 200.260…”;

5. la società impugnava l’avviso sostenendo fosse frutto di falsa applicazione di legge, non essendovi necessità di alcuna richiesta, e di errata lettura del contratto, desumendosi dal testo del citato art. 12 che la limitazione ad Euro249.740 e al fabbricato di cui alla p.ed. 201/1 era stata espressa solo con riferimento all’imposta catastale mentre per l’imposta di registro e per l’imposta ipotecaria la richiesta dell’agevolazione era stata formulata in riferimento anche ai due terreni;

6. sia in primo grado che in appello l’impugnazione veniva respinta;

7. contro la sentenza di appello, resa dalla commissione tributaria di secondo grado di Trento in data 20 dicembre 2014, con n. 101, che, ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro con aliquota dell’uno per cento sugli atti di acquisto di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti alla attuazione di programmi di edilizia residenziale pubblica ha ritenuto necessario una specifica richiesta del contribuente che ha evidenziato che la richiesta era stata limitata alla particella 102/1 e che, richiamando il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 21, ha avallato la lettura del contratto data dall’Agenzia, la società ricorre per cassazione sulla base di due motivi;

8. l’Agenzia ha depositato memoria di costituzione tardiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso, la società lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 1, tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986. Sostiene che sia errata l’affermazione dei giudici d’appello secondo cui l’aliquota dell’uno per cento dell’imposta di registro sugli acquisti di immobili compresi nei piani sopradetti è un “beneficio fiscale” e come tale “presuppone che il contribuente manifesti la volontà di fruirne nel contratto”, dovendosi invece ritenere che quell’aliquota sia, per tali acquisti, l’aliquota ordinaria e, come tale, applicabile da parte del contribuente in sede di registrazione “a prescindere da una sacramentale richiesta contenuta nell’atto”;

2.con il secondo motivo di ricorso, la società lamenta violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 21, comma 1. Sostiene che contrasti con la lettera del contratto e che sia errata perchè frutto di un inconferente richiamo all’art. 21, l’affermazione dei giudici d’appello secondo cui le singole disposizioni contenute in un atto di vendita “rilevano autonomamente, ai sensi 21 TUR, comma 1, qualora ciascuna di esse sia espressione di una autonoma capacità contributiva. Tale situazione è rinvenibile nella fattispecie in questione laddove il contribuente ha evidenziato solo con riferimento all’acquisto del fabbricato la spettanza di un diverso trattamento fiscale senza menzionare i terreni”;

3. con riguardo ai due motivi di ricorso valgono le seguenti osservazioni. La Corte ha affermato che il regime fiscale di cui si discute è un regime agevolativo. In questo senso, vedasi la sentenza n. 25100/2016: “In materia d’imposta di registro, catastale e ipotecaria, la L. n. 244 del 2007, art. 1, commi 25-28, pur abrogando il D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 15, conv., con modif., dalla L. n. 248 del 2006, che aveva, a sua volta, abrogato la L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, non ha ripristinato la norma prevista da quest’ultima disposizione ma, al contrario, modificando le tariffe allegate al D.P.R. n. 131 del 1986 ed al D.Lgs. n. 347 del 1990, ha dettato una nuova disciplina delle agevolazioni fiscali relative ai trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati, limitandone l’applicazione a quelli diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale convenzionata pubblica”. Riguardo al concetto di agevolazione fiscale in genere, la giurisprudenza, peraltro con il conforto della dottrina maggioritaria, è univocamente nel senso che trattasi di deroghe rispetto alla disciplina generale del tributo (tra molte, Cass.9 febbraio 2018, n. 3198; Cass. 31 gennaio 2018, n. 2383; Cass.8 marzo 2013, n. 5933). Deroghe e non, come pare sostenere il ricorrente, limiti alla fattispecie-presupposto; trattamenti di favore, cui il contribuente in certe condizioni ha diritto, ispirati da ragioni extrafiscali. Nella specie la ratio consiste nell’agevolare l’attività edilizia di attuazione dei piani particolareggiati destinati a programmi di costruzione residenziale convenzionata, diminuendo, per l’acquirente edificatore, il primo costo, comprensivo degli afferenti oneri fiscali dell’edificazione, connesso all’acquisto dell’area. In quanto regime di favore, oggetto di diritto del contribuente, l’agevolazione può essere oggetto di rinuncia. Dalla piana lettura dell’art. 12 del contratto di acquisto del compendio formato dal fabbricato e dai due terreni si evince che l’odierna ricorrente ha limitato la richiesta di applicazione dell’imposta di registro con aliquota dell’uno per cento al fabbricato escludendo così, per implicito ma in modo univoco, di voler fruire dell’agevolazione anche per i due terreni: le parole “limitatamente all’importo di Euro249.740 Euro (relativo cioè alla p.ed 102/1…)”sono in tal senso inequivocabili. Da quanto precede, segue, l’infondatezza del ricorso;

4. non vi è luogo a pronuncia sulle spese dato che l’Agenzia non ha svolto difese.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al procedimento dell’ulteriore importo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2020

 

 

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