Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28866 del 16/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/12/2020, (ud. 08/10/2020, dep. 16/12/2020), n.28866

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3443/2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ COOPERATIVA CULTURE, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via G.

Pisanelli, n. 2, presso lo studio dell’avv. Stefano DI MEO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avv. Patrizia TOVAZZI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 977/02/2017 della Commissione tributaria

regionale del PIEMONTE, depositata il 16/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/10/2020 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue.

In controversia relativa ad impugnazione di un atto di recupero del credito di imposta per nuove assunzioni in aree svantaggiate, L. n. 244 del 2007, ex art. 2, commi da 539 a 547, di cui aveva goduto la società cooperativa CO.PA.T., successivamente incorporata dall’odierna controricorrente, negli anni d’imposta 2009 e 2010, e che l’amministrazione finanziaria riteneva non spettante in quanto la predetta società non aveva presentato la comunicazione C/IAL attestante il mantenimento dei livelli occupazionali, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR del Piemonte accoglieva l’appello proposto dalla Società Cooperativa Culture avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, ritenendo spettante il beneficio negato dall’Agenzia delle entrate in quanto la decadenza invocata dall’amministrazione finanziaria era prevista da un decreto ministeriale emesso in assenza di specifica delega legislativa, mentre ricorrevano tutti i requisiti sostanziali per il godimento del credito d’imposta.

Avverso tale statuizione ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate, sulla base di un unico motivo, cui replica con controricorso la società contribuente.

Con ordinanza interlocutoria n. 8741 del 28/03/2019 questa Corte, preso atto dell’istanza di sospensione del processo avanzata dalla società contribuente ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136 del 2018, ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo.

Con istanza del 21/05/2020, la difesa erariale, sulla scorta della comunicazione di avvenuto perfezionamento della definizione agevolata delle controversie di cui al citato art. 6, effettuata dall’Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese processuali.

Alla stregua di quanto sopra va dichiarata l’estinzione del giudizio.

Le spese del giudizio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3, vanno poste a carico della parte che le ha anticipate.

Deve, infine, darsi atto che non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. “doppio contributo” D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1-quater, sia perchè è amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, (Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714) sia perchè, in ogni caso, tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 23175/2015, n. 31732/2018, n. 8711/2020).

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere e pone le spese processuali a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso in Roma, il 08 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA