Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28558 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 15/12/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 15/12/2020), n.28558

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 753/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

L’APPRODO S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Vaglio

Massa Stampacchia del Foro di Lecce, elettivamente domiciliata in

Roma, Viale Bruno Buozzi, n. 47 presso lo studio dell’avv. Viviana

Cacciamani;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Puglia, Sezione staccata di Lecce n. 280/24/11 pronunciata il

20.6.2011 e depositata il 7.11.2011

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14.1.2020 dal Consigliere Dott. Saieva Giuseppe.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L’Approdo S.r.l., impugnava l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate – ufficio di Casarano recuperava maggiori imposte IRPEG, IRAP ed IVA per gli anni 1998 e 1999 essendo emerso che le ditte G.G., R.R. e M.D. Costruzioni S.a.s. di D.M. e C. avevano rilasciato in favore della medesima fatture fiscali per operazioni di ristrutturazione di un immobile destinato ad albergo mai eseguite.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce accoglieva il ricorso della società contribuente.

3. Avverso tale sentenza, ricorreva in appello l’Agenzia delle Entrate ribadendo la legittimità dell’avviso impugnato ed eccependo che i giudici di primo grado avevano annullato anche il rilievo relativo all’IVA per omessa regolarizzazione della fattura di acquisto irregolare ricevuta dalla ditta M.L. che la contribuente non aveva contestato.

4. La Commissione Tributaria Regionale della Puglia, Sezione staccata di Lecce con sentenza n. 280/24/11, pronunciata il 20.6.2011 e depositata il 7.11.2011, rigettava l’appello dell’Ufficio, accogliendo unicamente l’eccezione relativa all’annullamento da parte della Commissione di primo grado del rilievo relativo alla fattura di Lire 15.000.000 emessa dalla ditta M.L. non contestata dalla contribuente.

5. L’Agenzia delle entrate proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste la società contribuente con controricorso.

6. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 14.1.2020, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis-1 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo l’Agenzia ricorrente deduce “violazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” assumendo che la decisione si porrebbe “in stridente contrasto con le statuizioni espresse in altra sentenza, emessa dalla medesima Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, passata in giudicato, nella quale si asseverava, alla luce del quadro probatorio ricostruito dall’ufficio in sede istruttoria, la incontrovertibilità dell’accertamento in ordine alla inesistenza dei rapporti commerciali apparentemente intercorsi tra l’Approdo s.r.l. con talune aziende fornitrici”, a nulla rilevando che i due casi si riferissero a periodi d’imposta diversi.

1.1. Detto motivo è inammissibile e comunque infondato.

1.2. Secondo giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, il giudicato esterno è rilevabile ex officio in ogni stato e grado e costituisce la regola del caso concreto (Cass. n. 24664 del 28/11/2007; Cass. Sez. U., n. 226 del 25/5/2001). Tuttavia, questa Corte ha posto in evidenza la necessità di coordinare il principio secondo cui l’interpretazione del giudicato esterno può essere effettuata direttamente dalla Corte di Cassazione con cognizione piena ed il principio della necessaria autosufficienza del ricorso, avendo cura, quindi, di affermare che “L’interpretazione di un giudicato esterno può essere effettuata anche direttamente dalla Corte di Cassazione con cognizione piena, nei limiti, però, in cui il giudicato sia riprodotto nel ricorso per cassazione, in forza del principio di autosufficienza di questo mezzo d’impugnazione, con la conseguenza che, qualora l’interpretazione che abbia dato il giudice di merito sia ritenuta scorretta, il predetto ricorso deve riportare il testo del giudicato che si assume erroneamente interpretato, con richiamo congiunto della motivazione e del dispositivo, atteso che il solo dispositivo non può essere sufficiente alla comprensione del comando giudiziale” (cfr. Cass. Sez. U. 27/1/2004 n. 1416; n. 26627 del 13/12/2006; in motivazione Cass. 31/7/2012 n. 13658; Cass. n. 995 del 17/1/2017).

Secondo tale orientamento, pertanto, i motivi di ricorso per cassazione fondati su giudicato esterno devono rispondere alle prescrizioni imposte dall’art. 366 c.p.c., n. 6, e ciò, sia mediante la riproduzione del testo della sentenza passata in giudicato, non essendo sufficiente il riassunto sintetico di essa (Cass. 11/2/2015 n. 2617), sia mediante la specifica indicazione della sede in cui essa sarebbe rinvenibile ed esaminabile nel giudizio di legittimità (Cass. n. 21560 del 18/10/2011).

1.3. L’Agenzia delle Entrate non si è attenuta ai principi sopra richiamati e, non assolvendo all’onere di specificità e di completezza necessarie per l’esame e la soluzione immediata della questione prospettata, si è limitata a dedurre la sussistenza di altra decisione emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce in data 16.1.2002 e depositata in data 13.3.2002, n. 06/08/02, divenuta irrevocabile in quanto non impugnata nei termini di legge, riguardante la rettifica parziale della dichiarazione Iva per l’anno d’imposta 1996, la quale avrebbe avuto ad oggetto il riconoscimento di fatture per operazioni inesistenti emesse dalle stesse fornitrici in favore dell’odierna controricorrente. Ma, in mancanza della necessaria prova documentale dell’asserito giudicato questa Corte non è in grado di verificare la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 2909 c.c. di cui si lamenta la violazione (cfr. da ultimo Cass. n. 33579/18).

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce “violazione dell’art. 2697 c.c. – onere della prova – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.” assumendo che i giudici dell’appello, disattendendo inspiegabilmente il peso probatorio della documentazione prodotta dall’Ufficio, avevano attribuito valore probatorio decisivo alla documentazione prodotta dalla parte privata (contratti di appalto sottoscritti dalle parti in relazione ai lavori eseguiti; fatture emesse dalle ditte appaltatrici; titoli di credito; dichiarazione sostitutiva di atto notorio del geom. M.M., il quale dichiarava che le spese pari ad E. 940.667.032 relative al programma di investimenti oggetto del contributo a fondo perduto di cui alla comunicazione di concessione del 27-11-1997 prot. 361089941 TUR, erano state effettivamente sostenute, erano conformi, ammissibili e regolari e che l’intervento procedeva conformemente alle previsioni progettuali).

2.2. La censura è infondata.

2.3. Come più volte affermato da questa Corte “in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione” ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e non attraverso il vizio di violazione di norma di diritto sostanziale (cfr. ex multis, Cass. n. 7324/17). L’ontologica incompatibilità tra i due vizi di legittimità è stata ripetutamente affermata da questa Corte in considerazione del diverso oggetto dell’attività del Giudice cui si riferisce la critica: attività interpretativa della fattispecie normativa astratta che va distinta dalla attività valutativa della fattispecie concreta emergente dalle risultanze probatorie (Cass. n. 26110/15).

2.4. Invero “con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente; l’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell’ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” (cfr. Cass. 5 agosto 2016, n. 16526; n. 7921 del 2011).

2.5. Nella specie il giudice di appello ha correttamente impostato il proprio giudizio di merito sulla base dei principi di diritto evocati dalla ricorrente, con specifico riguardo agli oneri probatori rispettivamente gravanti sulle parti, giungendo a conclusioni sfavorevoli alla ricorrente sulla base di considerazioni di merito che certamente non possono essere sindacate in questa sede.

3. A tali conclusioni non può che conseguire il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al rimborso delle spese di giudizio di legittimità sostenute dalla controricorrente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità sostenute dalla controricorrente che liquida in Euro 5.600,00, oltre a Euro 200,00 per esborsi ed al 15% di rimborsi forfettari, nonchè IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

 

 

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