Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28664 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/12/2020, (ud. 29/09/2020, dep. 15/12/2020), n.28664

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul conflitto di competenza iscritto al n. 35289/2019 R.G., sollevato

dal tribunale di Roma con ordinanza del 17.10.2019, emessa nel

giudizio n. 56874/2018, pendente tra:

IL POPOLO DELLE LIBERTA’, in persona del legale rappresentante p.t.;

e

ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco p.t..

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno

29.9.2020 dal Consigliere Fortunato Giuseppe;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Giacalone Giovanni, che ha chiesto di

dichiarare la competenza del Giudice di pace di Roma.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Popolo delle libertà ha proposto opposizione avverso 30 ordinanze ingiunzioni, con cui gli era stato ordinato il pagamento di Euro 88.347,49, per aver affisso manifesti pubblicitari fuori dagli spazi appositamente predisposti e in carenza di autorizzazione.

Il Giudice di pace adito ha dichiarato la propria incompetenza per valore ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22 bis, comma 1, lettere a).

La causa è stata – quindi – riassunta dinanzi al tribunale di Roma, il quale ha sollevato conflitto ex art. 45 c.p.c., sostenendo che, trattandosi di violazioni del codice della strada, la relativa opposizione è devoluta al giudice di pace ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 205 e della L. n. 689 del 1981, art. 22 bis, per ragioni di materia e senza alcun limite di valore.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Deve darsi atto della comunicazione del provvedimento che ha sollevato il conflitto alle parti del giudizio di merito.

2. Va dichiarata la competenza del giudice di pace ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, comma 3.

Deve rilevarsi, trattandosi di questione non coltivata dal giudice che ha proposto il conflitto, che la sanzione risulta irrogata in applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 24, comma 3, in relazione alle previsioni di cui al c.c. 37/2009 adottate dal Comune di Roma (cfr. verbali di contestazione in atti).

La norma, nel testo vigente ratione temporis, prescriveva che per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal Comune, nonchè di quelle contenute nei provvedimenti relativi all’installazione degli impianti, si applicasse la sanzione da lire quattrocentomila a lire tre milioni, oltre alla rimozione degli impianti pubblicitari abusivi.

Il giudizio di opposizione, nel 2017, era regolato dalle previsioni del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, dato che oggetto del giudizio erano 30 determinazioni dirigenziali ingiuntive, emesse sulla base dei sottostanti verbali di accertamento.

L’art. 6, comma 3, del citato decreto prevede che l’opposizione all’ordinanza ingiunzione prefettizia si propone davanti al giudice di pace, tranne che per le materie indicate nel comma 4 o nei casi ricadenti nella previsione del comma 5 della disposizione.

Ai sensi del comma 4, l’opposizione è devoluta al tribunale se è stata applicata una sanzione in materia di: a) tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro; b) di previdenza e assistenza obbligatoria; c) di tutela dell’ambiente dall’inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette; d) di igiene degli alimenti e delle bevande; e) in materia valutaria e di antiriciclaggio.

Ai sensi del comma 5, il tribunale è altresì competente: a) se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria di importo superiore nel massimo ad Euro 15.49:3; b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore ad Euro 15.493; c) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest’ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla L. 15 dicembre 1990, n. 386 (disciplina in tema di assegni)e dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada).

Come affermato dalla sezioni unite di questa Corte, per le ipotesi previste dal citato art. 6, comma 5, lett. a) e b), la competenza è ripartita fra Giudice di Pace e Tribunale con riferimento ad un criterio di competenza per materia con limite di valore, dove il valore come limite di ripartizione è inteso con riferimento alla sanzione pecuniaria edittale superiore nel massimo a Euro 15.493,00 o alla sanzione pecuniaria edittale proporzionale, senza previsione di limite massimo, se sia stata applicata una sanzione superiore Euro 15.493,00 (Cass. s.u. 11177/2018; Cass. s.u. 19701/2018).

In particolare, l’ipotesi di cui alla lett. a) regola la competenza in base al criterio formale dell’entità della sanzione irrogabile in astratto, indipendentemente dalla sanzione concretamente irrogata, e quindi indipendentemente dal valore concreto della controversia. L’ipotesi di cui alla lett. b) determina la competenza in base ad una tipologia di sanzioni (pecuniarie proporzionali senza la previsione di un limite massimo), per le quali dà inoltre rilievo all’importo concretamente applicato.

Con riferimento all’ipotesi di cui alla lett. c), l’oggetto del giudizio rileva non per la considerazione monetaria, ma in ragione dello speciale rapporto dedotto.

Si tratta quindi di competenza per materia attribuita al Tribunale in ragione della natura della sanzione amministrativa, diversa da quella pecuniaria, irrogata da sola o congiuntamente ad altre sanzioni pecuniarie. In tal caso, il criterio che determina la competenza si correla alla natura della sanzione e non alla misura della sanzione irrogata, fatta salva la competenza del giudice di pace per le violazioni previste in settore specificatamente indicati dalla lett. c) (in materia di assegni e per violazioni del codice della strada).

2.1. Nel caso in esame, non si è in presenza di opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada e, pertanto, è comunque inapplicabile il criterio della competenza per materia del giudice di pace, a prescindere dal valore, di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7.

La sanzione non è stata applicata neppure in applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 23, che disciplina la pubblicità sulle strade e sui veicoli, ma ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 24, e pertanto non è invocabile l’art. 6, comma 5, lett. c), non discutendosi di sanzioni previste dal codice della strada.

Peraltro, le due distinte previsioni sono del tutto autonome: solo il D.Lgs. n. 285 del 1998, art. 23, attribuendo al Comune il potere regolamentare “le dimensioni, le caratteristiche, l’ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante”, e di accertare le relative violazioni, è volto a garantire la sicurezza stradale, mentre il D.Lgs. n. 507 del 1993 disciplina l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, perseguendo interessi che attengono prevalentemente alla tutela del decoro urbano (cfr., testualmente, Consiglio di Stato, 235/2017; Consiglio di Stato 2723/2009; Consiglio di Stato, 4956/2005).

Vertendosi, quindi, in tema di violazione della disciplina sulle affissioni e di opposizione ad ordinanza ingiunzione, trova applicazione l’art. 6, comma 3, secondo cui l’opposizione L. n. 689 del 1981 ex art. 22 si propone al giudice di pace competente per territorio, non operando nessuna delle deroghe di cui ai commi 4 e 5, nè, in specie, quella di cui alla lettera c) di tale ultimo comma, dovendosi aver riguardo alla sanzione concretamente applicata e non all’astratta previsione di una sanzione accessoria ripristinatoria (rimozione delle pubblicità), non irrogata nel caso concreto, come è dato evincere dal tenore letterale della norma. Non ha rilievo che l’opposizione abbia riguardato 30 ordinanze, per un importo complessivo di Euro 88.347,49, poichè, per tali sanzioni, opera un criterio di competenza per materia, limitata nel valore, senza possibilità di cumulo ex artt. 10 e 14 c.p.c., invocabile solo per la competenza per valore (Cass. s.u. 11177/2018, par. 19; Cass. 21194/2011).

Nulla sulle spese, non avendo le parti processuali svolto difese.

P.Q.M.

dichiara la competenza del Giudice di pace di Roma, dinanzi al quale rimette le parti, con concessione del termine di gg. 60 per la riassunzione della causa, con decorrenza dalla comunicazione della presente ordinanza.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA