Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28452 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/12/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 15/12/2020), n.28452

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4595-2019 proposto da:

O.M., F.C., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dagli avvocati ANGELO RICCIO, PIETRO RICCIO;

– ricorrenti –

contro

S.E., O.A., OP.AL., nella qualità

di eredi di O.L., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAPRANICA 95, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO

PALAMARA, rappresentati e difesi dagli avvocati PASQUALE SANSALONE,

RENATA SANSALONE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 828/2018 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 26/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA

FALASCHI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Locri – Sezione distaccata di Siderno, con sentenza n. 370 del 2005, in parziale accoglimento della domanda di negatoria servitutis proposta da O.L., proprietario di un immobile sito nel comune di Roccella Ionica, nei confronti dei coniugi O.M. e F.C., condannava i convenuti ad eliminare le opere di allacciamento alla rete fognaria (del loro fabbricato) attraverso il pozzetto ubicato nel fondo attoreo; respingeva le domande riconvenzionali dirette all’accertamento dell’avvenuta usucapione della servitù di scarico in questione ovvero alla sua costituzione in via coattiva.

In virtù di gravame interposto dai coniugi O.- F., la Corte di appello di Reggio Calabria, nella resistenza di O.L., con sentenza n. 174 del 2008, rigettava l’appello e confermava la sentenza impugnata, affermando che al momento della notifica dell’atto di citazione del presente giudizio, nel luglio 2001, non poteva considerarsi maturato il ventennio utile ai fini dell’usucapione, insussistenti i presupposti per l’accoglimento della domanda di costituzione di servitù coattiva di scarico ai sensi dell’art. 1043 c.c.. Avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria gli originari convenuti proponevano sia ricorso per cassazione – conclusosi con sentenza n. 18453/14 (di rigetto dei primi tre motivi di ricorso, accolto il quarto relativo alla mancanza di motivazione in ordine alla pronuncia di rigetto di costituzione di servitù coattiva di scarico) – sia ricorso per revocazione che veniva rigettato per insussistenza dei dedotti errori revocatori.

Avverso quest’ultima sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria, pronunciata in sede di revocazione, O.M. e F.C. propongono ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo. S.E., O.A. e OP.AL., in qualità di eredi di O.L., resistono con controricorso.

Ritenuto che il ricorso potesse essere rigettato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente comunicata ai difensori delle parti, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

In prossimità dell’adunanza camerale parte ricorrente ha anche depositato memoria illustrativa.

Atteso che:

con l’unico motivo i ricorrenti denunciano, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 395 c.p.c., n. 4, nonchè l’omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

In particolare, ad avviso dei ricorrenti, la corte territoriale avrebbe ritenuto inammissibile il primo motivo di revocazione supponendo erroneamente come esistente un fatto inesistente, vale a dire assumendo che il fondo dei ricorrenti non fosse intercluso, stante l’esistenza di una rete fognaria attiva, completa e funzionante, laddove la predetta era invece inutilizzabile.

Il motivo è privo di pregio.

Va anzitutto osservato che i ricorrenti deducono sostanzialmente l’erronea interpretazione da parte della corte di merito della censura mossa con l’atto di appello, in quanto concernente un aspetto (il fatto dell’esistenza di una rete fognaria asseritamente attiva) e non un altro (l’incompletezza dell’opera) rispetto alla costituzione di servitù coattiva di scarico oggetto della domanda riconvenzionale subordinata.

Orbene, come correttamente affermato dalla corte di merito nell’impugnata sentenza, il vizio denunziato integra in tesi un errore di diritto e non già un errore di fatto, vertendosi in tema di interpretazione dei presupposti della pronuncia di servitù coattiva, che non può farsi invero valere con il rimedio della revocazione.

Va quindi posto ulteriormente in rilievo come questa Corte abbia già avuto modo di affermare che nel ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza emessa nel giudizio di revocazione non sono deducibili censure diverse da quelle previste dall’art. 360 c.p.c. e, in particolare, non sono denunciabili ipotesi di revocazione ex art. 395 c.p.c., non rilevando in contrario la circostanza che la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione non possa essere a sua volta impugnata per revocazione (v. Cass., 23 febbraio 2004 n. 3557).

Orbene, nel caso tale principio risulta invero inammissibilmente non osservato laddove l’odierna parte ricorrente lamenta un secondo omesso esame e conseguente omessa motivazione sul motivo proposto, e conseguente violazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4. La suddetta inammissibilità comporta il conseguente assorbimento dei restanti profili di doglianza, dal momento che peraltro proprio la questione della domanda riconvenzionale subordinata di servitù coattiva è stata accolta da questo giudice di legittimità per vizio di motivazione, con rinvio alla medesima corte distrettuale per un riesame.

Infatti, come pure precisato nella pronuncia resa dalla Suprema Corte n. 18453/14 in ordine alla medesima vicenda, la questione di cui all’art. 1043 c.c. – relativa alla possibilità per O.- F. di raggiungere la rete fognaria pubblica senza attraversare il fondo del vicino – non era stata oggetto di quesito da parte del giudice nei confronti del consulente e, dunque, neppure minimamente affrontata;

– quanto alla domanda dei controricorrenti ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, per aver agito nella consapevolezza dell’infondatezza della domanda ed abusato degli strumenti processuali, essa è infondata.

La responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3 che a differenza di quella comminabile ai sensi del comma 1 della medesima norma, non richiede la domanda di parte nè la prova del danno, esige pur sempre, sul piano soggettivo, la malafede o la colpa grave della parte soccombente, la quale ultima sussiste nell’ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l’infondatezza o l’inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (Cass. Sez. Un. 11 dicembre 2007 n. 25831; Cass. 18 gennaio 2010 n. 654). Questa Corte ha anzi precisato che i presupposti della mala fede o della colpa grave pur sempre indispensabili per l’applicabilità dell’art. 96 c.p.c., comma 3, (Cass. 30 novembre 2012 n. 21570), devono coinvolgere l’esercizio dell’azione processuale nel suo complesso, cosicchè possa considerarsi meritevole di sanzione l’abuso dello strumento processuale in sè, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, al fine di contemperare le esigenze di deflazione del contenzioso pretestuoso con la tutela del diritto di azione (Cass. 19 aprile 2016 n. 7726). E’ stato ritenuto integrare tale mala fede la pretestuosità dell’iniziativa giudiziaria, per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata (Cass. 22 febbraio 2016 n. 3376), ovvero la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame (Cass. 18 novembre 2014 n. 24546), oppure la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (Cass. 26 marzo 2013 n. 7620).

Ebbene, la violazione del grado minimo di diligenza non è certamente riscontrabile allorchè, come nel caso di specie, con il ricorso per cassazione sono state formulate censure le quali, non solo non sono state ritenute manifestamente infondate, frutto, piuttosto, di un’errata lettura della pronuncia resa dalla Corte distrettuale, ma addirittura parzialmente accolte proprio laddove avevano ad oggetto il rigetto della domanda riconvenzionale ai sensi dell’art. 1043 c.c..

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, respinta la domanda dei controricorrenti ex art. 96 c.p.c., comma 3.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso;

condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente che liquida in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie e agli accessori come per legge;

rigetta la domanda dei controricorrenti ex art. 96 c.p.c..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

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