Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28371 del 11/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/12/2020, (ud. 06/11/2020, dep. 11/12/2020), n.28371

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6479-2019 proposto da:

D.S.E., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA,

4, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ANGELINI, rappresentata

e difesa dagli avvocati ALFREDO MESSINA, GIUSEPPE VITALE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimati –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositato il

28/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/11/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

D.S.E. ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso il decreto della Corte di appello di Salerno n. 712/2019 depositato il 28 gennaio 2019.

Gli intimati Ministeri della Giustizia e dell’Economia e delle Finanze non hanno svolto attività difensive.

Con ricorso depositato in data 12 gennaio 2018 presso la Corte di appello di Salerno, D.S.E. domandò la condanna dei Ministeri indicati all’equa riparazione per la irragionevole durata di un giudizio amministrativo promosso nell’anno 2008, svoltosi davanti al T.A.R. di Salerno ed al Consiglio di Stato e conclusosi con sentenza del 6 marzo 2017.

Il magistrato designato pronunciò decreto di improponibilità della domanda perchè tardivamente proposto rispetto al termine di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4. Il collegio della Corte d’appello ha respinto poi l’opposizione, collocando l’irrevocabilità della sentenza resa dal Consiglio di Stato nel giorno stesso della sua pubblicazione e negando rilievo all’uopo alla ricorribilità per cassazione della stessa per motivi di giurisdizione, stante il giudicato implicito motivato al riguardo. La ricorrente deduce la violazione della L. n. 89 del 2001, artt. 2 e 4, e dell’art. 110 Codice del processo amministrativo, deducendo che la sentenza del Consiglio di Stato fosse passata in giudicato soltanto il 4 ottobre 2017, con conseguente tempestività della domanda di equa riparazione proposta il 12 gennaio 2018.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente fondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Il decreto della Corte d’appello di Salerno non si è uniformato al consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, senza fornire alcun elemento per superare lo stesso. Secondo tale orientamento, che va qui riaffermato, in tema di irragionevole durata del processo amministrativo, la sentenza adottata dal Consiglio di Stato diviene definitiva, agli effetti della L. n. 89 del 2001, art. 4, dal momento in cui scadono i termini per la sua impugnazione per motivi attinenti alla giurisdizione, giacchè tra questi rientra anche il cd. eccesso di potere giurisdizionale, vizio che può emergere solo con la pubblicazione della decisione medesima.

Deve invero escludersi che, ai fini della irrevocabilità del provvedimento che definisce il giudizio, possa rilevare la circostanza dell’avvenuta formazione di un giudicato implicito nell’ambito del giudizio presupposto, tale da precludere la proposizione di uno specifico mezzo di impugnazione, atteso che la relativa valutazione non può competere che al giudice della proposta impugnazione. Peraltro, il ricorso per motivi di giurisdizione, di cui all’art. 362 c.p.c., e all’art. 9 codice del processo amministrativo, concerne non solo i profili attinenti al riparto di giurisdizione, in relazione ai quali può effettivamente porsi un problema di preclusione ove la questione non sia stata prospettata nel primo grado di giudizio, ma anche il cosiddetto eccesso di potere giurisdizionale, concernente l’osservanza dei limiti esterni della giurisdizione, vizio che può venire ad emersione solo con la pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato (Cass. Sez. 2, 30/10/2019, n. 27783; Cass. Sez. 6 – 2, 21/12/2015, n. 25714).

Non può procedersi alla decisione della causa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, supponendo la stessa la sufficienza dei necessari accertamenti di fatto emergenti dal provvedimento impugnato, qui invece del tutto mancanti, stante la declaratoria di improponibilità della domanda.

Conseguono l’accoglimento del ricorso e la cassazione del decreto impugnato, con rinvio alla Corte d’Appello di Salerno, che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame della causa uniformandosi ai richiamati principi, provvedendo altresì a liquidare le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato nei limiti della censura accolta e rinvia alla Corte d’Appello di Salerno, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 6 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2020

 

 

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