Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28261 del 11/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/12/2020, (ud. 24/09/2020, dep. 11/12/2020), n.28261

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A. P. – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13205/16 R.G. proposto da:

P.G., rappresentato e difeso, giusta procura in calce

alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall’avv. Maria

Assunta Coluccia, con domicilio eletto presso il suo studio, in

Roma, via Claudio Monteverdi, n. 16;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è elettivamente

domiciliata;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale del Lazio

n. 6071/28/15 depositata in data 19 novembre 2015

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 settembre

2020 dal Consigliere Dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Commissione tributaria provinciale di Roma accoglieva il ricorso proposto da P.G. avverso il rigetto di istanza di rimborso, presentata in data 2 maggio 2012, con la quale il contribuente chiedeva la restituzione della ritenuta IRPEF, per l’anno 2008, applicata dalla Banca San Paolo-Imi, quale sostituto d’imposta, sulla prestazione di previdenza complementare erogata dal Fondo Pensioni per il personale della Banca.

In particolare, i giudici di primo grado ritenevano tempestiva la costituzione in giudizio del contribuente, rilevando che l’Ufficio non aveva dato prova nè della presentazione di un’istanza di mediazione-reclamo D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 17-bis, in data 31 gennaio 2013, nè del provvedimento di diniego adottato su detta istanza; disattesa anche l’eccezione di intempestività dell’istanza di rimborso, affermavano che il contribuente avesse diritto al rimborso, dovendo la somma percepita a titolo di rendimento netto maturato, derivante dalla gestione del patrimonio del Fondo Pensioni sui mercati finanziari, essere assoggettata all’aliquota più favorevole del 12,5 per cento e non a quella applicata del 31,67 per cento.

2. Interposto appello dall’Ufficio, la Commissione regionale del Lazio lo accoglieva, riformando la sentenza impugnata.

Rilevava che, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di primo grado, l’Agenzia delle Entrate aveva dimostrato che il contribuente, a seguito della istanza amministrativa di rimborso del 2 maggio 2012, aveva presentato, in data 31 gennaio 2013, un reclamo-mediazione avverso il rifiuto tacito di restituzione, come peraltro emergeva dalla nota d’iscrizione a ruolo depositata presso la competente Commissione provinciale, e che l’Ufficio, in data 25 febbraio 2013, aveva notificato, tramite PEC, provvedimento di diniego della istanza di reclamo del 31 gennaio 2013; riteneva, quindi, che in forza di quanto disposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17-bis, comma 9, e dal medesimo D.Lgs., art. 22, comma 1, il contribuente avrebbe dovuto costituirsi in primo grado entro il termine di 30 giorni dal 25 febbraio 2013, mentre aveva provveduto a tale incombente solo in data 31 luglio 2013, con conseguente inammissibilità del ricorso introduttivo.

3. Ricorre per la cassazione della suddetta decisione P.G., con tre motivi.

L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso, il contribuente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio costituito dalla notificazione, in data 15 aprile 2013, all’Agenzia delle Entrate di un nuovo ricorso, in sostituzione del precedente ricorso non iscritto a ruolo.

Evidenzia, al riguardo, che a seguito di silenzio-rifiuto formatosi sulla istanza di rimborso presentata in data 2 maggio 2012, aveva notificato, all’Agenzia delle Entrate, in data 31 gennaio 2013, un primo ricorso (reclamo-mediazione) al quale l’Ufficio aveva risposto con provvedimento di rigetto notificato in data 25 febbraio 2013; poichè, per errore, tale ricorso non era stato depositato presso la Commissione tributaria provinciale, aveva proposto un secondo ricorso, notificato all’Agenzia delle Entrate in data 15 aprile 2013, tempestivamente depositato in Commissione tributaria il 31 luglio 2013.

Ad avviso del ricorrente, i giudici regionali, nella decisione impugnata, avevano fatto riferimento soltanto al primo ricorso, che si era estinto in difetto di costituzione in giudizio delle parti, non tenendo conto del secondo ricorso, che doveva considerarsi tempestivo perchè iscritto nel termine di 120 giorni.

2. Con il secondo motivo, deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17-bis, comma 9, e art. 22, comma 1, ribadendo che i giudici d’appello non hanno preso in esame il secondo ricorso depositato.

3. Con il terzo motivo, denuncia nullità del procedimento, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e lamenta che nella decisione impugnata manca la motivazione della pretesa inammissibilità del ricorso notificato in data 15 aprile 2013, avendo i giudici di appello fatto riferimento esclusivamente al ricorso notificato il 31 gennaio 2013.

Sottolinea che il ricorso con il quale si è costituito in giudizio è proprio quello notificato il 15 aprile 2013, del quale non si fa menzione nella sentenza impugnata, in violazione dell’art. 112 c.p.c..

4. Il secondo ed il terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente perchè strettamente connessi, sono fondati, con assorbimento del primo motivo.

4.1. Dall’esame degli atti del fascicolo dei gradi di merito, consentito a questa Corte quando, come nel caso di specie, si denuncia un error in procedendo, emerge che l’odierno ricorrente, a seguito di istanza di rimborso con la quale ha chiesto la restituzione della maggiore imposta trattenuta del Fondo Pensioni del gruppo San Paolo Imi, ha presentato, in data 31 gennaio 2013, istanza di reclamo – mediazione ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17-bis, vigente ratione temporis, avverso il rifiuto tacito di rimborso al quale ha fatto seguito, in data 25 febbraio 2013, provvedimento di diniego notificato a mezzo PEC da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Il contribuente, anzichè depositare detto ricorso presso la Commissione provinciale, ha notificato un secondo ricorso all’Agenzia delle entrate, in data 15 aprile 2013, provvedendo al suo deposito presso la segreteria della Commissione provinciale in data 31 luglio 2013.

Tale ultima circostanza emerge, oltre che dalle controdeduzioni dell’Agenzia delle entrate depositate in primo grado il 26 settembre 2013 e dalla sentenza di primo grado – nella seconda pagina della quale si legge “trattasi di ricorso con istanza ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17-bis, consegnato in data 15 aprile 2013 e depositato il 31 luglio 2013” – anche dalla nota di iscrizione a ruolo depositata nel fascicolo del giudizio di primo grado, nella quale, come si evince dalla pagina riservata ai dati della parte resistente, si richiama espressamente il ricorso notificato all’Agenzia delle entrate in data 15 aprile 2013.

Ne discende che il giudizio al quale si deve avere riguardo è quello introdotto con ricorso notificato all’Amministrazione finanziaria in data 15 aprile 2013 e depositato il 31 luglio 2013 e non, come ritenuto dalla Commissione regionale, quello originariamente notificato in data 31 gennaio 2013, per il quale manca la iscrizione a ruolo.

4.2. Ai fini di una compiuta disamina della questione prospettata, è utile rammentare che l’esame del ricorso notificato in data 15 aprile 2013 non era impedito ai giudici d’appello per effetto del funzionamento del principio di “consumazione del diritto di impugnazione”, in virtù del quale, una volta esercitato tale diritto mediante la proposizione del ricorso, sarebbe preclusa la possibilità di riproporre nuovi, diversi e sostitutivi ricorsi, che sarebbero, come tali, soggetti alla sanzione dell’inammissibilità.

Si osserva, in contrario, che la struttura impugnatoria del procedimento tributario, determinata dal fatto di essere tale giudizio rigorosamente limitato alla verifica dei presupposti di fatto e di diritto legittimanti l’atto impositivo fiscale, in relazione ai motivi di contestazione specificamente dedotti nel ricorso introduttivo della lite, non può giustificare l’estensione del principio di “consumazione del diritto di impugnazione”, atteso che l’ipotesi delineata dagli artt. 358 e 387 c.p.c., deve intendersi circoscritta all’impugnazione (appello o ricorso per cassazione) di un provvedimento che abbia attitudine a passare in cosa giudicata e sussiste soltanto se l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’impugnazione sia stata “dichiarata” dal giudice (Cass., sez. 5, 12/04/2007, n. 8182; Cass., sez. 5, 31/03/2008, n. 8234).

Ciò significa che il principio di consumazione dell’impugnazione è da interpretare in senso restrittivo, in conformità ai criteri costituzionali del giusto processo, volti a ridurre le ipotesi d’inammissibilità, escludendole laddove esse non siano espressamente comminate dalla legge.

Nel caso di specie, alla notifica del 31 gennaio 2013 non è seguita la costituzione in giudizio del contribuente, tanto che il primo ricorso non risulta iscritto a ruolo, e il P. ha proceduto alla notifica di un diverso ricorso al fine di far valere il preteso diritto al rimborso; ne discende che la riproposizione dei motivi di doglianza, già esposti con il primo ricorso, non esclude di per sè l’ammissibilità del ricorso notificato in data 15 aprile 2013.

4.3. Peraltro, il problema prospettato perde di significatività concreta ove si consideri che la eventuale inammissibilità del ricorso notificato il 31 gennaio 2013 non impedirebbe in ogni caso al contribuente la riproposizione del ricorso, che potrebbe trovare ostacolo solo nel decorso del termine di prescrizione di dieci anni, considerato che, a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, il ricorso avverso il silenzio rifiuto tacito della restituzione di cui al medesimo D.Lgs., art. 19, comma 1, lett. g), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione entro i termini previsti da ciascuna legge d’imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto.

5. Alla stregua delle considerazioni svolte, la sentenza impugnata, trascurando di esaminare il ricorso notificato all’Agenzia delle entrate in data 15 aprile 2013, incorre nei vizi denunciati e va, pertanto, cassata, con rinvio alla Commissione tributaria provinciale del Lazio, in diversa composizione, perchè proceda a nuovo esame, oltre che alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il secondo ed il terzo motivo e dichiara assorbito il primo motivo; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA