Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28224 del 10/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 10/12/2020, (ud. 29/09/2020, dep. 10/12/2020), n.28224

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5853-2016 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ERITREA

91, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA D’ALESSIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELE DANIELE;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO COMUNI BACINO SA2, TEMPOR S.P.A. – AGENZIA PER IL LAVORO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1142/2015 della CORTE DI APPELLO di SALERNO,

depositata il 02/11/2015 R.G.N. 720/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2020 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con sentenza n. 1142 depositata il 2.11.2015, la Corte di appello di Salerno, accogliendo il gravame di Consorzio Comuni Bacino Salerno 2 per lo smaltimento dei RR.SS.UU., dichiarava la legittimità del contratto di somministrazione a cui aveva fatto ricorso, ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, tra settembre 2009 e aprile 2010, la società per il tramite dell’agenzia del lavoro Tempor s.p.a. per l’utilizzazione della prestazione lavorativa di E.M., G.A., M.S., e ciò per ravvisato rispetto della clausola di contingentamento contenuta nell’art. 13 del c.c.n.l. Igiene ambientale che prevedeva l’assunzione di lavoratori interinali nel numero massimo dell’8% in ragione di media annuale;

2. in particolare, la Corte territoriale rilevava che, a fronte di una deduzione vaga e generica contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio, la società aveva contestato la circostanza, aveva fornito prova testimoniale a supporto e, in sede di appello, era stata autorizzata ad integrare ulteriormente il materiale probatorio depositato in primo grado fornendo precisa e dettagliata indicazione dei dipendenti in carico a tempo indeterminato e di quelli interinali;

3. per la cassazione della sentenza M.S. ha fatto ricorso affidato a un articolato motivo;

3. il Consorzio e la società Tempor s.p.a. sono rimaste intimate.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4. con l’unico motivo, è denunziata violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, della L. n. 183 del 2010, art. 32, art. 13 c.n.l. Igiene ambientale del 30.6.2008, art. 414 c.p.c. nonchè omessa ed insufficiente motivazione (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) per aver effettuato, la Corte di appello, una erronea valutazione della prova testimoniale e per aver consentito la tardiva produzione in appello di ulteriore documentazione;

5. il motivo presenta profili di inammissibilità posto che il ricorrente, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 nella parte in cui il giudice del merito ha accertato, alla luce delle risultanze del processo, il rispetto della soglia di contingentamento prevista dal contratto collettivo di settore, si induce piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertata e ricostruite dalla Corte territoriale, muovendo così all’impugnata sentenza censure del tutto inammissibili, perchè la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle fra esse ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati in via esclusiva al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva.

6. è principio di diritto ormai consolidato quello per cui l’art. 360 c.p.c., n. 5 non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica – delle valutazioni compiute dal giudice d’appello, al quale soltanto, va ripetuto, spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove, controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (eccezion fatta, beninteso, per i casi di prove cd. legali, tassativamente previste dal sottosistema ordinamentale civile). Il ricorrente, nella specie, pur denunciando, apparentemente, una deficiente motivazione della sentenza di secondo grado, inammissibilmente (perchè in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova valutazione di risultanze di fatto (cfr. S. U., Sentenza n. 26242 del 2014);

7. la Corte territoriale, come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. Cass. n. 8439 del 2019, Cass. n. 17196 del 2018,), ha, comunque, correttamente esercitato il suo potere-dovere di integrazione probatoria “ex officio”, consentendo l’integrazione della prova già fornita in primo grado e relativa all’allegazione, tempestivamente dedotta nella memoria di costituzione depositata in Tribunale, del mancato superamento della soglia di contingentamento dei lavoratori da assumere mediante ricorso alla somministrazione di lavoro;

8. invero, questa Corte ha anche recentemente affermato che, nel rito del lavoro, la produzione di documenti successivamente al deposito degli atti introduttivi è ammissibile solo nel caso di documenti formati o giunti nella disponibilità della parte dopo lo spirare dei termini preclusivi ovvero se la loro rilevanza emerga in ragione dell’esigenza di replicare a difese altrui; peraltro, l’acquisizione documentale può essere disposta d’ufficio, anche su sollecitazione di parte, se i documenti risultino indispensabili per la decisione, cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell’esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull’onere della prova (Cass. n. 3393 del 2019);

9. in conclusione, il ricorso va rigettato; nulla sulle spese di lite in assenza di costituzione delle controparti;

10. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello – ove dovuto – per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 29 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2020

 

 

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