Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28086 del 09/12/2020
Cassazione civile sez. VI, 09/12/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 09/12/2020), n.28086
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28256-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
S.P.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2573/24/2016 della COMMISSIONE TRIBTUARIA
REGIONALE della PUGLIA, SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata il
24/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MOCCI
MAURO.
Fatto
RILEVATO
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che aveva accolto l’appello di S.P. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Lecce. Quest’ultima aveva respinto l’impugnazione del contribuente avverso un avviso di liquidazione per imposta di registro, relativo ad un atto del 2007.
Diritto
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato a due motivi;
che, col primo, la ricorrente assume omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, giacchè la CTR avrebbe omesso di considerare che l’immobile del S. non rientrava in una zona di recupero del patrimonio edilizio;
che, mediante il secondo, l’Agenzia assume la violazione e falsa applicazione della L. n. 168 del 1982, art. 5 e della L. n. 457 del 1978, art. 27 e s.s., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: diversamente dalla valutazione dei giudici di appello, l’abitazione in questione non avrebbe fatto parte di un piano di recupero di iniziativa pubblica;
che l’intimato non si è costituito;
che il primo motivo è fondato;
che, invero, la sentenza impugnata non ha preso in considerazione il fatto storico contenuto nel certificato – a sua volta riprodotto nel ricorso dell’Ufficio – a suo tempo allegato dallo stesso S., attraverso il quale il Comune di Lecce aveva attestato che l’immobile del contribuente non avrebbe fatto parte di alcun piano di recupero di iniziativa pubblica o privata;
che anche il secondo motivo è fondato;
che, infatti, l’agevolazione fiscale di cui alla L. n. 168 del 1982, art. 5, comma 1, è subordinata alla contemporanea presenza di due condizioni, di carattere generale, consistenti nell’essere gli immobili trasferiti già inseriti in un piano di recupero del patrimonio edilizio (di iniziativa pubblica o privata, purchè convenzionato) della L. n. 457 del 1978, ex art. 27 e s.s., e nella realizzazione degli interventi di recupero da parte dei loro acquirenti (Sez. 5, n. 27904 del 31 ottobre 2018; Sez. 5, n. 7046 del 26 marzo 2014);
che, nella specie, il certificato del Comune di Lecce attesta che l’immobile non fa parte di un piano di recupero di iniziativa pubblica o privata convenzionata, L. n. 457 del 1978, ex art. 27;
che non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito, con la reiezione del ricorso introduttivo;
che le spese del giudizio di merito devono essere compensate, mentre quelle del giudizio di cassazione vanno poste a carico del S..
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo.
Compensa le spese del giudizio di merito e condanna il S. alla rifusione, in favore della Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 2.300,00 oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2020