Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28101 del 09/12/2020
Cassazione civile sez. VI, 09/12/2020, (ud. 06/10/2020, dep. 09/12/2020), n.28101
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13422-2018 proposto da:
ROMA ITALIA SERVIZI SCARL, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA, 82,
presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI LUCA NIBALI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato GEMMA POPPA;
– ricorrente –
contro
MA. SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. AVEZZANA 3, presso lo
studio dell’avvocato RAFFAELLA TURINI, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ALDO COPPETTI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4187/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 03/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARINA
MELONI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Roma Italia Service scarl propose opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano il 2/5/2013 con il quale veniva ingiunto all’opponente di pagare, in favore di Findesadue srl ora Ma. spa la somma di Euro 25.427,79 oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio.
Il Tribunale di Milano respinse l’opposizione. Propose appello l’opponente ribadendo che nessun rapporto contrattuale era intercorso con la società creditrice.
La Corte di appello di Milano, con sentenza del 3/10/2017, respinse l’appello ritenendo che il decreto ingiuntivo era fondato su fornitura merci comprovata da documenti di trasporto sottoscritti dall’opponente.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione Roma Italia Service scarl affidato a due motivi. Ma. spa resiste con controricorso e memoria.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 1456 c.c., e s.s., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il giudice territoriale ha condannato la ricorrente al pagamento della somma di Euro 25.427,79 a favore di Ma. spa senza tenere conto che non vi era alcuna prova scritta dell’esistenza di un rapporto negoziale.
Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere il giudice di merito omesso di considerare l’inesistenza di un contratto di lavoro o somministrazione tra le parti.
Il ricorso è infondato, al pari dell’opposizione a decreto ingiuntivo della ricorrente/non avendo la ricorrente, che pure contestava radicalmente il rapporto contrattuale, disconosciuto le firme apposte sulle bolle di consegna della merce che costituiscono, unitamente alle fatture, prova idonea dell’esistenza del contratto di somministrazione per il quale non è prevista la torma scritta.
Il ricorso è infondato in quanto l’obbligo di pagamento si basa su fatture e bolle di consegna ed accompagnamento debitamente sottoscritte costituenti prova scritta dell’esistenza di un contratto di fornitura merce.
Il ricorso deve quindi essere respinto con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
Sussistono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, ove dovuto.
PQM
Rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 1.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione della Corte di Cassazione, il 6 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2020