Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28109 del 09/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/12/2020, (ud. 27/10/2020, dep. 09/12/2020), n.28109

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18062-2019 proposto da:

O.O., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

CARLO PINNA PARPAGLIA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS) COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CAGLIARI, in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositato il

06/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAMPESE

EDUARDO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. O.O., nativo della Nigeria, ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi, avverso il “decreto” del Tribunale di Cagliari del 6 maggio 2019, reiettivo della sua domanda volta ad ottenere il riconoscimento della protezione sussidiaria o di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Resiste, con controricorso, il Ministero dell’Interno.

1.1. In estrema sintesi, quel tribunale ritenne “non sufficientemente attendibile” il racconto del richiedente protezione e, comunque, che i motivi da lui addotti a sostegno delle sue richieste non ne consentissero l’accoglimento.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso risulta diversamente rubricato nei paragrafi intitolati, rispettivamente, “Sintesi dei motivi” (cfr. pag. 2 del menzionato atto) e “Motivi” (cfr. pag. 3). Nel primo di essi, infatti, è così riportato: “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e di norme processuali, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per non avere il Tribunale riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave alla vita del cittadino straniero derivante da una situazione di violenza indiscriminata così come meglio definita della sentenza della Corte di giustizia C-463 / 07, meglio conosciuta come Elgafaji”; nel secondo, invece, si legge “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e di norme processuali ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. B, per non avere il tribunale riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave alla vita del cittadino straniero derivante dall’applicazione della tortura o altra forma di pena o trattamento inumano”.

1.1. Le argomentazioni in esso esposte investono chiaramente il mancato riconoscimento, da parte del tribunale cagliaritano, della specifica ipotesi di protezione sussidiaria disciplinata dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c): deve, dunque, ritenersi che la censura debba concretamente individuarsi in quella di cui alla prima delle descritte rubriche, dovendosi qui solo ricordare che, ai fini della ammissibilità del ricorso per cassazione, non è necessaria l’esatta indicazione delle norme di legge delle quali si lamenta l’inosservanza, nè la corretta menzione dell’ipotesi appropriata tra quelle in cui è consentito adire il giudice di legittimità, essendo necessario, invece, che si faccia valere un vizio astrattamente idoneo ad inficiare la pronuncia (cfr. Cass. n. 12690 del 2018, in motivazione; Cass. n. 19882 del 2013; Cass. n. 6671 del 2003). In tale prospettiva, eventuali erronee o incomplete indicazioni di norme violate nella rubrica del motivo non determinano, ex se, l’inammissibilità di questo se la Corte possa agevolmente procedere alla corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato sulla base delle argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte dal ricorrente a fondamento della censura, in quanto la configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante, ma è solo l’esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura stessa (cfr. Cass. n. 12690 del 2018, in motivazione; Cass. n. 14026 del 2012). Questa impostazione ermeneutica, del resto, è stata autorevolmente avallata dalle stesse Sezioni Unite di questa Corte, che, con la sentenza n. 17931 del 2013, hanno affermato che “l’onere della specificità ex art. 366 c.p.c., n. 4, secondo cui il ricorso deve indicare “i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano”, non debba essere inteso quale assoluta necessità di formale ed esatta indicazione della ipotesi, tra quelle elencate nell’art. 360 c.p.c., comma 1, cui si ritenga di ascrivere il vizio, nè di precisa individuazione, nei casi di deduzione di violazione o falsa applicazione di norme sostanziali o processuali, degli articoli, codicistici o di altri testi normativi, comportando, invece, l’esigenza di una chiara esposizione, nell’ambito del motivo, delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata e del tenore della pronunzia caducatoria richiesta, che consentano al giudice di legittimità di individuare la volontà dell’impugnante e stabilire se la stessa, così come esposta nel mezzo di impugnazione, abbia dedotto un vizio di legittimità sostanialmente, ma inequivocamente, riconducibile ad alcuna delle tassative ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c. citato”.

1.2. Fermo quanto precede la doglianza predetta è inammissibile.

1.2.1. Il tribunale, invero: i) ha ritenuto “non sufficientemente attendibile” il racconto dell’ O. e meramente “astratto” il timore da lui descritto con riferimento alle minacce asseritamente ricevute dallo zio che, alla morte del padre, si era impossessato dei terreni di quest’ultimo; ii) ha affermato, per quanto qui rileva, che nell’Edo State, zona della Nigeria di provenienza dell’odierno ricorrente, non sussisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da un conflitto armato tale da giustificare l’accoglimento della domanda di protezione internazionale, e ciò ha fatto attraverso le risultanze delle fonti internazionali consultate ed ivi debitamente richiamate.

1.2.2. A fronte di ciò, la censura non soltanto sollecita la Corte di cassazione, inammissibilmente, ad un nuovo giudizio fattuale circa la sussistenza delle condizioni contemplate dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), dell’invocato art. 14 ma lo richiede, per di più, sulla base di dati, concernenti la presenza del gruppo Boko Haram in Nigeria, che neppure risultano espressamente riferibili alla zona di provenienza del richiedente.

2. Il secondo motivo di ricorso prospetta “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e di norme processuali ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19, per non avere il Tribunale riconosciuto in capo al ricorrente la condizione di vulnerabilità tali da giustificare il riconoscimento della protezione cosiddetta umanitaria”.

2.1. Anche questa doglianza è inammissibile.

2.1.1. Invero, la semplice lettura del provvedimento oggi impugnato, nella parte in cui, con motivazione affatto esaustiva, ha negato al ricorrente il riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari (alla stregua della disciplina, da ritenersi applicabile ratione temporis – cfr. Cass., SU, nn. 29459-29461 del 2019 – di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6), consente agevolmente di escludere che il Tribunale di Cagliari sia incorso nel vizio ascrittogli, dovendosi qui solo ricordare che le ragioni di vulnerabilità idonee a giustificare il rilascio del permesso suddetto devono riguardare la vicenda personale del richiedente, diversamente venendo in rilievo non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma, piuttosto, quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti. E’ chiarissimo, del resto, sul punto, anche l’opinione delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass., SU, nn. 29459-29461 del 13.11.2019), secondo cui “Non può, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072). Si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. 3 aprile 2019, n. 9304)”.

2.1.2. L’integrazione sociale e lavorativa dello straniero, in altri termini, non è, di per sè, sufficiente a giustificare la protezione umanitaria, in assenza di un giudizio comparativo da cui risulti un’effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita ed un’effettiva e grave compromissione del godimento dei diritti fondamentali nel Paese di provenienza, che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (cfr. Cass. n. 28187 del 2019, in motivazione; Cass. n. 26204 del 2017).

2.1.3. Nella specie, il tribunale ha escluso che il richiedente, giudicato peraltro scarsamente attendibile in relazione alla vicenda personale raccontata, versasse in condizione tale da giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria. A fronte di ciò, la doglianza è inammissibile per la sua assoluta genericità, giacchè non soltanto omette del tutto di censurare l’affermazione concernente l’inattendibilità dell’ O., tale da comportare la non credibilità delle stesse circostanze addotte a giustificazione della domanda, ma anche perchè non individua alcuno specifico profilo di sua individuale vulnerabilità, riferendosi soltanto ad un suo periodo trascorso in Libia, del quale, però, nulla risulta dal decreto impugnato e ad una del tutto vaga “assenza di idonei punti di riferimento familiari e sociali”. Quanto, infine, alla circostanza secondo cui l’ O. avrebbe intrapreso in Italia “un significativo percorso di integrazione sociale, avendo collaborato attivamente alle occasioni di reinserimento a lui offerte dalle associazioni di volontariato”, è sufficiente osservare, da un lato che dette associazioni nemmeno vengono specificamente individuate; dall’altro, che questa circostanza non è minimamente menzionata nel decreto impugnato, dovendo, così, trovare applicazione il principio secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella decisione impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (cfr., ex aliis, Cass. n. 2306 del 2020, in motivazione; Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018; Cass. n. 23675 del 2013).

5. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile, restando le spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, regolate dal principio di soccombenza, e dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, “sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto”, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna O.O. al pagamento, in favore del Ministero controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro, 2.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2020

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