Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20129 del 23/09/2010
Cassazione civile sez. I, 23/09/2010, (ud. 15/07/2010, dep. 23/09/2010), n.20129
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
A.F., con domicilio eletto in Roma, via Eleonora
Duse n. 35, presso l’Avv. Pappalardo Francesco, rappresentato e
difeso dall’Avv. Filippelli Ivan, come da procura in calce al
ricorso;
– ricorrente-
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato –
per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Roma
depositato il 4 aprile 2008;
Udita a relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
giorno 15 luglio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio
Zanichelli.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A.F. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che ha accolto parzialmente il suo ricorso con il quale e’ stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del procedimento penale a suo carico svoltosi nei tre gradi di giudizio tra il febbraio 1998 e il marzo 2006.
L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.
La causa e’ stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso con cui si deduce carenza di motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia e’ inammissibile in quanto a mente del disposto dell’art. 360 c.p.c., n. 5 la censura in ordine alla motivazione puo’ investire unicamente quella attinente ad un “fatto” controverso che, oltretutto, deve essere, a pena di inammissibilita’, oggetto di “chiara indicazione”, nella fattispecie mancante.
In ogni caso, il giudice del merito nella valutazione della durata ragionevole del procedimento si e’ attenuto ai parametri individuati dalla Corte europea e tale opzione non necessita di particolare apparato motivazionale.
Inammissibile e’ anche il secondo motivo che attiene ad una questione di diritto (violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2) ma che non e’ corredato dal prescritto quesito (art. 366 bis c.p.c.).
L’inammissibilita’ dei motivi comporta quella del ricorso.
Non si deve provvedere in ordine alle spese stante l’assenza di attivita’ difensiva da parte dell’intimata Amministrazione.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2010