Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20011 del 22/09/2010

Cassazione civile sez. lav., 22/09/2010, (ud. 17/06/2010, dep. 22/09/2010), n.20011

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23192-2006 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende

unitamente all’Avvocato TOSI PAOLO, giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

P.N.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 532/2005 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 08/08/2005 R.G.N. 860/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/06/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI CERBO;

udito l’Avvocato MICELI MARIO per delega FIORILLO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

LA CORTE

Rilevato che:

1. la Corte d’appello di Genova ha confermato la sentenza di prime cure che aveva dichiarato, in particolare, l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato da Poste Italiane s.p.a. con P.N.;

2. per la cassazione di tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso illustrato da memoria; il lavoratore è rimasto intimato;

3. come si evince dalla sentenza impugnata il lavoratore è stato assunto con contratto a termine protrattosi dal 1 febbraio 2002 al 30 aprile 2002; tale contratto è stato stipulato a norma dell’art. 25 del c.c.n.l. 11 gennaio 2001 per i lavoratori delle poste, che prevede, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, la presenza di esigenze di carattere straordinario, conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi;

4. la Corte di merito ha ritenuto in primo luogo l’inapplicabilità al contratto de quo della disciplina di cui al citato art. 25 del c.c.n.l. 11 gennaio 2001 la cui efficacia, ai sensi della norma transitoria contenuta nel D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 11 era venuta meno il 31 dicembre 2001; ha affermato pertanto che la fattispecie doveva essere valutata in base alla disciplina contenuta nell’art. 1 del citato D.Lgs. e ha concluso nel senso dell’illegittimità del termine apposto al suddetto contratto in quanto non erano state specificate le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che, ai sensi della norma da ultimo citata, consentono l’apposizione del termine; premesso, infatti che l’esigenza di specificazione delle ragioni legittimanti l’apposizione del termine consegue alla necessità di consentire la verifica della sussistenza in concreto delle stesse, per cui è necessario che vengano indicati i fatti gestionali e organizzativi che richiedono l’assunzione a tempo determinato, affermava che la suddetta esigenza di specificazione non poteva essere soddisfatta con l’uso di formule generiche come quella, adottata nel caso di specie, riproduttiva della clausola dell’art. 25 del c.c.n.l. sopra citata;

5. la suddetta statuizione è stata ampiamente censurata dalla società ricorrente che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con specifico riferimento ail’interpretazione data dalla Corte territoriale al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1;

la censura è infondata;

questa Corte di legittimità (Cass. 1 febbraio 2010 n. 2279), decidendo su una fattispecie analoga (contratto a termine stipulato da Poste Italiane s.p.a. sotto il vigore del D.Lgs. n. 368 del 2001) ha enunciato il seguente principio di diritto: in tema di apposizione del termine al contratto di lavoro, il legislatore, richiedendo l’indicazione da parte del datore di lavoro delle specificate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, ha inteso stabilire, in consonanza con la direttiva 1999/70/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia (cfr. sentenza del 23 aprile 2000, in causa C-378/07 ed altre; sentenza del 22 novembre 2005, in causa C-144/04), un onere di specificazione delle ragioni oggettive del termine finale, vale a dire di indicazione sufficientemente dettagliata della causale nelle sue componenti identificative essenziali, sia quanto al contenuto, che con riguardo alla sua portata spazio-temporale e più in generale circostanziale, perseguendo in tal modo la finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonchè l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto;

la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tale principio, che in questa sede viene pienamente ribadito, avendo ritenuto che il contratto in esame fosse privo delle suddette indicazioni; è infatti pacifico che tale contratto è stato motivato esclusivamente ripetendo la formula contenuta nel citato art. 25 del c.c.n.l., formula che ovviamente è priva degli specifici riferimenti richiesti dal D.Lgs. n. 368 del 2001, cit. art. 1;

con l’ultimo motivo di ricorso viene censurata la statuizione in base alla quale la nullità del termine per violazione dell’art. 1 citato comporta la conversione del rapporto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

anche tale motivo è infondato alla luce del principio enunciato da Cass. 21 maggio 2008 n. 12985 secondo cui il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 anche anteriormente alla modifica introdotta dalla L. n. 247 del 2007,art. 39 ha confermato il principio generale secondo cui il rapporto di lavoro subordinato è normalmente a tempo indeterminato, costituendo l’apposizione del termine un’ipotesi derogatoria pur nel sistema, del tutto nuovo, della previsione di una clausola generale legittimante l’apposizione del termine “per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”. Pertanto, in caso di insussistenza delle ragioni giustificative del termine, e pur in assenza di una norma che sanzioni espressamente la mancanza delle dette ragioni, in base ai principi generali in materia di nullità parziale del contratto e di eterointegrazione della disciplina contrattuale, nonchè alla stregua dell’interpretazione dello stesso art. 1 citato nel quadro delineato dalla direttiva comunitaria 1999/70/CE (recepita con il richiamato decreto), e nel sistema generale dei profili sanzionatori nel rapporto di lavoro subordinato, tracciato dalla Corte cost. n. 210 del 1992 e n. 283 del 2005, all’illegittimità del termine ed alla nullità della clausola di apposizione dello stesso consegue l’invalidità parziale relativa alla sola clausola e l’instaurarsi di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (principio applicato in fattispecie di primo ed unico contratto a termine);

6. il ricorso deve essere in definitiva rigettato;

7. nulla deve essere disposto in tema di spese del giudizio atteso il mancato svolgimento di attività da parte del lavoratore, rimasto intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA