Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4445 del 25/02/2014
Civile Sent. Sez. 3 Num. 4445 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: LANZILLO RAFFAELLA
SENTENZA
sul ricorso 11632-2008 proposto da:
POLI GIANNI, elettivamente domiciliato in ROMA,
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato SELIS DINO
giusta delega in atti;
– ricorrente contro
2013
2499
GODONE ROSA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1022/2008 del TRIBUNALE di
TORINO, depositata il 18/02/2008 R.G.N. 6697/07;
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Data pubblicazione: 25/02/2014
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/12/2013 dal Consigliere Dott.
RAFFAELLA LANZILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’accoglimento p.q.r. del ricorso.
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Svolgimento del processo
Nell’autunno 2003 Gianni Poli ha prestato la sua attività di
artigiano-idraulico all’interno dell’immobile di proprietà di
Rosa Godone, in Castagneto Po, ed ha erroneamente indirizzato la
richiesta di pagamento a Maria Barosso Godone – madre defunta
il nome della proprietaria dell’appartamento.
Non ricevendo il pagamento, ha inviato formale diffida e
notificato atto di citazione, indirizzandoli erroneamente a
Maria Barosso Godone.
Gli
atti sono stati ricevuti da Rosa Godone, qualificatasi
figlia della destinataria, la quale non ha pagato la somma
richiesta e non ha avvertito il mittente dell’errore.
Il processo si è svolto ovviamente in contumacia della convenuta
e si è concluso con sentenza favorevole all’attore. Solo a
seguito della notificazione dell’atto di precetto (non ritirato
dall’ufficio postale) e di alcuni tentativi di esecuzione il
difensore del Poli ha appreso che la Barosso Godone era deceduta
fin dal 1975 e si è accorto dell’errore.
A questo punto
ha ottenuto dalla Godone Rosa il pagamento
dell’importo capitale dovuto, ma non il rimborso delle spese
relative al processo inutilmente iniziato, e l’ha convenuta in
giudizio, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni.
La convenuta ha resistito ed il Giudice di pace ha respinto la
domanda attrice, con sentenza che il Tribunale di Torino ha
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della debitrice – avendo erroneamente ritenuto che questo fosse
confermato in sede di appello. Il Poli propone due motivi di
ricorso per cassazione.
L’intimata non ha depositato difese.
Motivi della decisione
1.-
Il giudice di appello (g.a.) ha respinto la domanda di
Godone abbia agito con dolo o colpa e addebitando all’attore la
responsabilità per il mancato accertamento dell’identità della
sua debitrice.
2.-
Con il primo motivo il ricorrente denuncia omessa,
insufficiente,
contraddittoria
motivazione,
quanto
all’esclusione del fatto che la Godone abbia agito con mala fede
e reticenza, deducendo che nel corso del giudizio è stato
inequivocabilmente accertato la stessa:
a)
ha
personalmente
ricevuto
la
diffida,
erroneamente
indirizzata al nome della madre defunta, con cui le si chiedeva
il pagamento del compenso per i lavori fatti nella casa di sua
proprietà, ed ha sottoscritto la ricevuta della raccomandata,
qualificandosi come “figlia” della destinataria;
b)
ha poi ricevuto la notificazione dell’atto di citazione
introduttivo del giudizio contro Rosa Barosso Godone, ed ancora
si è qualificata semplicemente come figlia,
senza far constatare
il decesso della destinataria e senza dichiarare la sua qualità
di erede,
così inducendo in errore il notificante circa il
fatto che la notifica fosse andata a buon fine;
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risarcimento dei danni, ritenendo non provato il fatto che la
c)
ha permesso che egli coltivasse il giudizio contro la madre
defunta fino alla sentenza ed anche in sede di esecuzione, senza
rivelare l’errore.
Afferma il ricorrente che il g.a. ha addebitato esclusivamente
a sua negligenza il fatto di non avere svolto specifiche
considerare che – a fronte del comportamento della debitrice nel
ricevere la notificazione della corrispondenza e dell’atto di
citazione egli non aveva alcuna ragione di dubitare
dell’identità della destinataria, quindi della necessità di
svolgere ulteriori accertamenti.
2.- Il motivo è fondato.
La motivazione della sentenza impugnata è effettivamente
insufficiente ed illogica, quindi inidonea a giustificare la
decisione, in quanto ha ritenuto esclusivo ed assorbente
l’errore in cui è incorso il Poli nell’individuare la persona
della sua debitrice, trascurando di considerare il fatto che
l’errore medesimo è stato in massima parte determinato dal
comportamento della debitrice stessa.
E’ indubbiamente vero che è onere dell’attore individuare
correttamente la persona del soggetto a cui indirizzare la
domanda giudiziale, svolgendo le opportune indagini.
Quando però le circostanze del caso concreto dimostrino
inequivocabilmente che l’errore dell’attore è stato
inconsapevole, ancorché colposo, mentre il comportamento della
controparte è stato doloso o comunque consapevolmente orientato
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indagini sull’identità della sua debitrice, trascurando di
ad approfittare dell’errore altrui per trarne ingiusto profitto,
non è consentito – è anzi frutto di un giudizio logicamente e
giuridicamente viziato – attribuire efficacia assorbente alla
colpa dell’uno, anziché al dolo dell’altro, nell’individuare la
causa del danno che ne è seguito.
di poter individuare il nome e cognome della proprietaria
dell’appartamento all’interno del quale aveva prestato la sua
attività di idraulico solo tramite le risultanze dell’elenco
telefonico, ove era ancora indicato il nome della madre della
debitrice, defunta da oltre trent’anni, senza compiere ulteriori
indagini.
Trattasi indubbiamente di leggerezza che, in mancanza di
concause, avrebbe potuto giustificare l’addebito al solo attore
di ogni conseguenza dannosa.
Risulta però parimenti accertato in primo luogo che la Godone
sapeva di avere essa stessa (e non la madre) ricevuto le
prestazioni dell’idraulico: quindi di essere tenuta a pagarlo;
in secondo luogo che essa ha personalmente ricevuto la lettera
raccomandata contenente la diffida a pagare la somma dovuta e la
notificazione dell’atto di citazione per il pagamento, entrambi
erroneamente indirizzati alla madre.
Ha quindi inequivocabilmente percepito l’errore altrui, ma ha
continuato a non adempiere, lasciando la controparte nell’errore
e permettendole di coltivare il giudizio fino alla sentenza.
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Nella specie risulta accertato in fatto che il Poli ha ritenuto
Solo in sede di esecuzione, a distanza di anni dalla prima
richiesta,
si è prestata a dissipare l’equivoco ed ha pagato
l’importo del debito (dimostrando così di non avere alcuna
ragione sostanziale da opporre all’avversaria domanda).
Trattasi di un caso emblematico di scorrettezza e reticenza, per
cooperazione
a dissipare l’errore altrui, pur in mancanza di
ogni onere o costo a proprio carico e pur in mancanza di ogni
oggettiva esigenza di tutela di un proprio diritto o di un
proprio legittimo interesse, sostanziale o processuale, ad
omettere il pagamento.
La motivazione del g.a.
è obbiettivamente lacunosa ed
intrinsecamente insufficiente ed illogica,
nell’avere escluso
che ricorrano nella specie gli estremi della mala fede, sia
nell’esecuzione del rapporto obbligatorio, sia anche nella
gestione giudiziale dei propri diritti (si pensi alla reticenza
sul decesso della Barosso Godone, nel ricevere la notificazione
dell’atto di citazione): comportamenti che oggettivamente
giustificano l’avversaria domanda di risarcimento dei danni,
come la giurisprudenza di questa Corte ha più volte deciso
(cfr., per un caso analogo al presente, Cass. civ. Sez. 2, 21
maggio 2013 n. 12478, sulla responsabilità per mala fede
dell’avvocato domiciliatario che, nel ricevere la notificazione
di un atto di impugnazione, non ebbe a comunicare di essere
stato cancellato dall’albo, inducendo la parte avversa a fare
affidamento sulla sua persistente legittimazione a difendere il
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avere la debitrice consapevolmente omesso ogni sia pur minima
destinatario della notifica.
Cfr. anche Cass. civ. Sez. 2, 22
novembre 2013 n. 26260, quanto al dovere di cooperazione con la
controparte nel contratto di appalto;
novembre 2007 n. 23726,
Cass. civ. S.U. 15
quanto all’uso strumentale ed illecito
del processo, ed altre).
La sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvia
della causa al Tribunale di Torino, in diversa composizione,
affinché decida la controversia con congrua e
logica
motivazione, uniformandosi ai principi sopra enunciati.
4.- Il secondo motivo, che censura la liquidazione delle spese
processuali in misura eccedente la richiesta dell’appellata,
risulta assorbito, in quanto l’accoglimento del primo motivo
travolge le valutazioni circa la soccombenza e la conseguente
pronuncia sulle spese.
5.-
Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del
presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di cassazione accoglie il primo motivo di ricorso e
dichiara assorbito il secondo motivo. Cassa la sentenza
impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Torino, in diversa
composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di
cassazione.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2013
Il President
3.-