Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19968 del 21/09/2010
Cassazione civile sez. III, 21/09/2010, (ud. 10/06/2010, dep. 21/09/2010), n.19968
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
R.D., C.R., P.E., D.
G., L.C., T.P., D.R.L.,
C.M., D.G.M., T.G.,
A.C., A.M.G., M.C.A.,
S.M.C., V.A., F.G.,
A.A., I.G., A.A., M.
L., MA.LU., F.V., Z.P.,
D.C.M., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
CIVIDALE DEL FRIULI 2, presso la Dott.ssa GENITO ELENA, rappresentati
e difesi dall’avvocato GENITO TIZIANA, giusta procura speciale alle
liti in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO – IACP,
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI MONTI PARIOLI 48, presso lo studio
dell’avvocato COREA ULISSE, rappresentato e difeso dall’avvocato
INTORCIA STEFANO, giusta procura speciale a margine del
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1491/2008 del TRIBUNALE di BENEVENTO
dell’8.9.08, depositata il 09/09/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
10/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;
udito per il controricorrente l’Avvocato Ulisse Corea (per delega in
calce al controricorso notificato dell’avv. Stefano Intorcia) che si
riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO
FINOCCHI GHERSI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
quanto segue:
p. 1. R.D. e altri ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, avverso la sentenza del 9 settembre 2008, con la quale il Tribunale di Benevento ha dichiarato inammissibile le azioni separatamente da ciascuno di loro e da altri soggetti qui non ricorrenti proposte con atti di citazione contro l’Istituto Autonome Case Popolari della Provincia di Benevento, a seguito dell’inutile decorso del termine perentorio fissato dal Giudice dell’Esecuzione del Tribunale ai sensi dell’art. 618 c.p.c., per l’introduzione del giudizio nel merito in una ordinanza con cui, sul ricorso ai sensi dell’art. 617 c.p.c., proposto da detto istituto contro un’esecuzione per obbligo di fare, aveva rigettato, definendo la fase sommaria del procedimento, l’istanza di sospensione dell’esecuzione.
L’intimato ha resistito con controricorso.
p. 2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.
Le parti hanno depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Quanto segue:
p. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si sono svolte le seguenti considerazioni:
” (…) 3. – Il ricorso appare inammissibile (come ha eccepito anche il resistente), perchè proposto oltre l’anno solare dalla pubblicazione della sentenza impugnata. Alla controversia, infatti, non trovava applicazione la sospensione dei termini per il periodo feriale, che, secondo consolidata giurisprudenza (ex multis, Cass. n. 12250 del 2007), non opera per le opposizioni materia di esecuzione forzata in genere.
Nella specie il ricorso è stato consegnato per la notificazione il 22 ottobre 2009, quando ormai l’anno solare dalla pubblicazione della sentenza era ormai decorso.
Da tanto la sua tardività”.
p. 2. Il Collegio, lette le argomentazioni e le conclusioni della relazione, le condivide pienamente.
Esse sono combattute dalla memoria con l’assunto che con le citazioni introduttive dei giudizi riuniti era stato chiesto il risarcimento del danno e, dunque, i giudizi non sarebbero rientrati nell’ambito delle opposizioni esecutive, onde sarebbe stata applicabile la sospensione dei termini per il periodo feriale.
L’assunto non è condivisibile innanzitutto perchè la sentenza impugnata ha proceduto alla decisione qualificazione della controversia, siccome si desume sia dalla indicazione dell’oggetto, sia da quanto riferisce nello “svolgimento processuale”, particolarmente riguardo alla proposizione, con le citazioni introduttive dei giudizi, di richieste di declaratoria della improponibilità dell’opposizione agli atti di cui all’art. 617 c.p.c.. Onde, secondo il principio dell’apparenza il Tribunale ha giudicato su una controversia qualificata alla stregua di quella norma, il che imponeva ai ricorrenti di adeguarsi alla qualificazione nell’esercitare il diritto di impugnazione.
In secondo luogo, si deve rilevare che l’assunto dei ricorrenti è anche intrinsecamente privo di fondamento, perchè la domanda di risarcimento danni, inerendo ai danni derivati asseritamele dalla proposizione dell’azione di opposizione agli atti da parte del resistente, non era fondata altrimenti che sull’art. 96 c.p.c., cioè concerneva un oggetto dipendente dall’azione di accertamento negativo della fondatezza dell’opposizione agli atti.
D’altro canto, i ricorrenti non si avvedono che, se avessero ragione nel dire la controversia estranea all’art. 617 c.p.c., la conseguenza sarebbe che avrebbero proposto senza esservi legittimati un ricorso per saltum, che come tale dovrebbe dichiararsi inammissibile per l’appellabilità della sentenza impugnata.
Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidando in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti alla rifusione al resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro duemila, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 10 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2010