Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19941 del 21/09/2010
Cassazione civile sez. lav., 21/09/2010, (ud. 08/07/2010, dep. 21/09/2010), n.19941
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele – Presidente –
Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –
Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini n. 134,
presso lo studio dell’avv. Fiorillo Luigi, che la rappresenta e
difende per procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
C.E.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 6809/2005 della Corte d’appello di Roma,
depositata in data 26/10/2005; r.g.n. 6629/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
dell’8.7.2010 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;
udito l’avv. Fiorillo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per l’inammissibilita’ del
ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del Tribunale di Roma veniva accolta la domanda di C.E. di dichiarare la nullita’ dell’apposizione del termine all’assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a., disposta in suo favore per i periodi: a) 13.10.97 31.1.98, b) 8.6 – 30.9.98, c) 20.10.98 – 30.1.99 (con proroga al 30.4.99), motivata per il primo ed il terzo periodo (a-c) da “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”, ex art. 8 CCNL 26.11.94 come integrato dall’accordo sindacale 25.9.97, e per il secondo periodo dalla “necessita’ di espletamento del servizio in concomitanza di assenza per ferie nel periodo – giugno settembre”, ex art. 8, comma 2 CCNL 26.11.94.
Il giudice dichiarava che a decorrere dal 13.10.97 era sorto il rapporto di lavoro a tempo determinato e disponeva la riammissione in servizio della dipendente, condannando il datore a corrispondere le retribuzioni a decorrere dalla conclusione del terzo contratto.
2. Proposto appello principale da Poste Italiane s.p.a. ed incidentale da C., la Corte d’appello di Roma con sentenza depositata in data 26.10.05 accoglieva parzialmente l’impugnazione del datore e fissava la decorrenza del risarcimento alla data della notifica del ricorso introduttivo.
3. Avverso questa sentenza Poste Italiane proponeva ricorso per cassazione. C. non svolgeva attivita’ difensiva.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso e’ inammissibile.
Dalla relazione 25.10.06 dell’ufficiale giudiziario risulta, infatti, che parte ricorrente aveva chiesto di notificare l’atto presso lo studio del domiciliatario dell’intimata, avv. Leopardi Benedetti, sito in Roma, via Pavia 28. Dalla stessa relazione risulta, tuttavia, che la notifica non e’ avvenuta “perche’ l’avv. Leopardi Benedetti e’ risultato sconosciuto alla portiera”.
Non essendo l’atto di impugnazione idoneo alla costituzione del contraddittorio processuale dinanzi alla Corte di cassazione e non potendo a tale situazione porsi piu’ riparo, essendo ormai decorso il termine previsto dall’art. 327 c.p.c. per la proposizione dell’impugnazione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Nulla deve statuirsi sulle spese.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Cosi’ deciso in Roma, il 8 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2010