Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19680 del 16/09/2010
Cassazione civile sez. III, 16/09/2010, (ud. 17/06/2010, dep. 16/09/2010), n.19680
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
T.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. FERRARI
4, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO COLELLI, rappresentato e
difeso dall’avvocato TESTA STEFANO, giusta procura speciale in calce
al ricorso;
– ricorrente –
contro
BEMMEX DI MANIERO OMERO LISETTO & C. SNC, in persona, del suo
legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA VITE 7,
presso lo studio dell’avvocato D’AMELIO PIERO, rappresentata e difesa
dall’avvocato DE MARTINI MASSIMO, giusta mandato a margine del
controricorso;
– controricorrente –
e contro
F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO
POMA 2, presso lo studio dell’avvocato SILVESTRI ALESSANDRO, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati TURRIZIANI ANGELO,
CECI CESARE, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
MOBEST DI RASPANTI LIVIO SNC;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3413/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del
28/01/05, depositata il 03/09/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
17/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;
udito l’Avvocato Testa Stefano, difensore del ricorrente che si
riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. VINCENZO MARINELLI che si
riporta alla relazione scritta.
La Corte:
Letti gli atti depositati.
Fatto
OSSERVA IN FATTO
E’ stata depositata la seguente relazione:
1 – Con ricorso notificato il 16 ottobre 2009 T.A. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 3 settembre 2008 dalla Corte d’Appello di Roma che, in riforma della sentenza del Tribunale di Frosinone, aveva rigettato la sua domanda di risarcimento danni conseguenti ad infortunio occorsogli per la rottura della forcella della bicicletta proposta nei confronti della ditta Sport Time di F.A., venditrice, della Mobest di Raspanti Livio S.n.c., intermediaria commerciale e della Bemmex di Maniero Italo e Figli S.n.c, produttrice del mezzo.
La Bemmex S.n.c. di Maniero O. Li setto & C. e F.A. hanno resistito con separati controricorsi, mentre la Mobest di Raspanti Livio S.n.c., non ha svolto attività difensiva.
2 – I due motivi del ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c.. Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.
Per quanto riguarda, in particolare, il vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione;
la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).
3. – Con il primo motivo il ricorrente lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Sostanzialmente assume che la Corte territoriale, prima di dichiarare non provato il vizio di fabbrica, avrebbe dovuto disporre la C.T.U. richiesta in primo grado e non espletata dal Tribunale. Ma il ricorrente non dimostra (e non asserisce neppure) di avere ripetuto l’istanza nel giudizio di appello, non adduce elementi idonei a dimostrarne la decisività, attacca un potere discrezionale del giudice di merito. Infine il momento di sintesi finale non è in armonia con il paradigma sopra enunciato in quanto non esplicita le ragioni delle rispettivamente denunciate insufficiente e contraddittoria motivazione. Con il secondo motivo il T. denuncia omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia. Sostiene che la Corte territoriale non si è pronunciata sulla domanda di condanna del F. ai sensi dell’art. 2050 c.c., in relazione agli artt. 2042 e 2047 c.c.. La censura, che non è autosufficiente poichè non riproduce testualmente le pertinenti parti dei propri scritti, non consentendo alla Corte di compiere le necessarie verifiche e che è stata prospettata sotto l’esclusivo profilo del vizio di motivazione e non anche ai sensi dell’art. 366, n. 4 (rectius: art. 360 c.p.c.), non contiene un momento di sintesi appropriato.
4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;
Il ricorrente ha presentato memoria ed ha chiesto d’essere ascoltato in camera di consiglio;
Le argomentazioni addotte dal ricorrente con la memoria sono in contrasto con lo stato attuale della giurisprudenza di questa Corte;
5.- Ritenuto:
che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;
visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..
PQM
Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate, a favore della Bemmex, in complessivi Euro 1.800,00, di cui Euro 1.600,00 per onorali, oltre spese generali e accessori di legge e, a favore di F., in complessivi Euro 1.800,00, di cui Euro 1.600,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2010