Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19476 del 13/09/2010

Cassazione civile sez. trib., 13/09/2010, (ud. 22/06/2010, dep. 13/09/2010), n.19476

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.M., elettivamente domiciliato in Roma, via Francesco

Saverio Nitti n. 11, presso l’avv. Girardi Mario, che lo rappresenta

e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 201/08/07, depositata il 21 novembre 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22 giugno 2010 dal Relatore Cons. Dr. Biagio Virgilio.

La Corte:

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. P.M. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 201/08/07, depositata il 21 novembre 2007, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del contribuente avverso avvisi di mora per IRPEF ed ILOR relative al 1988, in quanto proposto nei confronti dell’Agenzia delle entrate anzichè del Concessionario della riscossione Gest Line s.p.a..

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

2. Il ricorso, con il quale si contesta l’anzidetto ratio decidendi, appare manifestamente fondato, in virtù del principio secondo il quale la mancata notificazione della cartella di pagamento comporta un vizio della sequenza proccdimentale dettata dalla legge, la cui rilevanza non è esclusa dalla possibilità, riconosciuta al contribuente dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, art. 19, comma 3, n. 546, di esercitare il proprio diritto di difesa a seguito della notificazione dell’avviso di mora, e che consente dunque al contribuente di impugnare quest’ultimo atto, deducendone la nullità per omessa notifica dell’atto presupposto (come avvenuto nella specie, in base a quanto risulta dalla stessa sentenza impugnata) o contestando, in via alternativa, la stessa pretesa tributaria azionata nei suoi confronti: in entrambi i casi, la legittimazione passiva spetta all’ente titolare del credito tributario e non già al concessionario (al quale, se è fatto destinatario dell’impugnazione, incombe l’onere di chiamare in giudizio il predetto ente, se non vuole rispondere dell’esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario) (Cass., Sez. un., n. 16412 del 2007 e succ. conff).

3. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi al detto principio, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2010

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