Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19484 del 13/09/2010
Cassazione civile sez. trib., 13/09/2010, (ud. 22/06/2010, dep. 13/09/2010), n.19484
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
P.G.;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Liguria n. 79/01/07, depositata il 2 ottobre 2007.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
22 giugno 2010 dal Relatore Cons. Dr. Biagio Virgilio.
La Corte:
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la decisione della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 79/01/07, depositata il 2 ottobre 2007, con la quale è stata respinta l’eccezione dell’Ufficio di decadenza del contribuente P.G. dal diritto al rimborso della maggiore IRPEF versata per l’anno 1994 in relazione al possesso di immobili di interesse storico-artistico, sulla base della considerazione che il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza stabilito dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, va individuato nella data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Il contribuente non si è costituito.
2. Il ricorso, con i cui due motivi si censura l’anzidetta ratio decidendi, appare manifestamente fondato, alla luce del consolidato principio della giurisprudenza di questa Corte secondo il quale il termine di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso delle imposte sui redditi in caso di versamenti diretti, previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 (il quale concerne tutte le ipotesi di contestazione riguardanti i detti versamenti), decorre dal versamento del saldo nel caso in cui il relativo diritto derivi da un’eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti rispetto all’ammontare del tributo che risulti al momento del saldo complessivamente dovuto, oppure rispetto ad una successiva determinazione in via definitiva dell’an e del quantum dell’obbligazione fiscale, mentre non può che decorrere dal giorno dei singoli versamenti in acconto nel caso in cui, come nella fattispecie deve ritenersi, questi già all’atto della loro effettuazione risultino parzialmente o totalmente non dovuti, poichè in questa ipotesi l’interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sussistono sin da tale momento (ex plurimis, da ult. Cass. n. 13478 del 2008).
3. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, in quanto manifestamente fondato”;
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;
che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Liguria, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi al detto principio, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Liguria.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2010