Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19487 del 13/09/2010
Cassazione civile sez. trib., 13/09/2010, (ud. 24/06/2010, dep. 13/09/2010), n.19487
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
GI.EFFE s.r.l.;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania n. 112/27/07, depositata il 5 luglio 2007.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
24 giugno 2010 dal Relatore Cons. Dr. Biagio Virgilio.
La Corte:
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 112/27/07, depositata il 5 luglio 2007, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stata affermata l’illegittimità dell’avviso di accertamento per IRPEG ed ILOR relative all’anno 1997, notificato alla GI.EFFE s.r.l. In particolare, il giudice a quo, da un lato, ha ritenuto che i motivi di appello (attinenti al merito della spettanza dell’esenzione dalle citate imposte ai sensi del D.P.R. n. 218 del 1978, artt. 101 e 105) “risultano infondati attesa l’ampia motivazione dei giudici di primo grado in ordine a tali doglianze”, e, dall’altro, ha aggiunto che l’amministrazione “non doveva -a distanza di molti anni e dunque in presenza di una sostanziale acquiescenza (…) – procedere ad un accertamento”, ma “doveva iscrivere direttamente a ruolo le imposte scaturenti dall’illegittima deduzione operata dal contribuente”.
La contribuente non si è costituita.
2. Il ricorso appare inammissibile perchè contiene censure (illegittima affermazione di tardività del rigetto dell’istanza di esenzione) inconferenti rispetto alle sopra riportate rationes decidendi della sentenza impugnata.
Si ritiene, pertanto, che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio”;
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;
che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
che non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2010